Il giudice può fare copia e incolla (Redazione)

Non avevamo dubbi ma ora anche la cassazione lo certifica per esigenze di “economia processuale”.

La Cassazione sezione tributaria con la sentenza numero 33584 del 22 dicembre 2025 ha stabilito che il recepimento letterale in una sentenza delle argomentazioni contenute in un altro provvedimento (cosiddetto “copia e incolla”) è consentito per ragioni di economia processuale e semplificazione redazionale, allo scopo di ridurre i tempi di stesura dei provvedimenti.

Tale tecnica è legittima a condizione che la riproduzione sia esplicita e che la motivazione contenga un cenno univoco all’identità o all’analogia delle situazioni di fatto e delle questioni di diritto trattate, rendendo così possibile il controllo critico della decisione.

La motivazione “per relationem” può fondarsi anche su precedenti di merito dello stesso ufficio, purché il giudice dia conto dell’identità contenutistica tra il caso precedente e quello sottomesso al suo esame.

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