Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 40681/2025, 3/17 dicembre 2025,ha escluso che il giudice di merito possa respingere la richiesta di applicazione delle pene sostitutive in ragione della mancata presentazione di ragioni specifiche da parte del condannato ovvero della sola presenza di precedenti condanne, ricavando da solo questo elemento un giudizio negativo tale da negare il beneficio e ciò perché, il rinvio all’art. 133 cod. pen. contenuto nell’art. 58, L. 689/81 come riformulato, va letto in stretta connessione con successivo art. 59 cit. che pure ha previsto quali condizioni ostative circostanze tutte relative al reato per cui si procede e non riferibili ai precedenti.
Provvedimento impugnato
La Corte territoriale, con sentenza in data 13 marzo 2025, in parziale riforma della pronuncia del giudice riduceva la pena inflitta a XXX ad anni 3, mesi 1, giorni 10 di reclusione ed euro 800,00 di multa.
Ricorso per cassazione
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione XXX a mezzo del suo difensore, deducendo violazione dell’art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla omessa applicazione della pena sostitutiva, avendo errato il giudice di appello nell’affermare che non risultava proposto alcun motivo specifico posto che, essendo stata irrogata una sanzione superiore ad anni 4 di reclusione in primo grado, alcuna doglianza poteva proporsi.
Inoltre, aveva altresì errato il giudice di appello nel ritenere che l’istanza non fosse stata supportata da specifiche deduzioni in quanto in alcun modo la norma subordina l’accoglibilità della richiesta alla presentazione di deduzioni motivate.
Decisione della Suprema Corte
Il giudice di appello ha innanzi tutto richiamato un precedente della seconda sezione penale secondo il quale l’atto di impugnazione della sentenza di primo grado deve necessariamente contenere uno specifico motivo anche in punto concessione delle pene sostitutive (Sez. 2, n. 14168 del 25/03/2025, Rv 287820) che non si attaglia al caso in esame in cui in primo grado era stata inflitta una sanzione superiore agli anni 4 e, quindi, il gravame non poteva direttamente dolersi della mancata irrogazione della pena sostitutiva, essendo la sanzione principale di entità tale da impedirne la concessione.
La stessa sentenza di secondo grado ha poi affermato come la richiesta dell’imputato di applicazione delle pene sostitutive non fosse stata supportata “con specifiche deduzioni” così che la stessa non poteva essere accolta ed anche tale statuizione appare viziata.
Invero, tale conclusione confligge con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità; in particolare (Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024, Rv. 286006 – 02) si è affermato che: così come ricostruito dal legislatore della c.d. “Riforma Cartabia” e dalle prime interpretazioni dottrinali può, conseguentemente, affermarsi che sul giudice della condanna grava un preciso obbligo di verificare la sussistenza delle condizioni per disporre la sostituzione delle pene detentive brevi; si tratta di un onere di particolare rilievo poiché funzionale a quell’obiettivo di “decarcerizzazione” del sistema penale che è stato indicato quale finalità da realizzare al fine di promuovere il reinserimento del condannato e favorire il minore sovraffollamento delle carceri.
Quanto all’esercizio di tale potere discrezionale, rileva il contenuto degli artt. 53, 58 e 59 della legge 681/1989 come riformata dal D.Lgs 150/2022 ed in particolare, l’art. 58, significativamente intitolato: “Potere discrezionale del giudice nell’applicazione e nella scelta delle pene sostitutive“; la norma richiama i parametri dettati dall’art. 133 cod. pen. stabilendo che, valutati detti criteri, il giudice può applicare le pene sostitutive quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando anche attraverso opportune prescrizioni, assicurino la prevenzione del pericolo di commissione di ulteriori reati.
Lo stesso articolo aggiunge poi che la pena detentiva non può essere sostituita quando sussistano fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.
Infine è l’art. 59 che detta testualmente le condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva escludendo la possibilità di applicarla per chi: ha commesso il reato per cui si procede entro tre anni dalla revoca della sanzione sostitutiva o durante l’esecuzione della stessa ovvero deve essere sottoposto a misura di sicurezza personale o, infine, risulta condannato per uno dei reati di cui all’art. 4-bis ordinamento penitenziario.
