Violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza in caso di diversità tra data del fatto contestato e quella ritenuta in sentenza (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 35897/2025, in tema di correlazione tra accusa e sentenza, ha stabilito che la diversità fra la data del fatto indicata nel capo di imputazione e quella ritenuta in sentenza dà luogo a nullità ex art. 522 cod. proc. pen. nel caso in cui l’elemento temporale abbia concretamente inciso sul diritto di difesa.

E’ consolidato il principio secondo cui la diversità fra la data del fatto indicata nella contestazione e quella ritenuta nella sentenza di condanna può dar luogo a nullità ai sensi dell’art. 522 cod. proc. pen. quando il suddetto elemento abbia assunto in Rv. 228705 concreto influenza rilevante ai fini della difesa (Sez. 5, n. 28853 del 14/04/2004, – – Sez. 2, n. 17879 del 13/03/2014, Rv. 260009 01; Sez. 5 n. 48879 del 17/09/2018, Rv. 274159 – 02).

Nel caso in esame, è evidente che si 01; tratta di una modifica di assoluto rilievo ai fini dell’effettivo esercizio del diritto di difesa, non avendo avuto l’imputato possibilità alcuna di articolare prova contraria in riferimento ad un periodo temporale del tutto diverso da quello oggetto di contestazione.

L’attribuzione della responsabilità penale riguardo alla indebita fruizione di energia elettrica sottratta all’Enel nel periodo 8 aprile 2014 – 23 marzo 2016 senza l’osservanza del procedimento previsto dall’art. 516 cod. proc. pen., determina la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 522 cod. proc. pen., con assorbimento di ogni altra questione dedotta nel primo motivo di ricorso.

Consegue a quanto esposto l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo per nuovo esame.

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