Richiesta del pubblico ministero di archiviazione per irrilevanza penale del fatto e poteri del Gip di disporre l’archiviazione ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 38645/2025 ha esaminato la seguente questione: il difensore ha dedotto che il provvedimento impugnato è affetto da violazione di legge avendo il Gip disposto l’archiviazione per tenuità del fatto – anziché per infondatezza della notizia di reato come richiesto dal PM –violando l’art. 411, comma 1bis, cod. proc. pen.

A detta dei ricorrenti, allorquando il PM chiede al G.i.p. l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato ai sensi dell’art. 408 cod. proc. pen., non è consentito al giudice di disporre l’archiviazione per particolare tenuità del fatto, in quanto per quest’ultimo tipo di archiviazione il codice di procedura prevede una procedura specifica che è unicamente quella prevista dall’art. 411, comma 1bis, cod. proc. pen.

Vediamo cosa ha deciso la cassazione.

La Suprema Corte ha già avuto modo di affermare (in fattispecie concreta pienamente sovrapponibile a quella in esame) che “in tema di archiviazione, l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari che, a seguito di richiesta del pubblico ministero di archiviazione per irrilevanza penale del fatto, disponga l’archiviazione ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. non è viziata da nullità purché nel provvedimento di fissazione dell’udienza camerale abbia espressamente informato le parti della necessità di valutare la possibilità di archiviazione per particolare tenuità del fatto” (Sez. 5, Sentenza n. 16138 del 08/02/2024, Gentile, Rv. 286316 – 01).

Nello stesso senso si è di recente ribadito che in tema di indagini preliminari, è nulla l’ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto resa a seguito di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione formulata per assenza di elementi idonei a sostenere l’accusa in giudizio, ma solo nel caso in cui il giudice abbia emesso il provvedimento “a sorpresa” omettendo cioè di invitare le parti, prima di assumere la decisione, a interloquire sul punto (Sez. 5, Sentenza n. 24704 del11/06/2025, Rv. 288352 – 01, Rossetti).

Ed invero, contrariamente a quanto sembra assumere il ricorrente, l’archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131bis cod. pen. non si distingue strutturalmente e funzionalmente dalle altre ipotesi di archiviazione, alle quali è infatti equiparata (l’art. 411, comma 1, cod. pen. estende infatti alla stessa le disposizioni di cui agli artt. 408, 409, 410 e 410bis).

L’unica particolarità è rappresentata dal fatto che, a differenza degli altri casi, il pubblico ministero è sempre tenuto a dare avviso della sua richiesta all’indagato e alla persona offesa al fine di metterli in condizione di presentare eventuale opposizione (art. 411, comma 1bis, cod. proc. pen.).

Tale necessità si spiega:- quanto all’indagato, col fatto che l’archiviazione ex art. 131bis cod. pen. postula pur sempre un accertamento sulla sussistenza del fatto, della sua rilevanza penale, nonché della responsabilità dell’indagato stesso per la sua commissione (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590); la pronuncia è quindi suscettibile di produrre per lui effetti pregiudizievoli, in quanto il provvedimento di archiviazione deve comunque essere iscritto nel casellario giudiziale (art. 3, comma 1, lett. f), d.P.R. 14 novembre 2002), e conseguentemente dello stesso si può tenere conto in futuri giudizi in cui venga in rilievo la “non abitualità del comportamento” (Sez. U, n. 38954 del 30/05/2019, De Martino, Rv. 276463), e può essere altresì ritenuto ostativo al riconoscimento e del beneficio della sospensione condizionale della pena (Sez. 3, n. 26527 del 11/04/2024, Gobbo, Rv. 286792– 05) e di quello della non menzione (Sez. 5, n. 22356 del 21/05/2025, Mustafà, non massimata);- quanto alla persona offesa l’avviso si giustifica invece in quanto è evidente che il giudizio sulla particolare tenuità dell’offesa non può prescindere dalle valutazioni di chi quella offesa ha subito.

L’esigenza evidenziata dal legislatore in caso di archiviazione per tenuità del fatto è dunque unicamente quella di mettere i diretti interessati nella condizione di interloquire su una iniziativa del PM che potrebbe per loro avere riflessi pregiudizievoli – si veda l’analogo meccanismo processuale previsto dall’art. 469, comma 1bis, cod. proc. pen. per la pronuncia di sentenza di proscioglimento per-dibattimentale ex art. 131bis cod. pen. –.

