La Cassazione penale sezione 3 con la sentenza numero 39164 depositata il 4 dicembre 2025 ha stabilito che nel giudizio abbreviato di appello è legittima l’acquisizione di atti del fascicolo del pubblico ministero non confluiti, per mera incompletezza amministrativa dovuta allo stralcio del procedimento, nel fascicolo relativo alla posizione dell’imputato, nonché l’assunzione di prova dichiarativa e documentale (quale la scheda di riconoscimento vocale dell’imputato e la testimonianza dell’operante di polizia giudiziaria) quando tali integrazioni risultino assolutamente necessarie ai sensi dell’art. 603, comma 3, c.p.p. per il compiuto apprezzamento di prove già legittimamente acquisite, senza che ciò determini violazione delle regole del rito abbreviato né del diritto di difesa.
