Esercizio dell’azione penale e il principio dell’irretrattabilità della stessa (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 39765/2025 ha ricordato che il principio di irretrattabilità dell’azione penale priva il pubblico ministero, che l’abbia esercitata, del potere di eliminare, in corso di dibattimento, un’aggravante già oggetto di rituale contestazione, sicché tale irrituale operazione non incide sul dovere del giudice di pronunciarsi sull’intera materia devoluta.

In applicazione del principio, la Suprema Corte ha censurato la decisione che, sul rilievo dell’avvenuta rinuncia, da parte del pubblico ministero, alla già contestata aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio relativa al delitto di furto, aveva dichiarato, senza motivare circa l’insussistenza di tale circostanza, non doversi procedere per mancanza di querela.

Il Tribunale, pur avendo preso atto dell’avvenuta contestazione suppletiva della circostanza aggravante del furto di bene destinato a pubblico servizio (art. 625 n.7, cod. pen.), tale da rendere procedibile d’ufficio il reato di furto qui contestato anche in base al diverso regime di procedibilità introdotto con d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha poi dichiarato l’improcedibilità dell’azione penale sul mero rilievo che il Pubblico ministero avesse “rinunciato“ alla contestazione suppletiva, ignorando che in base al principio di irretrattabilità dell’azione penale non è consentito al Pubblico ministero eliminare una circostanza aggravante (ex multis Sez. 2, n. 18617 del 08/02/2017, Davicco, Rv. 269743 – 01).

Il Procuratore ricorrente puntualizza che il pubblico ministero si è limitato a chiedere di escludere l’aggravante di cui all’art. 625 n.7 cod. pen.

Ma, in ogni caso, anche qualora la parte pubblica vi avesse rinunciato, il giudice avrebbe dovuto ritenere la rinuncia priva di effetto e, in quanto tale, inidonea a incidere sul dovere del giudice di pronunciarsi sull’intera materia devolutagli (Sez. 5, n. 8998 del 24/02/2022, Barabino, Rv. 282861 – 01).

Il provvedimento impugnato è, invece, sul punto, del tutto carente.

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