La notifica al difensore ai sensi dell’articolo 161 comma 4 cpp è nulla se non preceduta da “una rigorosa verifica dell’inidoneità dell’elezione o della dichiarazione di domicilio” (Riccardo Radi)

Segnaliamo la sentenza della cassazione sezione 2 numero 39981 dell’11 dicembre 2025 che ha affermato che è affetta da nullità assoluta e insanabile la notifica del decreto di citazione eseguita, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., presso il difensore senza previa verifica della insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio.

Va premesso che in materia di vizi della vocatio in ius è stato spiegato che la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue l’applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539).

Con specifico riguardo alla notificazione effettuata ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è stato osservato che «nel sistema previsto dall’art. 161 cod. proc. pen., l’elezione di domicilio è funzionale all’individuazione di un sicuro punto di riferimento per le comunicazioni processuali prescelto dall’accusato che, con l’atto di elezione si assume la responsabilità della “idoneità” del luogo indicato, e corre il rischio che la notifica sia effettuata in via mediata nei casi in cui, in concreto, il luogo eletto per le notificazioni non risulti idoneo.

In tale sistema la puntuale verifica della idoneità del luogo assume una rilevanza centrale dato che solo ove tale controllo dia esito negativo diventa possibile attivare la notifica sostitutiva, mentre, ove tale verifica manchi, la notifica mediata non ha alcuna base legale e si risolve nella consegna dell’atto di citazione a persona “diversa” dall’imputato, ovvero in una omessa citazione» (così, in motivazione, Sez. 2, n. 11632 del 09/01/2019, Galati).

Sulla base di tali osservazioni è stato, dunque, affermato che è affetto da nullità assoluta e insanabile la notifica del decreto di citazione eseguita, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., presso il difensore senza previa verifica della insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio (Sez. 2 n. 11632 del 09/01/2019, Galati, Rv. 276747 – 01; Sez. 2, n. 3967 del 20/12/2022, dep. 2023, Lunerti, Rv. 284310 – 01; Sez. 2, n. 31783 del 23/06/2023, Yang, Rv. 284988, in motivazione; Sez. 2, n. 22489 del 15/05/2024, non massimata).

Al fine di verificare la fondatezza dell’eccezione difensiva occorre, dunque, accertare se la notifica al difensore ai sensi dell’art. 161, comma quarto, cod. proc. pen. sia stata preceduta da una rigorosa verifica dell’inidoneità dell’elezione o della dichiarazione di domicilio giacchè, in caso contrario, tale notifica deve considerarsi nulla, in quanto non rispondente al modello legale disegnato dal legislatore.

Va ulteriormente precisato che, avuto riguardo alle questioni di natura processuale, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all’esame diretto degli atti processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto).

Dall’esame degli atti è dunque emerso che il decreto di citazione nel giudizio di appello veniva spedito agli Ufficiali Giudiziari per la notifica a … con un biglietto di Cancelleria della Corte di appello, nel quale veniva indicato quale indirizzo di recapito il domicilio eletto, sito in ….

Il biglietto di Cancelleria non recava il numero civico dell’indirizzo di destinazione.

L’Ufficiale giudiziario si recava alla via …., ma non eseguiva la notifica, verbalizzando nella relata di notifica che l’indirizzo era insufficiente, in quanto privo del numero civico. Si poneva, quindi, il problema di stabilire se l’insufficienza dell’indirizzo rilevata dall’Ufficiale Giudiziario originasse dall’incompletezza (insufficienza/inidoneità) dell’elezione di domicilio, giacchè in tale ipotesi doveva ritenersi correttamente eseguita la notifica al difensore, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen..

Nel caso contrario, invece, la notifica doveva considerarsi nulla, perché consegnata a persona diversa. L’esame degli atti ha fatto emergere questa seconda ipotesi. Si è, infatti, appurato che il decreto che dispone il giudizio -regolarmente notificato all’imputato- reca l’indirizzo presso cui … aveva eletto domicilio, completo di numero c i v i c o ….

Tale precisa indicazione trova eco anche nell’intestazione della sentenza di primo grado, dove l’indirizzo eletto come domicilio viene parimenti indicato in maniera completa, comprensiva di numero civico, ossia …

Da tali rilievi emerge come l’omessa indicazione del numero civico, che ha provocato l’omessa notificazione del decreto di citazione in appello dell’imputato, non era dovuta a un’elezione di domicilio insufficiente e/o inidonea, dato che risulta documentalmente che esso era stato correttamente e compiutamente indicato dall’imputato, tanto che a quell’indirizzo gli veniva ritualmente notificato il decreto che dispone il giudizio e che tale indirizzo veniva compiutamente indicato nella sentenza di primo grado quale luogo del domicilio eletto.

Tanto porta alla conclusione che la notifica in esame è nulla, perché è stata effettuata ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senza rispettare il modello legale, ossia senza la previa rigorosa verifica dell’insufficienza o dell’inidoneità del domicilio eletto dall’imputato.

Dal che deriva la nullità del giudizio di appello.

La sentenza va, dunque, annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello Napoli per l’ulteriore corso.

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