La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 22267/2025 ha esaminato la questione relativa all’omessa concessione della parola al secondo difensore dell’imputato in quanto il giudicante, al termine dell’intervento del primo difensore, si è ritirato in camera di consiglio lasciando silente il secondo avvocato.
Fatto:
La difesa ricorre e deduce la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità in ordine alla mancata concessione della parola al codifensore, avv. M.P., per la discussione finale, a causa dell’immediato ritiro in camera di consiglio da parte del giudice di primo grado dopo l’intervento del primo difensore, avv. G.S., e vizio di motivazione sul rigetto dell’eccezione sollevata, poiché la sentenza impugnata ha osservato che ove l’avvocato M.P.avesse voluto prendere la parola dopo il collega, avrebbe assunto l’iniziativa e l’eventuale fraintendimento con il giudice non è tale da integrare una situazione che cagiona la nullità, poiché il vizio processuale avrebbe dovuto essere immediatamente eccepito dal soggetto leso e non sarebbe stato più deducibile dopo la pronunzia della sentenza.
Osserva il difensore che il giudice avrebbe dovuto dare la parola al secondo difensore presente, mentre invece subito dopo la discussione del primo difensore si era ritirato in camera di consiglio sebbene il secondo difensore non avesse rinunziato al proprio intervento.
In questo modo si è verificata una nullità di ordine generale disciplinata dall’art. 180 cod.proc.pen.e l’eccezione proposta in appello doveva ritenersi tempestiva in quanto la violazione dell’art. 523 comma 1 cod.proc.pen. comporta una nullità di ordine generale che può essere eccepita entro la sentenza di appello e non risulta in alcun modo sanata da tacita o esplicita rinunzia, non essendo pertinente il richiamo all’art. 182 comma 2 cod.proc.pen.
Decisione:
Secondo la Suprema Corte, la censura di natura processuale è manifestamente infondata poiché, come correttamente osservato dalla Corte di appello, la violazione della prerogativa difensiva realizzata in presenza del difensore avrebbe dovuto essere eccepita immediatamente da parte dell’interessato, che non aveva avuto la parola, restando altrimenti perenta ex art. 182 comma 2 cod.proc.pen., considerato che i termini per eccepire le nullità sono sempre previsti a pena di decadenza.
In conclusione, chi tace acconsente.
