Ammissione al patrocinio a spese dello Stato revocata su richiesta (errata) dell’Agenzia delle Entrate (Redazione)

La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 40254/2025 ha esaminato la questione relativa alla revoca del beneficio dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato che è prevista dall’articolo 112, comma 1, lettera d), d.P.R. n. 115 del 2002 che recita: “d’ufficio o su richiesta dell’ufficio finanziario competente presentata in ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo

Fatto:

Il ricorrente impugna il decreto con il quale, su richiesta dell’Agenzia delle Entrate, il Tribunale di Forlì ha revocato l’ammissione del medesimo ricorrente al patrocinio a spese dello Stato nell’ambito di un procedimento esecutivo definito con ordinanza in data 25/03/2024.

Il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato era stato emesso dal Tribunale di Forlì quale giudice dell’esecuzione in data 5 dicembre 2023, a seguito di istanza presentata il 15 novembre 2023.

L’Agenzia delle Entrate evidenziava, nella sua richiesta di revoca del beneficio, il superamento del limite di reddito (€.12.838,01) tanto nell’anno 2024 quanto nel precedente anno 2023 (in cui M.A. i aveva percepito un reddito pari a 13.731,00 euro), precisando che il reddito di M. A. era invece compatibile con il beneficio nell’anno 2022.

Decisione:

Osserva la Suprema Corte che il reddito da considerare all’atto della presentazione dell’istanza era quello relativo all’anno 2022.

Ed invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di patrocinio a spese dello Stato, l’ultima dichiarazione, cui si deve fare riferimento per l’individuazione del reddito rilevante ai fini dell’ammissione al beneficio ex art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è quella rispetto alla quale, al momento del deposito dell’istanza, è scaduto il termine (finale) per la presentazione, salvo che il richiedente abbia presentato una nuova dichiarazione, il cui termine sia maturato ma non ancora scaduto, dovendo farsi riferimento, in tal caso, a quest’ultima (Sez. 4, n. 15460 del 08/04/2025, Parbone De Matteis, non mass.; Sez. 4, n. 43738 del 06/11/2024, Ruggiero, Rv. 287208 – 01, che ha ricomposto un contrasto di lettura sull’elemento oggettivo dalla fattispecie sussistente all’interno della Quarta Sezione.

In precedenza, Sez. 4, n. 16875 del 12/03/2024, Bavosio, Rv. 286177 – 01). Giova osservare, poi che gli obblighi di comunicazione delle variazioni reddituali cessano con la definizione del procedimento, ai sensi dell’art. 79, comma 1, lett. d), d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ossia nel caso in esame con l’ordinanza in data 25/03/2024 che ha definito il procedimento esecutivo.

Ciò premesso, oggetto del presente ricorso è la legittimità della revoca del beneficio, adottata dal Tribunale di Forlì, su richiesta dell’ufficio finanziario competente.

Osserva la Corte che l’art. 112, comma 1, lettera d), d.P.R. n. 115 del 2002 prevede la revoca del beneficio «d’ufficio o su richiesta dell’ufficio finanziario competente presentata in ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92».

La richiesta della Agenzia delle Entrate, pervenuta nella Cancelleria del Tribunale di Forlì in data 15 aprile 2025, era sicuramente tempestiva.

La richiesta della Agenzia delle Entrate, inoltre, faceva riferimento al superamento del limite di reddito sia per l’anno 2024 sia per l’anno 2023.

E quelle che rilevavano erano le variazioni intervenute prima della definizione del procedimento, per cui dovevano considerarsi i redditi del 2023 e quelli del 2024 fino al 25 marzo 2024, data di emissione dell’ordinanza che aveva definito il procedimento esecutivo.

Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di patrocinio a spese dello Stato, ai fini delle variazioni di reddito rilevanti per la revoca del beneficio, occorre considerare esclusivamente le variazioni intervenute precedentemente alla definizione del procedimento e dunque sino alla data della sua definizione (Sez. 4, n. 18195 del 10/01/2013, Girgi, Rv. 255220 – 01; Sez. 4, n. 46382 del 14/10/2014, Pierri, Rv. 260955 – 01; Sez. 4, n. 4353 del 19/01/2016, Garozzo, non mass.).

Ciò posto, il provvedimento impugnato non argomenta dai redditi dell’anno 2023, per il quale era scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, ma fa riferimento soltanto al superamento del limite di reddito per l’anno 2024, per il quale invece il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi non era scaduto, e peraltro considerando l’anno 2024 interamente e non limitatamente al periodo sopraindicato (dal 01/01/2024 al 25/03/2024, data di definizione del procedimento esecutivo).

Per le ragioni che precedono il provvedimento impugnato incorre nei vizi denunciati e deve essere annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Forlì.

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