Dalla lettura del predetto articolo risulta pertanto che, così come esattamente esposto in ricorso, la mancata proposizione di deduzioni specifiche a sostegno della richiesta ovvero la sussistenza di precedenti condanne a carico dell’imputato non può essere ritenuta ex se elemento ostativo alla concessione delle pene sostitutive e ciò perché il legislatore ha stabilito, quali condizioni ostative, circostanze che appaiono del tutto indipendenti dalla negativa personalità desumibile dai precedenti penali così che le sanzioni oggi introdotte dall’art. 20 bis del codice penale sono concedibili anche ai recidivi pur se reiterati.
Conseguentemente deve essere escluso che il giudice di merito possa respingere la richiesta di applicazione delle pene sostitutive in ragione della mancata presentazione di ragioni specifiche da parte del condannato ovvero della sola presenza di precedenti condanne, ricavando da solo questo elemento un giudizio negativo tale da negare il beneficio e ciò perché, il rinvio all’art. 133 cod. pen. contenuto nell’art. 58, L. 689/81 come riformulato, va letto in stretta connessione con successivo art. 59 cit. che pure ha previsto quali condizioni ostative circostanze tutte relative al reato per cui si procede e non riferibili ai precedenti.
La condizione ostativa per la concessione delle pene sostitutive, espressamente prevista dal legislatore, è invece quella dettata dall’art. 58, primo comma, cit. secondo cui la pena detentiva non può essere sostituita quando non assicura la prevenzione del pericolo di commissione di ulteriori reati ovvero sussistano fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato. Così che, ai fini della esclusione, si richiede un giudizio prognostico circa una pericolosità qualificata ed un concreto pericolo di violazione delle condizioni imposte che certamente potrà pure tenere conto dei precedenti, ma che non può esaurirsi solo nella valutazione degli stessi ovvero nella valutazione della presentazione di una richiesta non specificamente motivata.
Ne consegue che l’impugnata pronuncia va annullata con rinvio limitatamente alle pene sostitutive nei confronti del ricorrente.
Tale annullamento della pronuncia limitatamente alle pene sostitutive, la cui concessione sarà oggetto del giudizio di rinvio, impone la declaratoria di irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità dell’imputato; al proposito va rilevato che trattandosi di fatti commessi ad agosto del 2023 trova applicazione il regime della improcedibilità ex art. 344-bis cod. proc. pen. applicabile per tutti i reati commessi dopo il giorno 1 gennaio 2020 il quale però deve essere combinato con i casi, come quello di specie, in cui in sede di giudizio di legittimità sia definitivamente acclarata la responsabilità dell’imputato ed il giudizio di rinvio abbia ad oggetto solamente la pena ovvero altre statuizioni accessorie.
Orbene, il principio di riferimento appare dettato dalla specifica disciplina contenuta nell’art. 344-bis comma 8 cod. proc. pen.: “Fermo restando quanto previsto dall’art. 624, le disposizioni di cui ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo si applicano anche nel giudizio conseguente all’annullamento della sentenza con rinvio al giudice competente per l’appello”.
L’interpretazione di detta disposizione si rileva problematica poiché da un lato essa fa espresso richiamo alla disciplina dell’annullamento parziale stabilita dall’art. 624 cod. proc. pen. ed al contempo sembra prevedere per tutti i casi di annullamento con rinvio la possibilità del decorso del termine di improcedibilità nei giudizi di rinvio.
Orbene, si ritiene che sussistano plurime ragioni per affermare che nel caso di rinvio avente ad oggetto solo la misura della pena ovvero altre statuizioni accessorie quali le pene sostitutive, continui a permanere la vigenza del generale principio stabilito dall’art. 624 comma 1 secondo cui: “se l’annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata”. Con la necessaria conseguenza che dichiarata irrevocabile nel giudizio principale l’affermazione di responsabilità per un reato commesso dopo l’1 gennaio 2020 l’improcedibilità non potrà decorrere nel giudizio di rinvio che abbia ad oggetto altre statuizioni.