Ciò detto, una volta che tale esigenza viene garantita, instaurando il contraddittorio tra le parti, contrariamente a quanto assume la difesa, non vi è ragione alcuna di escludere che l’archiviazione per particolare tenuità possa essere disposta anche al di fuori del meccanismo processuale per la stessa specificatamente previsto.

Inoltre, come già evidenziato nella pronuncia sopra richiamata, ritenere che l’iter procedimentale delineato dall’art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen. sia l’unico possibile e non ammetta deroghe (e che dunque non sia consentito al giudice di pervenire all’archiviazione per la particolare tenuità del fatto in presenza di richiesta di archiviazione per ragioni diverse) porterebbe a conseguenze del tutto irragionevoli.

Ed infatti, se il G.i.p. ritiene che la notizia di reato sia fondata ma l’indagato non sia punibile ai sensi dell’art. 131bis, non potendo per ovvie ragioni archiviare per infondatezza della notitia criminis e non potendo neppure restituire gli atti al PM ex art. 409, comma 4, cod. proc. pen. se non vi sono ulteriori indagini da fare, lo stesso non potrebbe fare altro che ordinare l’imputazione coatta ex art. 409, comma 5, per poi magari emettere sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto in sede di udienza preliminare – possibilità quest’ultima pacificamente ammessa (Sez. 5, Sentenza n. 21409 del 11/02/2016, Rv. 267145 – 01, Gorjian) – dopo che l’indagato è stato rinviato a giudizio.

Ciò detto, è evidente che la tesi sostenuta dal difensore dei ricorrenti porta a delle conclusioni che, non solo sono del tutto illogiche e irragionevoli, ma contrastano con quella che è la ratio che ha ispirato tutti i più recenti interventi legislativi.

Lo scopo dichiarato di tali interventi (da ultimo col D. Lgs 150/2022 cd riforma Cartabia, ss.mm.) è stato infatti quello di assicurare la ragionevole durata del processo, anche e soprattutto, evitando la celebrazione di processi “inutili”, vale a dire processi rispetto ai quali non è possibile formulare una ragionevole previsione di condanna; e ciò nella consapevolezza che la sottoposizione al processo penale si risolve essa stessa in una pena per il cittadino che lo subisce; basti pensare, a titolo esemplificativo: alla introduzione di un criterio di valutazione più stringente (ragionevole previsione di condanna anziché sostenibilità dell’accusa in giudizio) per l’archiviazione (art. 408 cod. proc. pen.) o per il rinvio a giudizio in sede di udienza preliminare (art. 425, comma 3, cod. proc. pen.); alla introduzione dell’udienza pre-dibattimentale innanzi al Tribunale, in composizione monocratica (art. 554ter cod. proc. pen.).

Ciò premesso, ipotizzare invece che, in caso di archiviazione per tenuità del fatto, occorra mandare a giudizio un individuo al solo scopo di applicare allo stesso una causa di non punibilità già risultante in atti è, non solo palesemente irragionevole, ma in contrasto con i principi cui si ispira il nostro attuale sistema processuale.

Si deve quindi ribadire che la procedura seguita nel caso in esame ha assicurato il contraddittorio tra tutte le parti, le quali – circostanza in fatto pacifica e incontestata – sono state edotte ab initio, con la notifica del decreto di fissazione dell’udienza camerale, del thema sul quale si sarebbe svolto il confronto in camera di consiglio: la anticipata valutazione di non condivisione da parte del giudice della richiesta di archiviazione come formulata dal pubblico ministero e la possibile riconducibilità del fatto nell’alveo dell’art. 131 bis cod. proc. pen.

Tutte le parti, quindi, sono state poste in condizione di interloquire sul prospettato possibile esito dell’udienza, di formulare le proprie valutazioni sul punto e di articolare le rispettive difese, anche opponendosi motivatamente alla decisione ventilata dal giudice per le indagini preliminari.

Non sono idonei a confutare le conclusioni sopra esposte gli argomenti dedotti dalla difesa nel ricorso e poi nella memoria di replica.

