Un reato inesistente, una condanna definitiva, una cultura della giurisdizione non incontrata e una grazia che fa riflettere.
Dei cinque provvedimenti di clemenza concessi dal presidente Mattarella in questi giorni (https://terzultimafermata.blog/2025/12/22/il-presidente-mattarella-ha-adottato-cinque-provvedimenti-di-clemenza-individuale-redazione/?fbclid=IwY2xjawO7nEtleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETF0cFlOQzA3c21ISmJiWmJQc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHsD78WK4JsN26DcoRQT5VGn1DZe_HnQR3SX_L4PbsIAsecLYzpRChki45riW_aem_-Oq13T0qHxvJQUzoEAQthQ) mi ha colpito la grazia in favore di Bardhyl Zeneli, la cui vicenda processuale era stata senz’altro la più surreale fra quelle delle cinque persone che hanno beneficiato della grazia presidenziale.
La vicenda giudiziaria come sottolineato dalla stessa cassazione sezione 6 con la sentenza numero 12765/2025 (allegata al post) scaturisce dall’errore “giuridico che affligge la sentenza di condanna avrebbe dovuto essere denunciato ricorrendo agli ordinari mezzi di impugnazione. La censura relativa all’impossibilità di configurare il reato di evasione a fronte della violazione delle prescrizioni di una misura coercitiva non custodiale,
introduce, infatti, una questione di diritto che esula dal sindacato sulla richiesta di
revisione, come tassativamente delineato dall’art. 630 cod. proc. pen.”
Zeneli, infatti, era stato processato e condannato per “evasione” in quanto, dopo essere stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora con la prescrizione di non poter lasciare la propria abitazione in orario notturno, non era stato trovato in casa in occasione di un controllo.
Tutto bene? No, affatto.
Il problema, incomprensibilmente non rilevato né dal pm che lo aveva tratto a giudizio né dal giudice che lo aveva condannato, è che per il nostro ordinamento solo l’allontanamento dagli arresti domiciliari integra il reato di evasione sanzionato dall’art. 385 c.p., mentre la violazione della misura dell’obbligo di dimora non costituisce reato e può comportare solo l’aggravamento della misura cautelare.
La sentenza per la quale Zeneli si trovava in carcere era quindi il risultato di un palese abbaglio giuridico.
La corte d’appello, ove fosse stata chiamata a rivalutare la sentenza di primo grado, avrebbe certamente rilevato l’errore ma qui è forse entrato in gioco un tarlo del nostro sistema processuale.
Non conosco nei dettagli la storia e non saprei dire come siano andate effettivamente le cose: è probabile, tuttavia, considerato il particolare iter attraverso il quale si è sviluppata questa incredibile vicenda, che questo sia stato uno di quei casi in cui il difensore di ufficio, non avendo potuto mettersi tempestivamente in contatto con il proprio assistito per farsi rilasciare la procura speciale introdotta a tal fine dalla riforma Cartabia, non ha potuto appellare la sentenza.
La grazia concessa dal presidente, quindi, non ha fatto altro che porre rimedio a una storia di ordinaria ingiustizia, supplendo alla defafaillance degli uomini e del sistema.
Un’ultima riflessione: se, come ho ipotizzato, il mancato appello che avrebbe potuto evitare un palese errore giudiziario è dipeso dalla modifica del regime delle impugnazioni introdotta con la riforma Cartabia, la vicenda dovrebbe essere lo spunto per rimuovere quella che a me pare una inammissibile stortura dell’ordinamento processuale in base alla quale il difensore di fiducia può autonomamente appellare le sentenze, mentre il difensore di ufficio deve essere investito con specifica procura.
Chi ha il potere di farlo ci rifletta.
