Omesso deposito della lista testi da parte del pubblico ministero: poteri integrativi del giudicante (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 40751 depositata il 18 dicembre 2025 ha ribadito il potere del giudice di disporre anche d’ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall’art. 507 cod. proc. pen., deve essere esercitato, a pena di nullità della sentenza, anche con riferimento ai testimoni del pubblico ministero, non citati per l’inerzia della parte, atteso che, tale potere dovere non ha carattere eccezionale, ma è ampio e ha natura suppletiva.

Il principio è stato espresso in più arresti e da noi commentati con il titolo: Omesso deposito della lista testi da parte del PM e la ciambella di salvataggio dell’articolo 507 cod. proc. pen.: Lista testi del PM non depositata: nessuna decadenza o conseguenza (Riccardo Radi) – TERZULTIMA FERMATA

Indichiamo un nutrito numero di sentenze sul tema: Sez. 2, n. 46147 del 10/10/2019, Janmoune, Rv. 277591-01; Sez. 6, n. 25770 del 29/05/2019, Chiesa, Rv. 276217-01; Sez. 4, n. 22033 del 12/04/2018, Militello, Rv. 273267-01; Sez. 5, n. 32017 del 16/03/2018, Parnoffo, Rv. 273643-01; Sez. 3, n. 38222 del 25/05/2017, La Gaipa, Rv. 270802-01; Sez. 1, n. 29490 del 27/06/2013, Liu, Rv. 256116-01; Sez. 5, n. 23436 del 20/04/2001, Tomasella, Rv. 219441-01; cfr. anche Sez. U, n. 41281 del 17/10/2006, Greco, Rv. 234907-01.

Risulta del tutto superato il contrario, risalente indirizzo espresso da Sez. 3, n. 28371 del 28/05/2013, Tomassini, Rv. 256904-01; Sez. 5, n. 15631 del 01/12/2004, dep. 2005, Canzi, Rv. 232156-01).

Anzi, alla luce dell’obbligo per il giudice, a pena di nullità della sentenza, di acquisire anche d’ufficio, in virtù dei poteri conferitigli, ex art. 507 cod. proc. pen., i mezzi di prova indispensabili per la decisione, non essendo rimessa alla sua discrezionalità la scelta tra disporre i necessari accertamenti ed il proscioglimento dell’imputato, il Tribunale, al contrario delle tesi difensive, avrebbe dovuto motivare specificamente in ordine al mancato esercizio di tale potere-dovere (Sez. 2, n. 35742 del 28/09/2020, D’Agata, Rv. 280358-01; Sez. 3, n. 10488 del 17/02/2016, Nica, Rv. 266492-01; Sez. 2, n. 51740 del 03/12/2013, Mitidieri, Rv. 258115-01;Sez. 6, n. 25157 del 11/06/2010, Di Girolamo, Rv. 247785-01).

Risulta, dunque, corretto l’operato del Tribunale, che, preso atto della mancata presenza in atti di una lista dei testi indicati dal pubblico ministero (e, a fronte di documentazione rilevante contra reos), ha esercitato il proprio potere-dovere di integrazione probatoria.

Come sottolineato nella sentenza impugnata, i testi escussi erano «gli operanti di P.G. direttamente coinvolti nelle operazioni», di modo che apparivano chiare, anche per le difese, le circostanze su cui costoro sarebbero stati chiamati a deporre.

D’altronde, la dedotta violazione delle regole per l’esame dibattimentale del testimone non dà luogo né alla sanzione di inutilizzabilità, poiché si tratta di prova assunta non in violazione di divieti posti dalla legge, ma con modalità diverse da quelle prescritte, né ad una ipotesi di nullità, atteso che l’inosservanza delle norme indicate non è riconducibile ad alcuna delle previsioni delineate dall’art. 178 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 51740 del 03/12/2013, Mitidieri, Rv. 258114-01, proprio relativa a fattispecie in cui l’esame di un testimone disposto ex art. 507 cod. proc. pen. era stato condotto dal pubblico ministero e non dal giudice. In senso conforme, cfr. Sez. 3, n. 52435 del 03/10/2017, M., Rv. 271883-01).

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