Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 30267/2025, 28 maggio/4 settembre 2025, ha affermato che il giudice che conceda la sanzione sostitutiva pecuniaria con il più favorevole calcolo di conversione introdotto dal d.lgs. n. 150/2022 non può concedere anche il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Per contro, ove ritenga di concedere la sospensione condizionale della pena perché considerata più favorevole, dovrà applicare il sistema previgente nella sua interezza, ivi compreso il più penalizzante sistema di conversione precedente alla Legge Cartabia.
Provvedimento impugnato
Con sentenza in data 18/09/2024, il Tribunale di Forlì in composizione monocratica ha ritenuto AS colpevole del reato di cui all’art. 669-bis, cod. pen., per avere esercitato con modalità vessatorie l’accattonaggio e l’ha condannata alla pena di mesi tre di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda; ha poi sostituito la pena detentiva con la pena pecuniaria sostitutiva pari ad euro 450,00 di ammenda.
Ha infine concesso all’imputata il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Ricorso per cassazione
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bologna, lamentando, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che era stata applicata contemporaneamente sia la pena pecuniaria sostitutiva prevista dall’art. 56-quater, comma 1, L. n. 689/1981, adottando il tasso di conversione di euro 5,00 al giorno, in base alle disposizioni introdotte dal d. lgs. n. 150/2022, sia la sospensione condizionale della pena ex art. 163, cod. pen, concedibile solo con il sistema previgente ma espressamente vietato dall’art. 58 e dall’art. 61-bis, L. n. 689/1981, come introdotti dal d.lgs. n. 150/2022.
Ai sensi dell’art. 95, d.lgs. n. 150/2022, il giudice avrebbe dovuto verificare quale dei due sistemi fosse più favorevole e dare applicazione integrale o al sistema previgente o a quello introdotto in forza del citato d.lgs. n. 150/2022.
Decisione della Suprema Corte
Il ricorso è fondato.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Forlì ha condannato AS per il reato di cui all’art. 669-bis, cod. pen. alla pena di mesi tre di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda e ha poi sostituito la pena detentiva con la pena pecuniaria sostitutiva pari ad euro 450,00 di ammenda, dando applicazione all’art. 56-quater, comma 1, L. n. 689/1981, come riformato dal d.lgs. n. 150/2022, c.d. riforma Cartabia, frattanto già entrata in vigore.
L’applicazione retroattiva della norma più favorevole era resa evidente dal fatto che il calcolo ai fini della conversione era stato effettuato, adottando il tasso di conversione di euro 5,00 al giorno ben più favorevole di quello previgente, che, anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 28 del 2020, prevedeva una soglia minima di euro 75,00 al giorno.
Ha inoltre concesso all’imputata il beneficio della sospensione condizionale della pena così inflitta, comprensiva della sanzione pecuniaria sostitutiva, per la quale in forza dell’art. 58 e dell’art. 61-bis, L. n. 689/1981, come introdotti dal d.lgs. n. 150/2022, e quindi del pari vigenti, l’applicazione del beneficio è espressamente vietata.
L’art. 95, comma 1, d.lgs. n. 150/2022 stabilisce che «le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell’entrata in vigore del presente decreto».
Il dato testuale, che fa richiamo alle norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689 nel loro insieme, depone per un’applicazione non frammentata ma unitaria della disciplina.
Se è pur vero che prima dell’entrata in vigore della riforma Cartabia era ammessa l’applicazione sia della sanzione pecuniaria sostitutiva sia del beneficio della sospensione condizionale della pena (Sez. 4, n. 46157 del 24/11/2021, Rv. 282551 – 01; Sez. 2, n. 21459 del 7/03/2019, Rv. 276064 – 01) e che per i fatti commessi prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 il divieto espressamente fissato solo dall’art. 61-bis, legge 24 novembre 1981, n. 689, inserito nella stessa dall’art. 71, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 150 del 2022 potrebbe non operare se più sfavorevole (Sez. 6, n. 17675 del 16/04/2025, Rv. 288094 – 01), d’altro canto va evidenziato che nel caso di specie il ricorso ad una parte delle nuove disposizioni introdotte e in particolare quelle relative al tasso di conversione più favorevole pone il problema della corretta applicazione dall’art. 95, d.lgs. n. 150/2022.
