Leggo, rilanciato da molti amici, un libello sulle ragioni per cui la riforma non andrebbe approvata e mi permetto di replicare alle cinque contestazioni in esso contenute, pur non essendo un sostenitore di questa riforma, replicando punto per punto.
1) I costi
Tesi: Nel 2024 per il funzionamento del CSM sono state spesi trentaquattro milioni di euro con la riforma raddoppierebbero.
Replica: restando costante il numero dei membri dei due CSM le spese resterebbero costanti, non essendo necessario avere un nuovo palazzo, nuovi dipendenti e indennità per nuovi consiglieri: poiché l’articolo 104, nella nuova formulazione, non impone un numero, sarà sufficiente confermare il numero attuale.
Se invece si pensa che l’organo costi troppo il problema non si risolve accorpando, semmai tagliando appannaggi e spese non necessarie
2) Impatto sugli attuali processi pendenti e su quelli futuri
Tesi: Dentro questa riforma non ci sono norme che interessino i privati e che velocizzino i processi, riducendone le spese o semplificando le norme, è quindi un dispetto del Governo alla Magistratura.
Replica: non è compito né della Costituzione, né dell’Ordinamento Giudiziario regolare l’ordinato svolgimento del processo, sebbene l’articolo 111 già imponga un processo giusto e rapido, riservando alla legge il compito di disciplinarlo; la durata dei processi è regolata in primis dal codice di procedura, in secundis dalle decisioni del Giudice o del Presidente o del Primo Presidente, e d’altro canto non esistono esclusivamente i processi ordinari, ma anche quelli amministrativi, tributari, contabili e militari, che non sono regolati dal CSM (che non ha compiti in materia di durata dei giudizi).
3) Il sorteggio per nominare un organo costituzionale è ridicolo e forse pericoloso
Tesi: la scelta per sorteggio di un organo costituzionale come i futuri CSM o l’Alta Corte è una scelta ridicola e forse addirittura pericolosa perché la quota dei “politici” sarà estratta a sorte ma su elenchi molto più ristretti, votati dalla maggioranza parlamentare di turno, con ovvio ed evidente pericolo di aumentare l’influenza sulla Magistratura da parte dei Governi che di volta in volta saranno al potere.
Replica: la scelta del sorteggio per la nomina di un organo previsto dalla Costituzione è fissata per la composizione della Corte Costituzionale per i giudizi a carico del Presidente della Repubblica, per la formazione delle Assise e per la scelta del terzo giudice (un ufficiale estratto a sorte per un periodo di sei mesi) per il Tribunale Militare, e se le Assisi non sono organi espressamente citati dalla Costituzione, i Tribunali Militari sono disciplinati dall’articolo 103, terzo comma, della Costituzione
La formazione degli elenchi al cui interno sorteggiare i membri laici, che comunque sono in minoranza, avviene con la medesima modalità con cui sono eletti i membri attuali, la differenza è che oggi esiste un criterio di spartizione, domani tutti i membri estratti a sorte potrebbero essere graditi ad esempio alla sola opposizione.
4) Non esiste un problema di prevaricazione dei PM verso gli imputati
Tesi: I dati dei processi che arrivano al dibattimento indicano che la maggioranza si conclude con una Sentenza non di condanna.
Invece di una inammissibile soggezione dei magistrati requirenti ai PM dai numeri sembrerebbe che il problema semmai sia più l’opposto che altro.
Replica: se oltre le metà dei processi si conclude con una sentenza di non accertamento e di non condanna (formula che non ricordo peraltro di aver letto nell’articolo 530 cpp) dovremmo avere anche delle decisioni di non rinvio a giudizio, non citazione a giudizio e di forse archiviazione da parte dei GIP, che pure non pare brillino per numero di non luogo a procedere e archiviazione per speciale tenuità (poi dichiarata in dibattimento);
5) La riforma trasformerebbe il PM nella controparte della difesa una sorta di avvocato dell’accusa che tenderà solo a sconfiggere la difesa
Tesi: è sbagliato (e pericoloso) trasformare il PM nella semplice controparte della difesa, un “avvocato dell’accusa” che tenderà solo a “sconfiggere” la difesa.
Replica: va premesso che chi scrive ha maggiore fiducia nella magistratura dell’autore di questa difesa di ufficio e che non pare sia cambiato il principio per cui i pubblici dipendenti siano solo al servizio della Nazione (e non del proprio orgoglio) anche tale affermazione è priva di fondamento.
In particolare, non sono mancati casi emblematici di questa posizione quali i casi Eni /Nigeria, Merola, Ruby, ma anche alcune recenti sentenze della Cassazione mi pare abbiano chiarito che il PM debba solo occuparsi della sostenibilità dell’accusa in giudizio, non dell’accertamento della verità non essendo prevista alcuna sanzione in caso di mancata ricerca di prove a favore dell’imputato.
Se poi davvero esistesse un dovere di chiedere l’assoluzione come mai (punto numero quattro) in oltre metà dei processi si ha una richiesta di condanna nonostante l’assoluzione?
Quanti procedimenti disciplinari sono stati aperti per esercizio abusivo di azione penale e violazione del dovere di chiedere l’assoluzione? Ma mi permetto di aggiungere: se in realtà il PM è un giudice travestito da accusatore, perché opera in assenza di contraddittorio non vaglia ogni aspetto della vicenda e il dibattimento non è un mero giudizio di impugnazione?
Aggiungo, scherzosamente, dato che l’autore parla di ‘terziarietà del Pubblico Ministero’ e di PM come avvocato di parte: quindi il PM non è più un funzionario pubblico, ma una società di servizi ed è pagato a risultato, con la conseguenza di inapplicabilità dell’articolo 28 Cost?
Davvero ci preoccupa che il PM faccia istituzionalmente e professionalmente l’inquirente invece di fare un mero copia e incolla di indagini fatte da altri, inclusi errori di grammatica e ortografia come spesso accade?
Non mi pare che quelle evidenziate siano eccezioni di pregio, altrimenti, se il PM fosse davvero un giudice terzo ed imparziale non dovremmo avere oltre metà dei processi che sconfessano il giudizio terzo ed imparziale del giudice: che ne sarebbe di un giudice le cui sentenze vengono regolarmente sconfessate in appello?