Le pronunce della Suprema Corte richiamate dalla difesa dei ricorrenti – secondo le quali sarebbe illegittimo il provvedimento con il quale il giudice dispone l’archiviazione per la particolare tenuità del fatto in presenza di richiesta di archiviazione del PM per ragioni diverse – (Sez. 6 n. 88 del 16/01/2018, n.m.; Sez. 5, n. 40293 del 15/06/2017, Rv. 271010;, Sez. 6, n. 10455 del 14/02/2018, Rv. 272247) non sono decisive né pertinenti.

Occorre infatti evidenziare che l’orientamento giurisprudenziale evocato dal difensore, a ben vedere, è stato affermato da sentenze della Suprema Corte nelle quali, a differenza del caso in esame, l’avviso di fissazione dell’udienza camerale non conteneva il preventivo invito ad interloquire sulla causa di non punibilità.

Si tratta dunque di pronunce aventi tutte ad oggetto ipotesi in cui le parti sono state poste ‘a sorpresa’ dinanzi alla decisione del giudice, dopo che l’udienza camerale si era incentrata sulla sola richiesta di archiviazione per un altro dei motivi consentiti dalla legge (si veda ad es. Sez. 6, n. 10455 del 14/02/2018 , Rv. 272247) oppure sono state invitate a interloquire su tale profilo solo nell’udienza camerale (così nel caso di cui alla decisione Sez. 6, n. 6959 del 16/01/2018, Rv. 272483), senza essere state preventivamente avvisate e, quindi, senza essere poste in condizione di predisporre ponderatamente le rispettive difese e di esprimere eventuale motivato dissenso.

Stante la diversità delle fattispecie concrete esaminate, la cassazione reputa insussistenti i presupposti per rimettere la questione alla Sezioni Unite – come pure richiesto, seppur in via subordinata, dai ricorrenti e dal PG –, in quanto il contrasto tra l’orientamento cui si aderisce e quello delle suddette pronunce è meramente apparente.

Contrariamente a quanto dedotto dal difensore nella memoria di replica, la procedura seguita nel caso in esame dal G.i.p. di Torino non comporta neppure alcuna violazione delle prerogative del pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale (e dunque alcuna nullità ex art. 178 lett. b) cod. proc. pen.), né implica un non consentito ampliamento ex officio del thema decidendum da parte del giudice.

Ed infatti, allorquando il PM formula richiesta di archiviazione ipotizzando l’infondatezza della notizia di reato (e dunque con la formula più ampia) – come appunto nel caso in esame –, lo stesso investe il giudice del potere di valutare la vicenda processuale in tutti i suoi aspetti e dunque anche di verificare l’esistenza di cause di archiviazione diverse e meno favorevoli per l’indagato.

La questione dei poteri di controllo attribuiti al giudice per le indagini preliminari sull’operato del pubblico ministero per assicurare il rispetto del principio costituzionale della obbligatorietà dell’azione penale ex art. 112 Cost. e, in particolare, il problema se la sfera di valutazione del giudice per le indagini preliminari sia limitata a un semplice esame della richiesta finale del pubblico ministero, ovvero sia estesa al complesso degli atti procedimentali rimessi al giudice dall’organo requirente, è stata oggetto di plurime pronunce della Corte costituzionale e della Corte di cassazione a Sezioni Unite.

La Corte Costituzionale (vedi ad es. sentenze n. 88 del 1991, n. 263 del 1991, n. 34 del 1994, n. 176 del 1999, n. 349 del 2002) ha più volte ribadito che il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale esige che nulla sia sottratto al controllo di legalità del giudice, che investe l’intera vicenda processuale e riguarda l’integralità dei risultati delle indagini, senza la possibilità di imporre limiti devolutivi in relazione alla domanda del PM.

Nello stesso senso le Sezioni Unite che hanno affermato che rientra tra i poteri del G.i.p. quello di effettuare un controllo completo sulle indagini svolte dal pubblico ministero e che il G.i.p. non può limitarsi ad un semplice esame della richiesta finale del PM, ma deve esercitare il suo controllo sul complesso degli atti procedimentali (Sentenze: n. 40984 del 22/03/2018, Gianforte, Rv. 273581, n. 24319 del 28/11/2013, L. Rv. 257786, n. 22909 del 31/05/2005, Minervini, Rv 231163).

