Omesso avviso al difensore di fiducia a causa di omonimia: non è onere dell’imputato di individuare compiutamente il difensore (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 34048/2025, in tema di notificazione al difensore dell’avviso di fissazione dell’udienza, nell’ipotesi di omonimia fra più legali dello stesso Foro è compito della cancelleria e dell’ufficiale giudiziario provvedere alla corretta individuazione dell’avvocato cui deve essere consegnato l’atto al fine di consentirgli di partecipare al giudizio, non potendosi fare carico all’imputato di irregolarità a cui non ha dato colpevolmente corso, (Sez. 2, n. 28056 del 10/07/2024, La Micela, non massimata; Sez. 2, n. 43336 del 15/9/2023, Perna, non massimata; Sez. 3, n. 5982 del 12/12/2001, dep. 2002, Rubattu, Rv. 221107 – 01; analogo principio è stato affermato con riferimento all’omesso avviso per l’interrogatorio da Sez. 1, n. 28977 del 26/06/2001, Guce, Rv. 219550 – 01).

In applicazione del principio, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza attesa la nullità assoluta e insanabile della notificazione del decreto di citazione a giudizio al difensore in quanto effettuata all’indirizzo pec di un avvocato omonimo a quello effettivamente nominato.

Lascia un commento