Testimonianza indiretta e mancata richiesta della parte di esame della fonte diretta: utilizzabilità della deposizione (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 31911/2025, in tema di prova testimoniale, ha ricordato che l’inutilizzabilità della dichiarazione “de relato” resa dal testimone deriva esclusivamente dall’inosservanza dell’art. 195, comma 1, cod. proc. pen., nel caso in cui il giudice, su richiesta della parte, non abbia disposto l’esame della fonte diretta, ma non anche, in assenza di tale richiesta, dal mancato esercizio, da parte del giudice, del potere d’ufficio di cui all’art. 507 cod. proc. pen., richiamato dall’art.195, comma 2, cod. proc. pen.

La suprema Corte ha richiamato il precedente della sezione 4 sentenza numero 1151/2006 che sul tema di prova testimoniale, ha stabilito che l’inutilizzabilità della dichiarazione “de relato” resa dal testimone deriva esclusivamente dall’inosservanza della disposizione del comma primo dell’articolo 195 cod. proc.pen., allorchè il giudice, “richiesto dalla parte”, non abbia disposto che sia chiamata a deporre l’altra persona a cui si è riferito il testimone per la conoscenza dei fatti. In mancanza della richiesta di parte, il giudice può anche esercitare il potere d’ufficio conferitogli dall’articolo 507 cod. proc.pen. (richiamato dall’art.195, comma secondo, cod.proc.pen.), ma la circostanza che egli non ritenga di avvalersi di tale potere non comporta l’inutilizzabilità della dichiarazione “de relato”.

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