Quanto può essere tortuosa la giustizia.
La vicenda è iniziata nel giugno del 2024 quando davanti al tribunale di Verona nel corso di un processo al cospetto del Giudice monocratico, l’avvocato U. L., del foro di Cosenza, si era opposto alle domande che il giudice aveva rivolto al testimone “in quanto ritenute nocive per la genuinità della testimonianza” e “inducenti il teste a fare confusione sugli eventi”.
Il pubblico ministero di udienza per tutta risposta chiese “la trasmissione del verbale all’Ufficio di procura, per il reato di oltraggio a un magistrato in udienza”.
Il fatto era stato aspramente censurato da numerose istituzioni forensi ed aveva avuto anche un risalto sulla stampa: Avvocato finisce nel mirino del pm per aver contestato domanda del giudice .
A distanza di poco più di un anno registriamo che anche la cassazione si è occupata indirettamente della questione perché la difesa ha chiesto la rimessione ad altro ufficio giudiziario dei due processi pendenti nei confronti dello stesso imputato dinanzi al Tribunale di Verona, che vedono impegnato l’avvocato difensore che si è ritrovato indagato.
La richiesta si fonda sulla circostanza richiamata in premessa, in quanto l’iniziativa del Pubblico Ministero, è stata percepita come un tentativo di intimidire la difesa, limitandone le prerogative, ed avrebbe creato le condizioni per dubitare della stessa imparzialità dei giudici del Tribunale di Verona, ufficio del quale faceva parte il giudice divenuto parte offesa del reato di oltraggio a magistrato di udienza instaurato a carico del difensore.
Tale situazione ambientale (secondo le istanze di rimessione in cassazione) era tale da riverberarsi sulla serenità di tutti i giudizi celebrati a carico dell’istante dinanzi al Tribunale di Verona.
Bene le due richieste di rimessione del processo hanno avuto entrambe esito negativo (Cassazione Penale Sent. Sez. 5 Num. 28540 Anno 2025 e Cassazione Penale Ord. Sez. 3 Num. 7046 Anno 2025 con condanna in ciascuno al pagamento dell’istante di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende) ma si è dovuta scomodare la Cassazione a Sezioni Unite sull’eventuale condanna al pagamento delle spese processuali.
Le Sezioni Unite, infatti, con decisione in data 10 luglio 2025 numero 37825 depositata il 20 novembre, hanno dato risposta negativa al quesito “Se, in caso di rigetto o di declaratoria di inammissibilità della richiesta di rimessione, la parte privata richiedente debba essere condannata al pagamento delle spese processuali”, stabilendo il seguente principio di diritto: “Alla declaratoria di inammissibilità o di rigetto della richiesta di rimessione del processo non segue la condanna della parte istante al pagamento delle spese processuali”.
Tutto questo per una domanda, a riprova che aveva ragione Kant quando scriveva: “Prima di valutare se una risposta è esatta si deve valutare se la domanda è corretta”.
