La confessione spontanea dell’imputato lo rende meritevole della concessione delle attenuanti generiche?
La Cassazione penale sezione 3 con la sentenza numero 26676/2025 ha stabilito, in tema di circostanze, che la confessione spontanea del reo rientra tra gli elementi positivi valorizzabili ai fini della concessione delle attenuanti generiche, potendo, tuttavia, il giudice di merito escluderne la valenza nel caso in cui essa sia contrastata da specifici elementi di disvalore emergenti dagli atti o in quelli in cui si sostanzi in una mera presa d’atto dell’ineluttabilità probatoria dell’accusa ovvero sia volta esclusivamente all’utilitaristica attesa della riduzione della pena e la collaborazione giudiziaria sia, comunque, probatoriamente inerte o neutra, nel senso che non abbia neppure agevolato il giudizio di responsabilità di coimputati, per essere costoro già confessi o per altro plausibile motivo. (Conf.: Sez. 6, n. 6934 del 1991, Rv. 187671-01).
In tema ricordiamo che che la cassazione sezione 5 con la sentenza numero 4540/2023 ha confermato che la confessione e la collaborazione giudiziaria o processuale “neutra” non è sufficiente per il riconoscimento delle attenuanti generiche: Confessione “utilitaristica”: non basta per le attenuanti generiche (di Riccardo Radi) – TERZULTIMA FERMATA
Chiosiamo con le considerazioni che il perdono o l’attenuazione della pena richiedono pur sempre una confessione, e più umiliante è meglio è, da sempre è così come illustra il dottor Vincenzo Giglio: La confessione utilitaristica, la sua valutazione e i suoi effetti (Vincenzo Giglio) – TERZULTIMA FERMATA
