La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 39140/2025 ha ricordato che la concessione del perdono giudiziale, pur comportando l’accertamento della responsabilità dell’imputato, ne determina il proscioglimento, sicché non assume valenza di condanna agli effetti della recidiva.
La concessione del perdono giudiziale, pur presupponendo un accertamento della colpevolezza dell’imputato, si sostanzia nella rinuncia da parte dello Stato alla condanna che avrebbe meritato per il reato commesso e ne determina il proscioglimento, cosicché non può valere come sentenza di condanna agli effetti della recidiva (Sez. 5, Sentenza n. 2655 del 16/10/2015, dep. 2016, Halilovic, Rv. 265709; Sez. 6, n. 41231 del 28/09/2012, Augliera, Rv. 253495).
Errano, pertanto, i giudici della sentenza impugnata nel ritenere sussistente la recidiva contestata, osservando in motivazione che l’imputato “nonostante sia intervenuta una sentenza di non luogo a provvedere per perdono giudiziale, si è reso responsabile per il delitto della medesima specie, oggetto della presente contestazione”.
