La dattiloscopia, secondo la definizione che ne dà il vocabolario Treccani, è l’attività di “rilevazione e studio della conformazione e dei caratteri con cui si presentano le linee rilevate della cute (creste cutanee papillari, o dermatoglifi), soprattutto ai polpastrelli delle dita: poiché tali creste (come in genere quelle della palma della mano e della pianta del piede) sono ben evidenti e diverse da individuo a individuo, rimanendo costanti per tutta la vita, il loro esame, attraverso le impronte digitali, è normalmente utilizzato per l’identificazione personale a fini giudiziari”.
La Suprema Corte ha messo a punto plurimi orientamenti interpretativi in materia di indagini dattiloscopiche.
Protocolli delle polizie europee in materia di repertazione e analisi degli elementi di prova e conseguenze della loro violazione
Il primo orientamento, di valenza generale, attiene alla repertazione e all’analisi degli elementi di prova, ivi comprese, naturalmente, le impronte digitali o papillari che dir si voglia.
Si legge in Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 2571/2022, 11 novembre 2021/24 gennaio 2022, la quale a sua volta richiama adesivamente Sez. 5^, 8893/2021, Rv. 280623 – 01) che “i protocolli adottati dagli investigatori italiani in materia di repertazione e analisi degli elementi di prova e condivisi con altre Polizie europee rappresentano guida per l’indagine tecnica e scientifica, ma non contengono norme la cui violazione, o errata applicazione, possa essere automaticamente addotta a motivo di nullità della decisione, o di inutilizzabilità degli elementi di prova acquisiti, se non nella misura in cui l’inosservanza delle norme tecniche generalmente condivise renda incerto il risultato investigativo. Non si tratta, infatti, di norme giuridiche, ma di norme tecniche, il cui scopo è quello di elevare il livello dell’efficienza investigativa e di incentivare l’affidamento tra soggetti operanti in Paesi diversi, fornendo loro un quadro di riferimento che faccia da guida nell’attività pratica. Rappresenta, pertanto, una questione di fatto la verifica dell’incidenza che lo scostamento dalle prassi codificate ha sulla affidabilità delle analisi, e quindi sulla efficacia dimostrativa della prova, dal momento che non ogni infrazione alle regole suddette è suscettibile di pregiudicare l’esito delle indagini, stante l’enorme varietà di situazioni che possono in concreto verificarsi; e il relativo giudizio, rimesso al giudice di merito, non è censurabile in cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità della motivazione“.
… un caso concreto di violazioni massive dei protocolli
È di particolare pertinenza a questo fine Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 36080/2015, 27 marzo/7 settembre 2015, la notissima decisione che mise fine al travagliato iter del processo per l’omicidio della cittadina britannica Meredith Kercher.
È altrettanto noto che le modalità di rilevazione, repertazione e analisi dei dati di generica furono tra i punti più discussi e controversi dell’intero thema probandum.
Così si pronunciò al riguardo il collegio della quinta sezione penale (le interruzioni sono segnalate dal simbolo […]:
“Si tratta […] di accertare quale valenza processuale possano assumere gli esiti dell’indagine genetica svolta in un contesto di accertamenti e rilievi assai poco rispettosi delle regole consacrati da protocolli internazionali […] Nel caso di specie, è certo che quelle regole metodologiche non sono state assolutamente osservate […] Basti considerare, al riguardo, le modalità di reperimento, repertazione e conservazione dei due oggetti di maggiore interesse investigativo: il coltello da cucina e il gancetto di chiusura del reggiseno della vittima in ordine ai quali non si è esitato in sentenza a qualificare l’operato degli inquirenti in termini di caduta di professionalità. Il coltellaccio o coltello da cucina […] è stato repertato e custodito in una comune scatola di cartone […] Più singolare – ed inquietante – è la sorte del gancetto del reggiseno. Notato nel corso del primo sopralluogo dalla polizia scientifica, l’oggetto è stato trascurato e lasciato lì, sul pavimento, per diverso tempo (46 giorni), sino a quando, nel corso di nuovo accesso, è stato finalmente raccolto e repertato. È certo che, nell’arco temporale intercorrente tra il sopralluogo in cui venne notato e quello in cui fu repertato, vi furono altri accessi degli inquirenti, che rovistarono ovunque […] Il gancetto fu forse calpestato o, comunque, spostato, (tanto da essere rivenuto sul pavimento in posto diverso da quello in cui era stato inizialmente notato). Non solo, ma la documentazione fotografica prodotta dalla difesa di Sollecito dimostra che, all’atto della repertazione, il gancetto veniva passato di mano in mano degli operanti che, peraltro, indossavano guanti di lattice sporchi […] Un dato processuale di incontrovertibile valenza è rappresentato dall’assoluta mancanza, nella stanza dell’omicidio o sul corpo della vittima di tracce biologiche con certezza riferibili ai due imputati laddove, invece, sono state rinvenute copiose tracce sicuramente riferibili al Guede […] Con riferimento alle asserite tracce ematiche negli altri ambienti, segnatamente nel corridoio, vi è poi un evidente travisamento di prova. Ed invero, i s.a.l. (stati avanzamento lavori) della polizia scientifica avevano escluso … che, negli ambienti considerati, le tracce […] avessero natura ematica […]“.
