Sospensione condizionale della pena: la precedente condanna a pena non sospesa non preclude automaticamente il beneficio (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 3 con la sentenza numero 37340/2025, in tema di sospensione condizionale della pena, ha stabilito che la precedente condanna a pena non sospesa non osta, “ex se”, al riconoscimento del beneficio, ma può essere valutata, congiuntamente agli altri indici di cui all’art. 133 cod. pen., nel giudizio prognostico negativo ex art. 164, comma primo, cod. pen.

Come dispone l’art. 164, comma 1, cod. pen., “la sospensione condizionale della pena è ammessa se, avuto riguardo alle circostanze indicate dall’articolo 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati”.

Secondo un orientamento non recente, ma ampiamente condivisibile e al quale occorre dare continuità, ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena, la prognosi richiesta dalla legge sul comportamento futuro dell’imputato deve prendere in considerazione tutte le circostanze indicate dall’art. 133 cod. pen., con riguardo alla personalità complessiva dell’imputato stesso (Sez. 3, n. 38678 del 03/06/2014, Caribotti, Rv. 260660 – 01).

E ciò nell’ottica della specifica funzione attribuita dalla legge, in armonia con l’art. 27, comma 3, Cost., alla sospensione condizionale, che è quella dì perseguire una messa alla prova sotto lo stimolo, non trascurabile, della revoca del beneficio in caso di recidiva; senza dimenticare il fine di ovviare alle conseguenze negative che, di frequente, l’impatto con l’ambiente carcerario determina nei confronti di una persona esente da precedenti pregiudizievoli, conseguenze verso le quali il legislatore si è mostrato attento quando ha previsto – sotto determinate condizioni – la revocabilità del beneficio (Sez. 1, n. 2171 del 15/05/1992, Florio, Rv. 191457- 01).

Orbene, non è dubitale che una precedente condanna possa essere valutata dal giudice chiamato a formulare il giudizio prognostico richiesto dall’art. 164, comma 1, cod. pen., ma pur sempre in un’ottica complessiva, ossia avuto riguardo anche agli altri indici previsti dall’art. 133 cod. pen., e, in ogni caso, ove siano rispettati i limiti di legge, detta condanna non può, per ciò solo, rappresentare un elemento ostativo, essendo invece necessaria una puntuale motivazione da cui desumere – sulla base, ad esempio, della natura e/o gravità del primo reato, della distanza temporale tra i due reati, della omogeneità delle violazioni e di ogni elemento utile presente nel caso concreto – una prognosi negativa ai sensi dell’art. 164, comma 1, cod. pen.,

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