Parte civile costituita per mezzo dell’Avvocatura dello Stato: è necessaria la procura rilasciata dall’amministrazione rappresentata ? (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 3 con la sentenza numero 39928/2025 ha stabilito che la costituzione di parte civile, per mezzo dell’Avvocatura dello Stato, non richiede il conferimento di una procura “ad litem” da parte dell’amministrazione rappresentata in giudizio, derivando lo “ius postulandi” dell’Avvocatura direttamente dalla legge, sicché quest’ultima non è onerata della produzione di documentazione attestante la volontà dell’amministrazione di procedere giudizialmente.

Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 72 d.lgs. n. 300 del 1999 a mente del quale le agenzie fiscali possono avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’articolo 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

L’art. 43, primo comma, r.d. n. 1161, cit. dispone, a sua volta, che l’Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le Autorità giudiziarie, i Collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali, di amministrazioni pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con regio decreto.

Il ricorrente fa leva sull’utilizzo dei termini “possono” (art. 72) e “può” (art. 43) per valorizzare il fatto che la rappresentanza dell’Agenzia delle Entrate da parte dell’Avvocatura dello Stato costituisce frutto di una scelta che deve essere formalizzata con una procura, potendo l’Agenzia essere rappresentata anche da un avvocato del libero foro.

Di qui le censure sulla regolarità formale della procura stessa.

Il rilievo è manifestamente infondato.

Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza civile di legittimità le Agenzie fiscali, ai sensi dell’art. 72 del d.lgs. n. 300 del 1999, possono avvalersi, ex art. 43 del r.d. n. 611 del 1993, del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, che, in forza di tali disposizioni, si pone con esse in un rapporto di immedesimazione organica, ben diverso da quello determinato dalla procura “ad litem”, che trova fondamento nell'”intuitus fiduciae” e nella personalità della prestazione.

Ne consegue che gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede, senza bisogno di mandato, neppure quando, come nel caso del ricorso per cassazione, è richiesto il mandato speciale e che, avendo la difesa dell’Avvocatura dello Stato carattere impersonale, ed essendo quindi gli avvocati dello Stato pienamente fungibili nel compimento di atti processuali relativi ad un medesimo giudizio, l’atto introduttivo di questo è valido anche se la sottoscrizione è apposta da avvocato diverso da quello che materialmente ha redatto l’atto, unica condizione richiesta essendo la spendita della qualità professionale abilitante alla difesa (Cass. civ., Sez. 5, n. 13627 del 30/05/2018, Rv. 648677 – 01; Cass. civ. Sez. 5, n. 4950 del 28/03/2012, Rv. 621742 – 01; Cass. civ., Sez. 5, n. 17718 del 27/06/2024, non mass.; Cass. civ., Sez. 5, n. 24650 del 14/09/2021, non mass.; Cass. civ. Sez. 5, n. 2146 del 30/01/2020, non mass. sul punto).

Ciò sul decisivo rilievo che «gli avvocati dello Stato, esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando che consti della loro qualità» (art. 1, secondo comma, r.d. n. 1611 del 1933).

Sulla stessa linea si colloca la giurisprudenza delle sezioni penali della cassazione secondo cui la costituzione di parte civile, per mezzo dell’Avvocatura dello Stato, non richiede il conferimento di una procura da parte dell’Amministrazione rappresentata in giudizio, perché l’Avvocatura dello Stato deriva lo “ius postulandi” direttamente dalla legge, con l’ulteriore conseguenza che non è neppure onerata della produzione della documentazione attestante la volontà della stessa amministrazione di procedere giudizialmente (Sez. 6, n. 5447 del 04/11/2009, dep. 2020, Donti, Rv. 246068 – 01; Sez. 1, n. 4060 del 08/11/2007, dep. 2008, Rv. 239191 – 01; Sez. 5, n. 11441 del 27/03/1999, Longarini, Rv. 214865 – 01; Sez. 6, 4298 del 04/12/1986, dep. 1987, Zecchino, Rv. 175601 – 01; nello stesso senso Sez. 2, n. 4583 del 10/12/2021, dep. 2022, Abbondanza, Rv. 282812 – 02, che ha precisato che l’Agenzia delle Entrate, quale ente cui è affidata la tutela dell’interesse al corretto adempimento dell’obbligazione tributaria, è persona offesa dei reati tributari ed è pertanto autonomamente legittimata a costituirsi parte civile, senza necessità della previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

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