La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 38148/2025 ha ricordato che il reato di cui all’articolo 7, comma 15-bis, Cds punisce la condotta di chi esercita, senza autorizzazione, l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine, e quindi nulla rileva la ricezione o meno di una somma di denaro (o di altra utilità) in cambio dell’attività svolta, la quale non è un elemento costitutivo della fattispecie. Il perfezionamento della fattispecie richiede che il soggetto, già sanzionato in via amministrativa con provvedimento definitivo, sia nuovamente colto nell’atto di esercitare l’attività non autorizzata di guardiamacchine.
La Corte di appello ha ritenuto non significativa, al fine di ritenere integrata la contravvenzione, la prova dell’avvenuto pagamento di una somma di denaro, con ciò correttamente rispondendo alle ragioni difensive addotte unitamente al deposito delle quattro sentenze assolutorie.
Infatti, il carattere abusivo della condotta è legato non alla corresponsione di una utilità, men che meno al suo carattere molesto (di cui non vi è traccia alcuna nella disposizione in esame), ma all’assenza del provvedimento autorizzatorio, in occasione del cui rilascio l’ente preposto verifica l’esistenza dei presupposti richiesti per lo svolgimento delle attività.
Il reato di cui all’art. 7, comma 15-bis, cod. strada, punisce infatti la condotta di chi esercita, senza autorizzazione, l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine, e quindi nulla rileva la ricezione o meno di una somma di denaro (o di altra utilità) in cambio dell’attività svolta, la quale non è un elemento costitutivo della fattispecie.
Il perfezionamento della fattispecie richiede che il soggetto, già sanzionato in via amministrativa con provvedimento definitivo, venga nuovamente colto nell’atto di esercitare l’attività non autorizzata di parcheggiatore (nel senso della irrilevanza della dazione di denaro o altra utilità, Sez. 7, n. 2884 del 12/12/2024, Montalbano, non mass.; Sez. 7, n. 42035 del 03/10/2024, Torres, non mass.; Sez. 7, n. 24209 del 29/05/2024, Colombini, non mass.; Sez. 4, n. 91del 07/12/2022, dep. 2023, Russano).
Infine, segnaliamo che per il reato in esame “oggettivamente tenue” può essere esclusa l’applicabilità dell’articolo 131 bis c.p. per l’abitualità del comportamento penalmente illecito.
Il parcheggiatore abusivo “recidivo” non può sperare nella particolare tenuità del fatto.
Cassazione penale sezione 7 con l’ordinanza 34596/2025 : https://terzultimafermata.blog/2025/11/03/parcheggiatore-abusivo-reato-oggettivamente-tenue-ma-e-esclusa-lapplicabilita-dellarticolo-131-bis-c-p-per-labitualita-del-comportamento-penalmente-illec/?fbclid=IwY2xjawO4U3xleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETFtb0RzSUVySjhmZHlORnlGc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHgYTGSTpaEq8FrKQyPsv6AMphta2ZLaZHJIFE6gMsUWsQW3TUPWGntsBL1Iz_aem_uv4Bgdpani49LeHr8hu3qQ
