Imputazione coatta: il Gip e le sue prerogative (Redazione)

Il Gip può disattendere la richiesta di archiviazione del pubblico ministero e ordinare l’imputazione coatta dell’indagato ma è necessario ricordare quali sono i limiti delle sue prerogative

Le Sezioni unite penali sono intervenute per chiarire i limiti del potere di controllo da parte del GIP sulla notitia tracciando una chiara linea di demarcazione tra l’attività del PM e il potere di controllo del GIP nel procedimento di archiviazione.

Richiamandosi alla giurisprudenza costituzionale, le Sezioni unite hanno affermato che i confini tracciati dal legislatore, sui poteri dei due organi che si occupano delle indagini preliminari, sono ben definiti e conformi ai principi costituzionali dell’obbligatorietà dell’azione penale e della sua titolarità in capo all’organo requirente (art. 112 Cost.), riservando al giudice delle indagini la funzione di controllo e di impulso (cfr. Corte cost. n. 88 del 1991; n. 478 del 1993; n. 417 del 1991; n. 34 del 1994; n. 176 del 1999; n. 349 del 2002, nonché n. 263 del 12/06/1991, secondo cui l’ordine di formulare l’imputazione previsto dall’art. 409, comma 5 e art. 554, comma 2, del nuovo codice di procedura penale costituisce — come la Corte ha rilevato nella sentenza n. 88 del 1991 — un incisivo strumento di garanzia del rispetto sostanziale, non solo formale, del principio costituzionale di obbligatorietà dell’azione penale che esige che l’inazione del PM, manifestata con la richiesta di archiviazione, sia sottoposta a un penetrante controllo da parte del giudice.

A tal fine, occorreva provvedere per l’ipotesi in cui il dissenso tra pubblico ministero e giudice per le indagini preliminari circa l’idoneità degli elementi acquisiti a sostenere l’accusa sia determinato non da carenza di indagini, ma da divergenti valutazioni in ordine alla ricostruzione dei fatti ed alla loro riconducibilità in determinate figure criminose: e, stante la preminenza di quel principio, si è stabilito che dovesse prevalere la valutazione del giudice, cui si è di conseguenza attribuito il potere-dovere di ordinare che l’azione penale venisse esercitata attraverso la formulazione dell’imputazione).

Il dato saliente dell’intervento regolatore attiene alla sfera di valutazione del GIP, non limitata a un semplice esame della richiesta finale del PM, ma estesa al complesso degli atti procedimentali rimessi al giudice dall’organo requirente, nel rispetto, però, sempre delle prerogative del pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale. Il travalicamento di questo limite determina l’abnormità.

Le Sezioni unite, con un primo intervento sul tema, hanno affermato che «è inibito ai giudice per le indagini preliminari ordinare al pubblico ministero la formulazione della imputazione nei confronti della persona indagata per ipotesi di reato diverse da quelle per le quali è stata richiesta l’archiviazione, dovendo in tal caso il giudice limitarsi a ordinare l’iscrizione nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen. degli ulteriori reati che abbia ravvisato nelle risultanze delle indagini portate a sua conoscenza» (Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013, dep. 2014, L., Rv. 257786).

Al riguardo, è stato, infatti, chiarito che «le disposizioni dell’art. 409 cod. proc. pen., commi 4 e 5, concernenti i poteri di intervento del giudice delle indagini preliminari sull’esercizio dell’azione penale, devono formare oggetto di interpretazione estremamente rigorosa, al fine di evitare qualsiasi ingerenza dell’organo giudicante nella sfera di autonomia della pubblica accusa».

Pertanto, «è abnorme il provvedimento del giudice per le indagini preliminari, nella parte in cui, oltre a ordinare al pubblico ministero l’iscrizione nel registro delle notizie di reato di una persona non sottoposta ad indagini, disponga nei confronti di quest’ultima la formulazione dell’imputazione coatta. È evidente, infatti, che siffatto provvedimento costituisce una indebita ingerenza del giudice nei poteri dell’organo inquirente, non solo di indagare, a tutto campo, nei confronti della persona non contemplata nella richiesta di archiviazione, ma soprattutto di adottare autonome determinazioni all’esito delle indagini espletate.

L’ordine di imputazione coatta nei confronti di un soggetto non sottoposto ad indagini determina inoltre una lesione dei diritti di difesa dello stesso, non essendo la persona rimasta estranea alle indagini destinataria dell’avviso ex art. 409, comma 1, cit. e, non avendo partecipato all’udienza camerale, con la conseguente discovery delle risultanze delle indagini».