A tale conclusione si perviene innanzi tutto sulla base dell’interpretazione letterale della legge; ed invero il chiaro ed inequivocabile riferimento contenuto nell’incipit dell’art. 344-bis cod. proc. pen. alla operatività della disciplina dell’annullamento parziale dettata dall’art. 624 cod. proc. pen., sta a significare che anche per tali casi la sentenza della Corte di cassazione che disponga l’annullamento su punti della sentenza di appello differenti dalla affermazione di responsabilità, acquista autorità di cosa giudicata per tale aspetto. Altrimenti ragionando ed affermandosi invece che nei reati per i quali si applica il regime della improcedibilità tale regime decorrerebbe in tutte le ipotesi di annullamento con rinvio, si finirebbe per dare rilievo esclusivamente alla seconda parte del comma 8 dell’art. 344-bis cod. proc. pen. svuotando di ogni significato il chiaro ed inequivocabile richiamo alla disciplina dell’annullamento parziale. Ed avendo pertanto autorità di cosa giudicata l’affermazione di responsabilità, il giudizio di rinvio nel corso del quale si discuta della pena o di altre statuizioni accessorie, non può essere sottoposto al regime della improcedibilità per decorso del termine della fase di impugnazione, non essendo strutturalmente possibile immaginare che l’affermazione di responsabilità passi in giudicato e la pena diventi non applicabile per successiva maturata improcedibilità nella fase del rinvio. Difatti, una tale previsione, oltre ad essere contraria ai principi generali non è ravvisabile in alcun riferimento normativo espresso.
In sostanza, anche a seguito dell’introduzione del regime della improcedibilità per i reati commessi dopo l’1 gennaio 2020, continua ad operare un principio del tutto analogo a quello per cui accertata irrevocabilmente la responsabilità da parte della Corte di cassazione nel giudizio di rinvio non decorre il termine per la prescrizione del reato.
Il principio risulta affermato da una prima pronuncia delle Sezioni Unite del 1990, pur nel vigore del vecchio codice di rito, che ebbe ad affermare come il giudizio di rinvio non si identifica nella pura e semplice rinnovazione del giudizio conclusosi con la sentenza annullata, ma rappresenta una fase a sè stante, caratterizzata dal condizionamento che scaturisce dalla sentenza della corte di cassazione che lo ha disposto. Il giudice di rinvio non solo deve uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa, ma non può neppure attrarre al suo potere decisorio statuizioni diverse ed autonome rispetto a quelle dovutegli. I limiti oggettivi del giudizio di rinvio sono conseguenti agli effetti preclusivi propri della intangibilità del giudicato. L’art. 152 cod. proc. pen. rappresenta, per il suo contenuto e per le sue finalità, un principio di carattere generale, applicabile d’ufficio in qualsiasi stato e grado del procedimento: esso è quindi insensibile alla preclusione processuale conseguente al riconoscimento della efficacia devolutiva dei mezzi di impugnazione, ma non può certo superare la barriera del giudicato. Pertanto non può essere dichiarata la causa estintiva di un reato (prescrizione) sopravvenuta alla sentenza di annullamento parziale della cassazione, quando tale pronuncia ha avuto ad oggetto statuizioni del tutto diverse rispetto al riconoscimento della sussistenza del fatto-reato e della responsabilità dell’accusato, quali quelle relative alla concedibilità di attenuanti generiche ed all’applicabilità di una misura di sicurezza (Sez. U, n. 373 del 23/11/1990, dep. 1991, Agnese, Rv. 186164 – 01).
