La Cassazione civile sezione 2 con l’ordinanza numero 32988 depositata il 17 dicembre 2025 ha ribadito, in materia di violazioni del codice della strada, che la violazione dell’articolo 126-bis, comma 2, Cds – consistente nella mancata comunicazione dei dati personali e della patente del conducente entro sessanta giorni dalla notifica del verbale di contestazione ai fini della decurtazione dei punti della patente – si configura soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione presupposta.
L’obbligo di comunicazione non insorge prima della definizione di tali procedimenti. In caso di esito favorevole dell’opposizione, con annullamento del verbale di accertamento dell’infrazione principale, viene meno il presupposto stesso per la configurazione della violazione di cui all’articolo 126-bis Cds.
