Ecco le novità licenziate con il maxi-emendamento, ora all’esame definitivo dell’aula del Senato, in relazione ai pagamenti dei compensi per i professionisti da parte delle pubbliche amministrazioni anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato (il testo emendato è allegato al post).
Prima di procedere ai pagamenti all’avvocato, l’ufficio spese dei tribunali dovrà verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante “dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare e, in caso affermativo, sono tenuti a procedere, direttamente in base all’esito della verifica, al pagamento in favore:
a) dell’agente della riscossione, fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica;
b) del beneficiario, nei limiti delle somme eventualmente eccedenti l’ammontare del predetto debito”
Relativamente alle somme di cui all’articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dovute agli esercenti arti e professioni per l’attività professionale dai medesimi svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, a decorrere dal 15 giugno 2026, anche al pagamento di importi fino a 5.000 euro.