Nel vigore del nuovo codice di procedura penale del 1989, il principio è stato ribadito prima dalle Sezioni unite “Vitale” in base alla quale anche nel giudizio penale il giudicato può avere una formazione non simultanea, bensì progressiva: ciò avviene sia quando una sentenza di annullamento parziale venga pronunciata nel processo cumulativo e riguardi solo alcuni degli imputati ovvero alcune delle imputazioni, sia quando detta pronuncia abbia ad oggetto una o più statuizioni relative ad un solo imputato e ad un solo capo di imputazione, ché anche in tal caso il giudizio si esaurisce in relazione a tutte le disposizioni non annullate; ne consegue che la competente autorità giudiziaria può legittimamente porre in esecuzione il titolo penale per la parte divenuta irrevocabile, nonostante il processo, in conseguenza dell’annullamento parziale, debba proseguire in sede di rinvio per la nuova decisione sui capi annullati (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206170 – 01) e poi dalle Sezioni unite Attinà secondo la quale: qualora venga rimessa dalla Corte di cassazione al giudice di rinvio esclusivamente la questione relativa alla determinazione della pena, il giudicato (progressivo) formatosi sull’accertamento del reato e della responsabilità dell’imputato, con la definitività della decisione su tali parti, impedisce l’applicazione di cause estintive sopravvenute all’annullamento parziale; nell’occasione la Corte ha precisato che la possibilità di applicare l’art. 129 cod. proc. pen. in sede di rinvio, in particolare con riferimento a cause estintive sopravvenute all’annullamento, sussiste solo nei limiti della compatibilità con la decisione adottata in sede di legittimità e con il conseguente spazio decisorio attribuito in via residuale al giudice di rinvio, e che, formatosi il giudicato sull’accertamento del reato e della responsabilità dell’imputato, dette cause sono inapplicabili non avendo possibilità di incidere sul “decisum” (Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 207640 – 01).
Infine, proprio seguendo tale percorso, le più recenti Sezioni Unite “Gialluisi” hanno affermato come in caso di annullamento parziale della sentenza di condanna ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., spetta agli organi dell’esecuzione l’accertamento relativo ad eventuali questioni sulla eseguibilità e sulla specifica individuazione della pena inflitta in relazione al capo, o ai capi, non in connessione essenziale con quelli attinti dall’annullamento, potendo la Corte di cassazione, con la sentenza rescindente o con l’ordinanza di cui all’art 624, comma 2, cod. proc. pen., solo dichiarare, quando occorre, quali parti della sentenza parzialmente annullata siano diventate irrevocabili (Sez. U, n. 3423 del 29/10/2020, dep. 2021, Gialluisi, Rv. 280261 – 02).
L’applicazione dei sopra esposti principi stratificati a seguito del ripetuto intervento delle Sezioni unite comporta affermare che il giudicato parziale sulla responsabilità esclude la possibilità di applicare cause estintive del reato nella fase del giudizio di rinvio; e tale conclusione deve valere anche per il regime della improcedibilità che non può più decorrere nella fase del rinvio ove sia stata dichiarata irrevocabile l’affermazione di responsabilità. Tra estinzione del reato per prescrizione ed improcedibilità del giudizio per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione vi è infatti correlazione essendo istituti che entrambi impediscono la punibilità per maturazione di un certo arco temporale; la prima è causa estintiva del reato connessa al decorso del tempo che costituisce garanzia dell’imputato di non vedersi giudicato per fatti commessi a rilevante distanza dal momento di possibile affermazione di responsabilità, la seconda è istituto strettamente connesso al principio del giusto processo e della ragionevole durata dello stesso sicchè il decorso del tempo, nel primo caso rispetto alla data del fatto nel secondo rispetto al momento di inizio della fase di impugnazione, sono le ragioni fondanti di entrambi.
Ne consegue che i principi dettati dalla giurisprudenza delle Sezioni unite in tema di giudicato progressivo, prescrizione e giudizio di rinvio devono trovare recepimento anche nel caso dell’annullamento parziale per statuizioni diverse rispetto all’affermazione di responsabilità per reati commessi a partire dall’1 gennaio 2020 e, difatti, in entrambi i casi, il giudicato parziale esclude la ragione stessa dell’estinzione o della improcedibilità del reato, divenendo irrilevante il decorso del tempo successivamente ad esso e ciò perché l’intervenuto giudicato in ordine all’affermazione di responsabilità rende necessaria l’applicazione della pronuncia di condanna.
Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, deve dichiararsi irrevocabile l’affermazione di responsabilità del ricorrente proseguendo il giudizio di rinvio solo sulla eventuale applicabilità delle pene sostitutive e non decorrendo nello stesso l’eventuale termine di improcedibilità.
