Convalida dell’arresto e giudizio direttissimo: quando la nullità dell’interrogatorio espletato nell’udienza di convalida dell’arresto in ragione dell’omesso tempestivo avviso al difensore di fiducia si riverbera anche sull’ordinanza di convalida dell’arresto e sul provvedimento di applicazione della misura cautelare (Riccardo Radi)

Tribunale di Roma, arrestata condotta in carcere ma nessuno ha avvisato il suo difensore, la Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 37669/2025 (allegata al post) ha stabilito che la nullità dell’interrogatorio di garanzia in sede di udienza di convalida dell’arresto non determina la nullità dell’ordinanza che dispone la misura della custodia cautelare, essendo quest’ultima un provvedimento distinto ed autonomo rispetto a quello di convalida, ma determina esclusivamente la necessità di compiere un valido interrogatorio nel termine previsto dall’art. 294 cod. proc. pen., a pena di inefficacia della misura

L’omesso avviso dell’udienza di convalida dell’arresto al difensore di fiducia tempestivamente nominato integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., quando dello stesso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata ad altro difensore (sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598; sez.6, n. 29683 del 29/09/2020, Galasso, Rv. 279722; sez.3, n. 26266 del 18/01/2018, Zeoli, Rv. 273199; sez.1, n. 16587 del 18/12/2015, Stiranets, Rv. 267366).

L’udienza di convalida dell’arresto prevede la partecipazione necessaria del difensore e l’art. 558 comma 1 cod. proc. pen., nel caso in cui la convalida si innesti nell’ambito del procedimento speciale direttissimo, dispone che “gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna l’arrestato lo conducono direttamente davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell’arresto e il contestuale giudizio sulla base della imputazione formulata dal pubblico ministero.

In tal caso citano anche oralmente la persona offesa e i testimoni e avvisano il difensore di fiducia o, in mancanza quello designato di ufficio a norma dell’art. 97, comma 3”.

Nell’ipotesi in esame devono ritenersi norme cogenti, in quanto compatibili con la speditezza della procedura, per identità di ratio e di istituto, l’art. 391 cod. proc. pen. (sia pure testualmente richiamato dal solo comma 4 dell’art. 558 cod. proc. pen. a riguardo del caso della presentazione dell’arrestato ad opera del pubblico ministero, che abbia chiesto alla polizia giudiziaria di mettere l’arrestato a sua disposizione) e, più in generale, le disposizioni che disciplinano la richiesta di convalida dell’arresto e l’udienza di convalida dell’arresto per la fase delle indagini preliminari, tra le quali compare il secondo comma dell’art. 390 cod. proc. pen., che impone che, in vista della partecipazione all’udienza, sia dato avviso al difensore “senza ritardo”.

Pur in considerazione della “flessibilità” della locuzione utilizzata dal legislatore e dell’ontologica ristrettezza dei tempi, dovuta alla peculiarità della celebrazione del rito speciale de quo che deve rispondere ad esigenze di celerità, l’avviso al difensore, anche con modalità atipiche (così sez.6, Galasso, cit., § 1), deve essere dato in guisa da consentirgli di intervenire per tempo all’udienza per la convalida, dinanzi al giudice del dibattimento (sez.5, n. 11977 del 27/11/2017, Allegrini, Rv.272660; sez.4, n. 3820 del 03/12/2014, Tetto, Rv. 261947).

È intuitivo, infatti, che la previsione del comma 2 dell’art. 391 cod. proc. pen., secondo la quale se il difensore di fiducia non sia stato “reperito” ovvero non sia “comparso”, si provvede “a norma dell’art. 97 comma 4” riguardante la nomina di un difensore “di ufficio”, operi soltanto nell’ipotesi di regolarità delle formalità dell’avviso che preceda l’incombente (cfr. sul punto sez. U, Maritan, cit, Rv. 263599). Orbene, la consultazione degli atti, resi disponibili ed integrati dalle richieste del collegio, ha permesso di accertare che il difensore di fiducia nominato dall’indagata nell’immediatezza dell’arresto, e presso il cui studio professionale ella ha eletto domicilio, avv. Radi, è stato avvisato via pec alle ore 13.06 del 5 agosto 2025 “per il rito direttissimo che avrà luogo in data 05.08.2025”; l’udienza di convalida dell’arresto si è svolta in pari data, con inizio alle ore 12.45, circostanza in cui l’arrestata ha confermato la nomina fiduciaria del suddetto patrocinatore non comparso e sostituito, ex art. 97 comma 4 cod. proc. pen., da un difensore di turno prontamente reperito.

Il verbale dell’udienza di convalida è stato chiuso alle ore 14.20 e non risulta che il giudice si sia avveduto dell’irregolarità.

Instaurato il giudizio direttissimo, l’imputata ha chiesto termine a difesa e ha rilasciato contestuale procura speciale al difensore, nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., in vista della richiesta di rito alternativo, preannunciato dallo stesso difensore; il processo è stato rinviato all’udienza del 16 settembre 2025.

In tale circostanza, comparso il difensore di fiducia avv. Radi, è stata eccepita l’inefficacia della misura custodiale a causa della tardività dell’avviso al difensore dell’interrogatorio che ha preceduto la convalida dell’arresto e il giudice ha rigettato l’eccezione di nullità; ha, poi, accolto la richiesta di rito abbreviato, sostituito la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari e differito l’udienza per la celebrazione del processo al 14 ottobre 2025, nel quale è stata – su richiesta della difesa- disposta una perizia sulla capacità di intendere e volere della Savino.

La decisione del giudice del dibattimento, sull’eccezione di nullità dell’interrogatorio e conseguente inefficacia della misura cautelare disposta all’esito dell’udienza di convalida, non si è attenuta ai principi sopra richiamati (§ 1.1) e a quelli che qui di seguito si indicheranno.

Infatti, nella specie si è prodotta la nullità dell’interrogatorio espletato nell’udienza di convalida dell’arresto in ragione dell’omesso tempestivo avviso al difensore di fiducia; nullità che si riverbera anche sull’ordinanza di convalida dell’arresto e sul provvedimento di applicazione della misura cautelare.

Invero, nella specie, dagli atti trasmessi a questa Corte, l’interrogatorio nullo non risulta essere stato rinnovato nel termine previsto dall’art. 294 cod. proc. pen.

Va, infatti, ribadito che la nullità dell’interrogatorio di garanzia in sede di udienza di convalida dell’arresto non determina la nullità dell’ordinanza che dispone la misura della custodia cautelare, essendo quest’ultima un provvedimento distinto ed autonomo rispetto a quello di convalida, ma determina esclusivamente la necessità di compiere un valido interrogatorio nel termine previsto dall’art. 294 cod. proc. pen., a pena di inefficacia della misura (Sez. 6, n. 29214 del 06/07/2021, Hajdaraj, Rv. 281826 – 01; sez. 6, n. 6761 del 07/11/2013, dep. 2014, Calvignoni, Rv. 258993; sez. 1, n. 43561 del 01/10/2004, Piccirillo, Rv. 231023).

Ne vengono, pertanto, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza di convalida dell’arresto e la declaratoria di inefficacia della custodia cautelare, con l’immediata liberazione della ricorrente se non detenuta per altra causa.

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