Ricorso per cassazione che prospetta vizi di motivazione in modo promiscuo e perplesso: inammissibile per aspecificità (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 39780/2025, 26 novembre/10 dicembre 2025, ha ribadito il principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, la denuncia promiscua e perplessa dell’inosservanza ed erronea applicazione di legge nonché della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, rende i motivi aspecifici e il ricorso inammissibile ai sensi degli artt. 581, co. 1, lett. c) e 591, co. 1, lett. c), cod. proc. pen. «non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l’impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di utile scrutinio» (Sez. 4 n. 8294 del 01/02/2024 non massimata, Sez. 1, n. 39122 del 22/9/2015, Rv. 264535; conf. Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Rv. 263541). 

È, infatti, onere del ricorrente indicare sotto quale profilo la motivazione risulti mancante, in quale parte risulti contraddittoria e dove manifestamente illogica (così Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Rv. 277518, nella cui motivazione, la Suprema Corte ha precisato che, al fine della valutazione dell’ammissibilità dei motivi di ricorso, può essere considerato strumento esplicativo del dato normativo dettato dall’art. 606, cod. proc. pen., il “Protocollo d’intesa tra Corte di cassazione e il Consiglio Nazionale Forense sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale”, sottoscritto il 17 dicembre 2015). 

Già in precedenza (Sez. 2, n. 31811 dell’8/5/2012, Rv. 254328 che richiama Sez. 6, n. 32227 del 16/7/2007, Sez. 6, n. 800 del 6/12/2011 dep. 2012) erano stati ritenuti inammissibili per aspecificità quei ricorsi che si limitavano a prospettare vizi di legittimità del provvedimento impugnato enunciando i motivi in forma perplessa o alternativa. 

Nel caso in esame la modalità espositiva si discosta dal modello legale di ricorso per cassazione che deve strutturarsi per motivi tipici a critica vincolata.

I motivi, infatti, sono quelli tipizzati nella previsione tassativa dell’art. 606, cod. proc. pen., mentre il «vincolo della critica è rappresentato, ovviamente, dal testo del provvedimento impugnato». Il ricorso, a ben vedere, che ripropone anche graficamente l’atto di appello, si limita a riformulare le richieste già avanzate alla Corte territoriale, ribadendole dinanzi al giudice di legittimità.

Per altro verso, le doglianze sottoposte all’esame della Corte territoriale erano connotate da patente genericità il che impone di riaffermare il principio secondo cui «il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand’anche il giudice dell’impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione» (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Rv. 283808 -01).

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

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