L’udienza predibattimentale è una fase processuale autonoma.
La Cassazione civile sezione 2 con la sentenza numero 33055 del 18 dicembre 2025 (allegata al post) ha stabilito che ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore d’ufficio dell’imputato, o al difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l’udienza filtro prevista dall’articolo 554 ter Cpp, introdotto dal decreto legislativo 150/22, va considerata, alla stregua dell’udienza preliminare disciplinata dagli articoli 416 e seguenti Cpp, come una fase autonoma del processo.
Sul punto la cassazione civile richiama la sentenza della cassazione penale sezione 6 numero 23639/2024 che abbiamo commentato nel post: Provvedimento di prosecuzione del giudizio a seguito di udienza predibattimentale: decreto o ordinanza? Motivazione sì o no? (di Riccardo Radi) – TERZULTIMA FERMATA
Dove emerge in maniera lampante che il d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. “riforma Cartabia”), che ha introdotto la disciplina in rassegna, abbia inteso sostanzialmente replicare, per i reati a citazione diretta, l’istituto dell’udienza preliminare (artt. 416 ss., cod. proc. pen.).
Di conseguenza, il difensore d’ufficio dell’imputato e il difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato hanno diritto di presentare, all’esito di detta udienza predibattimentale, istanza di liquidazione del compenso loro spettante per detta fase processuale.
La cassazione certifica quanto avevamo sottolineato in diversi articoli, meglio tardi che mai direbbe qualcuno: Udienza predibattimentale ex art. 554 bis cpp e liquidazione dei compensi del difensore (di Riccardo Radi) – TERZULTIMA FERMATA
