La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 40474 depositata il 16 dicembre 2025 (allegata al post) ha stabilito che ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione rileva il momento il cui atto, dopo il corretto inserimento sul portale, viene inviato (come attestato dal relativo numero identificativo nazionale) e non nel momento successivo, in cui lo stesso risulta accettato dal sistema mediante il rilascio della ricevuta.
La Corte di appello di Roma aveva dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione rilevando la tardività del deposito.
La Suprema Corte ritiene che la disciplina normativa, interpretata alla luce dei principi convenzionali più volte affermati dalla Corte EDU, imponga di attribuire rilievo, nei casi in cui la generazione della ricevuta di avvenuto deposito non sia stata tempestiva, all’attestazione di invio e, dunque, al corretto inserimento dell’atto nel portale.
Tale adempimento unico nella disponibilità della parte, costituisce in questa ipotesi il solo criterio di verifica della tempestività del deposito.
Il ricorso dell’imputato è accolto contro le conclusioni del sostituto procuratore generale: sbaglia la Corte d’appello a dichiarare inammissibile il gravame, la Cassazione annulla senza rinvio.
Il difensore trasmette l’atto d’impugnazione sul Pdp alle ore 23.58 del 10 settembre, ultimo giorno utile per il deposito, mentre la ricevuta attesta l’invio soltanto per le 00.01 del giorno 11, quando il termine risulta ormai scaduto.
Il sistema informativo ministeriale, in realtà, presuppone una sostanziale coincidenza fra l’inserimento dell’atto da parte del soggetto esterno abilitato, come il difensore, e il successivo rilascio della ricevuta, che serve solo a verificare la corrispondenza fra i dati inseriti sul portale e i dati di registro del procedimento penale di riferimento.
Si tratta, insomma, di un circuito garantito a fasi scandite: la ricevuta attesta unicamente l’esito del controllo di coerenza senza incidere sull’area dell’adempimento che resta nella disponibilità della parte: l’attestazione dell’invio, dunque, costituisce l’unico criterio per verificare la tempestività.