Risulta dunque consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio per il quale il giudice per le indagini preliminari, non è vincolato ad emettere un provvedimento di archiviazione fondato sulle stesse ragioni per le quali questo era stato richiesto dal pubblico ministero (da ultimo in motivazione Sez. 5, Sentenza n. 24704 del11/06/2025, Rossetti; nello stesso senso Sez. 2, Sentenza n. 41104 del 13/09/2019, Rv. 277044 – 01, la quale, in applicazione dei principi sopra richiamati, ha ritenuto non abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di archiviazione ex art. 131–bis cod. pen., disponga invece archiviazione per infondatezza della “notitia criminis”, e ciò sul presupposto che la verifica della fondatezza della notizia di reato si inserisce nella progressione delle questioni che il giudice è tenuto a sciogliere prima di addivenire all’esame della particolare tenuità).

Neppure decisiva, ai fini che qui interessano, è la pronuncia della Corte costituzionale n. 116 del 2023 che il difensore ha richiamato nella memoria a sostegno degli argomenti esposti nel motivo di ricorso.

Giova premettere che le questioni affrontate dalla Corte in tale pronuncia avevano ad oggetto il diritto vivente che il rimettente aveva desunto da una serie di pronunce della Corte di cassazione – sostanzialmente quelle richiamate dagli odierni ricorrenti –, nelle quali è stata rilevata la nullità del provvedimento del G.i.p. che, investito di una richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato ex art. 408 c.p.p., disponga – in esito all’udienza di cui all’art. 409, co. 2, c.p.p. – l’archiviazione per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis c.p.

La Corte costituzionale, dopo aver dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale in riferimento ad alcuni parametri, ha invece dichiarato “non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 409, co. 4 e 5, c.p.p., in combinato disposto con l’art. 411, co. 1 e 1-bis, c.p.p., sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27, co. 1 e 3, 111, co. 2, e 117, co. 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e all’art. 14, co. 3, lett. c), del Patto internazionale sui diritti civili e politici, dal G.i.p. del Tribunale ordinario di Nola”.

Ciò detto, occorre in primo luogo evidenziare che, trattandosi di una sentenza di rigetto, la stessa non ha, come è noto, effetti erga omnes, ma solo interpartes, ovvero produce conseguenze giuridiche vincolanti per il solo giudice rimettente.

In altri termini, il fatto che la Corte costituzionale abbia ritenuto non in contrasto con la Costituzione una norma, così come risultante dall’interpretazione comunemente accolta (cd diritto vivente), non rende quella interpretazione vincolante e dunque non esclude affatto che alla norma stessa possa essere data una diversa interpretazione (purché anch’essa compatibile col dettato costituzionale).

In secondo luogo va rilevato che la Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi su questioni che presupponevano che sulla possibile archiviazione ex art. 131bis cod. pen. le parti interessate non fossero state messe in condizione di interloquire.

Ed è quindi in questo contesto che la sentenza 116 del 2023 ha affermato che lo specifico meccanismo procedurale stabilito dall’art. 411, comma 1bis, cod. proc. pen. per il proscioglimento per particolare tenuità del fatto – funzionale al pieno esercizio del diritto di difesa dell’indagato e della persona offesa – “verrebbe sensibilmente alterato ove si consentisse al GIP di disporre direttamente l’archiviazione per particolare tenuità del fatto, in difformità dalla richiesta del pubblico ministero e in esito a un’udienza fissata ai sensi dell’art. 409, comma 2, cod. proc. pen., senza che sia stata previamente notificata alle parti la possibilità di una formula di archiviazione diversa da quella prospettata dal pubblico ministero, e sulla base soltanto di un contraddittorio sollecitato per la prima volta durante l’udienza”.

La questione affrontata dalla Corte costituzionale è quindi diversa da quella che qui interessa, posto che nel caso in esame proprio quel preventivo avviso alle parti della possibilità di una formula di archiviazione diversa da quella prospettata dal pubblico ministero volto a sollecitare il contraddittorio sul punto vi è stato ed è stato dato con congruo anticipo.