La notizia della iscrizione sul registro degli indagati di Laura Casagrande perchè avrebbe fornito false informazioni al pubblico ministero della Procura di Roma dottor Stefano Luciani che coordina la nuova inchiesta (la terza in ordine di tempo) sulla scomparsa di Emanuela Orlandi ha suscitato clamore e tante supposizioni.
Cerchiamo di fare un resoconto dei fatti conosciuti e verificabili.
La Signora Laura Casagrande è stata molto probabilmente l’ultima persona a vedere Emanuela Orlandi in quanto entrambe allieve della scuola di musica “Tommaso Ludovico da Victoria” a Corso Rinascimento a Roma, ed è stata sentita più volte dagli inquirenti nel corso degli anni.
Mentre è stata audita una sola volta e non due, come erroneamente riportato da alcuni organi di stampa, davanti alla Commissione Parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, per la precisione il 20 giugno 2024 (Resoconto allegato al post).
L’audizione è durata complessivamente circa 90 minuti.
Il testo del resoconto dell’audizione davanti alla Commissione presieduta dal senatore Andrea De Priamo lascia intendere che la Casagrande nel rispondere alle domande ha spesso riferito di non ricordare quanto accaduto e non ha fornito spiegazioni convincenti su alcune contraddizioni che emergono dalla lettura delle sue dichiarazioni agli inquirenti rilasciate nel corso degli anni.
Riportiamo fedelmente il resoconto ufficiale dell’audizione del 20 giugno 2024 della Signora Casagrande davanti alla Commissione di inchiesta:
“La seduta, sospesa alle 15.45, è ripresa alle 16.02
Il PRESIDENTE introduce l’audizione di Laura Casagrande, allieva della scuola di musica « Tommaso Ludovico da Victoria », frequentata da Emanuela Orlandi.
La signora CASAGRANDE riferisce alla Commissione sui fatti oggetto dell’inchiesta. Intervengono per porre quesiti il presi dente DE PRIAMO (FdI) e i deputati MORASSUT (PD-IDP), Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE) e ASCARI (M5S), ai quali replica la signora CASAGRANDE.
Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, dispone che i lavori proseguano in seduta segreta.
(I lavori proseguono in seduta segreta dalle 16.29 alle 16.30).
Dopo un breve intervento del PRESIDENTE in merito alla possibilità di procedere, in un secondo momento, all’escussione testimoniale dei soggetti già ascoltati in libera audizione, pongono ulteriori quesiti il deputato IAIA (FDI), il senatore SCURRIA (FdI), il presidente DE PRIAMO (FdI), i deputati CUPERLO (PD-IDP) e MORASSUT (PD-IDP), la senatrice PIROVANO (LSP PSd’Az), le deputate ASCARI (M5S) e MORGANTE (FDI) e i senatori PAGANELLA (LSP-PSd’Az) e CAMPIONE (FdI), ai quali replica la signora CASAGRANDE.
Il PRESIDENTE ringrazia l’audita e dichiara conclusa la sua audizione.
La seduta, sospesa alle 17.28, è ripresa alle 17.38
Dallo scarno resoconto (allegato al post), si evince che l’audizione di Laura Casagrande è stata movimentata.
Secondo le dichiarazioni rilasciate successivamente alla stampa dal Presidente della Commissione di inchiesta la ricostruzione della giornata della scomparsa di Emanuela Orlandi, di fronte alla Commissione, è stata accompagnata da una serie di «non ricordo», «buio totale», «il nulla».
Un’audizione che, afferma oggi il presidente della Commissione bicamerale Andrea De Priamo, “apparve molto contraddittoria, come se la audita volesse togliersi dalla scena”.
“Successivi accertamenti ci fanno tutt’ora ritenere – aggiunge – che possa essere stata una delle ultimissime se non l’ultima persona ad aver visto Emanuela a corso Rinascimento.
L’ufficio di presidenza aveva già inserito il suo nome tra le persone da risentire, non escludendo di farlo attraverso la forma dell’esame testimoniale e non quella della libera audizione”
All’epoca dei fatti la Signora Laura Casagrande aveva circa 14 anni e i suoi ricordi a distanza di 42 anni dai fatti possono avere dei “buchi”, quello che rileva è dimostrare che Laura Casagrande ha volontariamente verbalizzato, davanti al pm, fatti difformi da quelli che effettivamente sono a sua conoscenza, questo è il presupposto per configurare il reato previsto dall’articolo 371 bis del codice penale (false informazioni al pubblico ministero).
Ciò che rileva è il falso soggettivo, ovvero la difformità tra quello che la persona dichiara e ciò che effettivamente è a sua conoscenza, non invece ciò che è accaduto nella realtà vera e propria.