Sicchè nel caso di specie non può ritenersi corretta la statuizione riguardante il trattamento sanzionatorio che ha determinato il tasso di conversione della sanzione pecuniaria sostitutiva secondo le disposizioni introdotte dal d.lgs. n. 150/2022 e poi in parte si è avvalso delle disposizioni previgenti concedendo un beneficio che nel nuovo assetto normativo non potrebbe essere più concesso.
Le disposizioni in tema di sospensione condizionale della pena e di pene sostitutive sono regolate dai principi di cui all’art. 2, cod. pen. in materia di successione di leggi penali, e, quindi, anche da quello di irretroattività delle disposizioni sfavorevoli.
Ne discende che, come già affermato dalla Suprema Corte, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il divieto di farne applicazione nei casi in cui sia disposta altresì la sospensione condizionale della pena, previsto dall’art. 61-bis, legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dall’art. 71, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non si estende ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore di tale ultima disposizione, trovando applicazione, per la natura sostanziale della previsione con essa introdotta, il disposto di cui all’art. 2, comma 4, cod. pen., che, in ipotesi di successione di leggi penali nel tempo, prescrive l’applicazione della norma più favorevole all’imputato (Sez. 5, n. 45583 del 3/12/2024, Rv. 287354- 01; Sez. 3, n. 33149 del 7/06/2024, Rv. 286751 – 01).
Sotto altro profilo, però, va precisato che i criteri, cui occorre avere riguardo per applicare le pene sostitutive in luogo di quelle detentive quando si intende disporre anche la sospensione condizionale della pena, sono quelli stabiliti dall’art. 53, L. n. 689 del 1981 nella sua ultima formulazione compatibile con la concessione di tale beneficio, non essendo consentito combinare un frammento normativo di una legge e uno dell’altra legge secondo il criterio del favor rei, in quanto ciò comporterebbe la “creazione” di una terza fattispecie di carattere intertemporale non prevista dal legislatore, con violazione del principio di legalità.
Sicchè se si ritiene di concedere la sanzione sostitutiva pecuniaria con il più favorevole calcolo di conversione introdotto dal d.lgs. n. 150/2022, perché si considera più favorevole e quindi applicabile retroattivamente la disciplina introdotta dal suddetto d.lgs., non si potrebbe espungere da quel sistema normativo il divieto di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Se si ritiene di dover concedere la sospensione condizionale della pena perché considerata più favorevole, il sistema previgente dovrà essere applicato nella sua interezza.
A ciò si aggiunga che, nel disporre la sanzione sostitutiva pecuniaria con la sentenza impugnata, il giudice non ha svolto alcuna valutazione sulla meritevolezza e sulla prognosi di adempimento, come richiesta dall’art. 58, L. n. 689/1981), e in mancanza della quale la sostituzione non è ammessa.
Sussistono, pertanto, le sopra emarginate violazioni di legge, che comportano l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, che dovrà essere ridefinito alla luce dei principi sopra esposti dal giudice di merito con ampia autonomia di apprezzamento degli elementi acquisiti.
Com’è noto «in caso di ricorso “per saltum” proposto dal PM avverso la sentenza di condanna di primo grado per motivi concernenti sia il trattamento sanzionatorio che la ritenuta non applicabilità di misura di sicurezza, all’annullamento della sentenza consegue, ove non ricorra l’ipotesi prevista dal primo inciso del comma 4 dell’art. 569, cod. proc. pen., il rinvio al giudice competente per l’appello, secondo il combinato disposto degli artt. 579, comma 1, e 593, comma 1, cod. proc. pen.» (Sez. 6, n. 2393 del 03/12/2021, dep. 2022, Rv. 283041 – 01). Pertanto, il nuovo giudizio va disposto dinanzi alla Corte di appello di Bologna.
