Pena sospesa e applicabilità alle pene sostitutive di pene detentive brevi (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 40268/2025 ha ricordato che in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il divieto di farne applicazione nei casi in cui sia disposta altresì la sospensione condizionale della pena, previsto dall’art. 61-bis, legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dall’art. 71, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non si estende ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore di tale ultima disposizione, quali sono quelli in esame, trovando applicazione, per la natura sostanziale della previsione con essa introdotta, il disposto di cui all’art. 2, comma quarto, cod. pen., che, in ipotesi di successione di leggi penali nel tempo, prescrive l’applicazione della norma più favorevole all’imputato.

In motivazione la Suprema Corte ha altresì precisato che la regola dell’alternatività tra l’applicazione di tali pene e la concessione della sospensione condizionale, non è venuta meno per effetto della modifica dell’art. 545-bis cod. proc. pen. disposta dall’art. 2, d.lgs. 19 marzo 2024, n. 3 non essendo tale novella intervenuta a disciplinare i rapporti tra sospensione condizionale e pene sostitutive (Sez. 5, n. 45583 del 03/12/2024, Tronco, Rv. 287354; Sez. 4, n. 26557 del 20/06/2024, Andreozzi, Rv. 286677).

Nel caso esaminato, poiché P.G. è stato condannato alla pena di un anno, dieci mesi di reclusione ed euro 1000 di multa e A.F. alla pena di sei mesi di reclusione ed euro 1000 e di multa, soltanto per quest’ultimo vi sarebbe, anche nel quadro della disciplina globalmente valutabile, il presupposto per l’applicabilità della pena pecuniaria sostitutiva in luogo di quella detentiva.

Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al diniego della sanzione sostitutiva detentiva con quella pecuniaria per il solo A.F., con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari, dichiarandosi inammissibile il ricorso nel resto.

Ricordiamo che già la Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 33149/2024, aveva chiarito che, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il divieto di applicarle nei casi in cui sia disposta altresì la sospensione condizionale della pena, previsto dall’art. 61-bis legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dall’art. 71, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non si estende ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore di tale ultima disposizione, trovando applicazione, per la natura sostanziale della previsione con essa introdotta, il disposto di cui all’art. 2, comma 4, cod. pen., che, in ipotesi di successione di leggi penali nel tempo, prescrive l’applicazione della norma più favorevole all’imputato: Pene sostitutive di pene detentive brevi: il divieto di disporle ove sia concessa la pena sospesa non si estende ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore della Riforma Cartabia (Vincenzo Giglio) – TERZULTIMA FERMATA

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