La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 40760 depositata il 18 dicembre 2025 ricorda che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non è automaticamente esclusa dalla presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione.
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. può essere dichiarata anche in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, giacché quest’ultima non si identifica automaticamente con l’abitualità nel reato, ostativa al riconosci mento del beneficio, non individuando comportamenti di per se stessi espressivi del carattere seriale dell’attività criminosa e dell’abitudine del soggetto a violare la legge (Sez. 2, n. 19932 del 29/03/2017, Di Bello, Rv. 270320; Sez. 5, n. 5358 del 15/1/2018, Ba Elhadji, Rv. 272109). Tuttavia, già nella motivazione della sentenza 19932/2017.
La Suprema Corte ha specificato che il giudice, in presenza di un reato continuato, per decidere sulla meritevolezza o meno del beneficio da parte dell’imputato, è chiamato a soppesare – in relazione alla modalità della condotta ed all’esiguità del danno o del pericolo l’incidenza della continuazione in tutti i suoi aspetti, tra cui la gravità del reato, la capacità a delinquere, i precedenti penali e giudiziari, la durata temporale della violazione, il numero delle disposizioni di legge violate, gli effetti della condotta antecedente, contemporanea e susseguente al reato, gli interessi lesi ovvero per seguiti dal reo e le motivazioni a delinquere).
Successivamente, poi, pur ribadendosi che ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. non osta la presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, si è specificato che, perché non siano ostativi, occorre che questi riguardino azioni commesse nelle medesime circostanze di tempo, di luogo e nei confronti della medesima persona, elementi da cui emerge una unitaria e circoscritta deliberazione criminosa, incompatibile con l’abitualità presa in con siderazione in negativo dall’art. 131-bis cod. pen. (Sez. 5, n. 5358 del 15/1/2018, Corradini, Rv. 272109; Sez. 4, n. 10111 del 13/11/2019, dep. 2020, De Angelis, Rv. 278642; Sez. 4, n. 47772 del 25/09/2018, Bonnmartinj, Rv. 274430).
Ancora di recente è stato precisato che si deve valutare, anche in ragione del suo inserimento in un contesto più articolato, se la condotta sia espressione di una situazione episodica, se la lesione all’interesse tutelato dalla norma sia comunque minimale e, in definitiva, se il fatto nella sua complessità sia meritevole di un apprezzamento in termini di speciale tenuità (Sez. 2, n. 11591 del 27/1/2020, T. Rv. 278830 in un caso in cui la Suprema Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con la quale il giudice distrettuale aveva escluso la causa di non punibilità in relazione al delitto di violazione di domicilio, tenendo conto non soltanto del disvalore oggettivo della condotta, ma anche di come essa fosse l’epilogo di una pluralità di condotte di circonvenzione di incapace e di violenza privata di particolare gravità).