Secondo Sez. U, ricorrente Minervini: “È possibile estrapolare dal complesso delle regole dettate sia a livello di carta fondamentale (art. 112 Cost. e art. 24 Cost., comma 2), sia a livello di codice di rito (v. artt. 335, 405, 409 ss.) una linea di indirizzo piuttosto chiara: il GIP può concordare con il PM, e allora nulla quaestio; può dissentire e ritenere che il PM non abbia esercitato bene l’azione penale e allora, lungi dall’esercitarla egli stesso in contrasto con il dettato costituzionale dell’art. 112 Cost., può invitarlo a compiere ulteriori indagini, ed in tal caso, ove dette indagini debbano essere estese a persone non menzionate dal PM e/o per altri reati o per reati diversi, è giocoforza disporre che esse inizino secondo le regole, ossia sulla base degli adempimenti previsti dall’art. 335 c.p.p.; solo quando tali formalità siano adempiute e quindi l’attività di indagine sia stata rimessa nuovamente nelle mani e nelle valutazioni del PM, il GIP è abilitato ad emettere nuovamente i provvedimenti previsti dall’art. 409 c.p.p.” 2.2. Questi principi sono stati ribaditi in un caso di imputazione alternativa, in cui è stato affermato che costituisce atto abnorme il provvedimento con il quale il GIP, nel respingere la richiesta di archiviazione, ordini al PM l’imputazione coatta anche per un reato diverso “in alternativa” a quello oggetto della richiesta (Sez. 2, n. 16779 del 20/04/2021, Rv. 281130).

Invero, richiamando le più recenti Sezioni unite, ricorrente Gianforte, che hanno riconosciuto anche alla persona sottoposta ad indagini la possibilità di ricorrere per cassazione, stante l’abnormità dell’atto, avverso il provvedimento del GIP che, non accogliendo la richiesta di archiviazione, ordini, ai sensi dell’art. 409, comma 5, cod. proc. pen., che il PM formuli l’imputazione per un reato diverso da quello oggetto della richiesta (Sez. U, n. 40984 del 22/03/2018, Gianforte, Rv. 273581), è stato chiarito che il principio trova applicazione anche nel caso di imputazione coatta formulata in modo alternativo, posto che uno dei possibili dicta giudiziali ha, comunque, a oggetto un’ipotesi delittuosa del tutto nuova e diversa da quella originaria.

Secondo la linea interpretativa così tracciata, può ormai considerarsi ius receptum il principio, secondo cui è inibito al GIP l’ordine, rivolto al PM, di formulare imputazioni per reati diversi da quelli per cui sia stata domandata l’archiviazione, ovvero nei confronti di soggetti non iscritti nel registro delle notizie di reato, potendo semplicemente disporre, in tali casi, l’iscrizione nel registro delle notizie di reato, qualora rilevi fattispecie diverse da quelle per le quali si procede, ovvero fatti ascrivibili a soggetti diversi (conf., Sez. 1, n. 47919 del 29/09/2016, Rv. 268138).

Infine, ricordiamo che secondo Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 39676/2023, udienza camerale del 21 ottobre 2022, che richiama Sezioni unite, sentenza n. 4319/2013, depositata nel 2014, Rv. 257786, in materia di procedimento di archiviazione, costituisce atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l’ordine d’imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell’indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l’archiviazione.

In tali ipotesi, infatti, il giudice per le indagini  preliminari deve limitarsi ad ordinare le relative iscrizioni nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen..

Sul punto si veda anche Sez. 4, n. 13217 del 10/10/2018, dep. 2019, Rv. 274907.

Quando il GIP esonda dalle sue funzioni: due esempi di atti abnormi (di Vincenzo Giglio) – TERZULTIMA FERMATA

Sempre in tema, la Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 31673/2024,  ha ribadito il consolidato indirizzo interpretativo per il quale l’ordinanza con cui il GIP investito della richiesta di archiviazione contro ignoti ordini, a seguito di udienza camerale, l’iscrizione di una persona nel registro delle notizie di reato e contestualmente la sua imputazione coatta è abnorme limitatamente a questo secondo profilo, rappresentando un’ingerenza del giudice nei poteri di intervento del pubblico ministero e una violazione dei diritti di difesa del soggetto non sottoposto ad indagini e quindi non destinatario dell’avviso di cui all’art. 409 cod. proc. pen: https://terzultimafermata.blog/2024/10/08/il-gip-cui-sia-rivolta-una-richiesta-di-archiviazione-contro-ignoti-puo-ordinare-al-pm-di-iscrivere-una-persona-nel-registro-delle-notizia-di-reato-ma-non-unimputazione-coatta-vincenzo-gigli/

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