Particolare tenuità del fatto e sospensione della patente di guida: la competenza a irrogare la sanzione (Redazione)

La cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 39811/2025 è intervenuta in tema di rapporti tra causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dal codice della strada.

Nel caso esaminato la Corte di appello ha proceduto ad una riforma solo parziale della sentenza di primo grado dichiarando la non punibilità per la tenuità del fatto senza provvedere anche alla revoca della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

La Suprema Corte ha ricordato che la questione relativa all’irrogazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in caso di riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. è stata decisa dalla Sezioni Unite affermando che le sanzioni accessorie restano applicabili e che la relativa competenza spetta al Prefetto e non al giudice penale (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266592 – 01, così massimata: “In tema diguida in stato di ebbrezza, alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, consegue l’applicazione, demandata al Prefetto, delle sanzioni amministrative accessorie stabilite dalla legge“).

Nella motivazione di tale pronuncia, si legge: “In breve, quando manca una pronunzia di condanna ovvero di proscioglimento, le sanzioni amministrative riprendono la loro autonomia ed entrano nella sfera di competenza dell’amministrazione pubblica. Tale regola è espressa testualmente con riferimento all’istituto della prescrizione, ma ha impronta per così dire residuale: è, cioè, dedicata alle situazioni in cui condanna o proscioglimento nel merito manchino. Essa, dunque, trova razionale applicazione anche nel contesto in esame in cui, appunto, il fatto non è punibile per la sua tenuità e non si fa quindi luogo ad una pronunzia di condanna“.

Va ricordato che in senso opposto si era espressa, prima della pronuncia del vertice di legittimità allargato Sez. 4, n. 44132 del 09/09/2015, Longoni, Rv. 264830 – 01 che aveva affermato che, in tema di guida in stato di ebbrezza, in caso di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, sussiste il dovere per il giudice di disporre la sospensione della patente di guida atteso che l’applicazione della causa di non punibilità presuppone l’accertamento del fatto cui consegue, ai sensi dell’art. 186 cod. strada, l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

E anche dopo la pronuncia delle Sezioni Unite, in motivazione, Sez. 4, n. 7526 del 04/12/2018, dep. 2019, Gansi, Rv. 275127 – 01, che aveva affermato il principio che, in caso di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudice, in ossequio al principio di legalità, non può disporre la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, in quanto prevista dall’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, nei soli casi di sentenza di condanna o di patteggiamento, in motivazione, in un obiter, aveva precisato che diversa soluzione si giustifica in relazione alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente poiché essa, ai sensi della medesima disposizione di legge, consegue all’”accertamento della violazione”.

Tale orientamento, tuttavia, ribadendosi il principio già affermato da S.U. 13681/2016, è stato superato con riferimento proprio ad un caso di applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della parente di guida nell’ambito di un decreto di archiviazione emesso dal G.i.p. per particolare tenuità del fatto da Sez. 4, n. 37118 del 04/07/2024, Falcone, Rv. 287066 – in cui si legge che, in tale ipotesi, le sanzioni amministrative accessorie riprendono la loro autonomia e, pertanto, debbono essere applicate dal Prefetto (conf. Sez. 7, ord. n. 38323 del 03.10.2024, Lazzari, non mass.).

Come si legge condivisibilmente nella sentenza 37118/2024: «Non è in discussione il principio, espresso da questa Corte nella sua più autorevole composizione, secondo il quale in tema di guida in stato di ebbrezza, alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto consegue l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie stabilite dalla legge (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 2665929).

Sanzione che è collegata, dall’art. 186 cod. strada, al semplice accertamento del reato, diversamente da quanto accade, invece, per la fattispecie del rifiuto di sottoporsi ad accertamenti etilometrici (per il quale si richiede la “condanna per il reato di cui al titolo che precede”), o per la confisca del veicolo, che pure richiede una sentenza di condanna o di patteggiamento (cfr., anche Sez. 4, n. 7526 del 04/12/2018, dep. 2019, Rv. 275127 – 01).

Tuttavia, come affermato sempre da Sez. U, Tushaj (par. 13), “mancando una pronunzia di condanna o di proscioglimento, le sanzioni amministrative riprendono la loro autonomia ed entrano nella sfera di competenza dell’amministrazione pubblica, per come desumibile dalla interpretazione degli artt. 224 e 224-ter cod. strada.

Pertanto, se da un lato l’esclusione della punibilità non impedisce l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, dall’altro, tali sanzioni riacquistano la loro piena autonomia, non dovendo essere irrogate dal giudice penale, ma dal Prefetto”».

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