Efficacia probatoria della verifica dattiloscopica
Per Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 49502/2023, 15 novembre/13 dicembre 2023, “come condivisibilmente afferma Sez. 2, n. 9963 del 2/2/2022, Rv. 282795-02 in un caso in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione di condanna fondata sul rinvenimento di un’impronta papillare all’interno del furgone utilizzato dai rapinatori per portare via la cassaforte sottratta, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di prova penale, il rilievo, in un appartamento ove sia stato commesso un furto, di impronte papillari, costituisce sufficiente prova di colpevolezza nei riguardi di colui cui le impronte si riferiscono; solo da costui, pertanto, può provenire una eventuale contraria dimostrazione (conf. Sez. 4, n. 792 del 9/11/1988, dep.1989, Rv. 180247 – 01).
Parimenti corretto appare il richiamo al principio mai abbandonato, nella interpretazione della valenza indiziaria delle impronte digitali, secondo cui il risultato delle indagini dattiloscopiche offre piena garanzia di attendibilità e può costituire fonte di prova senza elementi sussidiari di conferma anche nel caso in cui esse siano relative all’impronta di un solo dito, purché evidenzino almeno sedici o diciassette punti caratteristici uguali per forma e posizione (così, tra le altre, Sez. 2 n.11693 del 10/1/2012, Rv. 252796).
Con l’ulteriore precisazione che la verifica dattiloscopica è dotata di piena efficacia probatoria senza bisogno di elementi sussidiari di conferma (purché sia individuata la sussistenza di almeno 16 punti caratteristici uguali) in quanto essa fornisce la certezza che la persona con riguardo alla quale è stata effettuata si sia trovata sul luogo in cui è stato commesso il reato; pertanto, legittimamente, in mancanza di giustificazioni su tale presenza, viene utilizzata dal giudice ai fini del giudizio di colpevolezza (così, ex multis, oltre a Sez. 2 n. 11693/2012 sopra richiamata, anche Sez. 5, n. 54493/2018 e sez. 2, n. 2571/2022)“.
La certezza, raggiunta attraverso l’indagine dattiloscopica, della presenza di una persona in un luogo può non essere sufficiente per la dimostrazione della sua colpevolezza
Secondo Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 32626/2023, 28 aprile/26 luglio 2023, “il risultato delle indagini dattiloscopiche può costituire fonte di prova senza elementi sussidiari di conferma, in quanto può fornire la certezza che la persona con riguardo alla quale detta verifica è effettuata si è trovata sul luogo in cui è stato commesso il reato (cfr. Sez. 5, n. 54493 del 28/09/2018, Rv. 274167; Sez. 5, n. 48734 del 13/10/2014, Rv. 261296). Tuttavia, non sempre la certezza che l’imputato si sia trovato sul luogo in cui è stato commesso il reato, di per sé, è sufficiente a dimostrare che sia stato lui a commetterlo, in quanto egli potrebbe essersi trovato in quel posto in un momento e in un’occasione diversi dalla commissione del reato. È, pertanto, necessario che tale elemento venga valutato in correlazione alle caratteristiche del luogo ove è avvenuto il reato e alla collocazione cronologica della traccia rispetto ai rilievi della polizia giudiziaria, in modo tale da potere escludere che l’impronta possa essere stata rilasciata in epoca diversa dal tempus commissi delicti“.
