Casamonica c. Italia: per la Corte EDU l’inquadramento delle nuove mafie nella fattispecie associativa mafiosa è uno sviluppo interpretativo ragionevole e prevedibile (Vincenzo Giglio)

Corte europea dei diritti umani, Sez. 1^, ricorso n. 21670/2024, Casamonica c. Italia, decisione del 2 ottobre 2025 (allegata alla fine del post nella versione in lingua inglese), ha dichiarato inammissibile il ricorso di Giuseppe Casamonica.

L’interessato è stato riconosciuto responsabile in via definitiva di avere partecipato in posizione di comando ad un’associazione a delinquere di tipo mafioso che aveva operato nella periferia romana negli anni tra il 2000 ed il 2018.

Aveva lamentato nel ricorso una violazione in suo danno dell’art. 7 della Convenzione europea, affermando che la sua condanna era dovuta ad un’indebita estensione giurisprudenziale della latitudine applicativa della fattispecie incriminatrice prevista dall’art. 416-bis, cod. pen.

Ad avviso del ricorrente, infatti, i giudici interni avevano configurato il clan Casamonica di cui egli era stato ritenuto far parte come “nuova mafia” ma la stabilizzazione giurisprudenziale di tale forma di aggregato come fenomeno sussumibile nell’associazione mafiosa era avvenuta in un periodo successivo a quello dei fatti oggetto del processo nei suoi confronti.

Ciò implicava, secondo il ricorrente, un difetto di prevedibilità e, di conseguenza, una violazione dell’art. 7 CEDU.

Il collegio della prima sezione, all’unanimità, non ha condiviso questa prospettiva, pur non contestando il presupposto del ricorso appena indicato, ammettendo che, in effetti, il primo inquadramento delle nuove mafie nella fattispecie associativa risaliva al 2020.

Nondimeno, esso poteva essere considerato uno sviluppo interpretativo prevedibile in quanto coerente con gli elementi costitutivi di tale delitto, tanto più alla luce dell’identità delle strategie e azioni concrete delle nuove mafie rispetto a quelle delle mafie storiche.

Ha osservato a tal fine il collegio che una novità interpretativa che rispetti il crisma della ragionevolezza non viola il principio della prevedibilità delle decisioni giudiziarie.

Ha considerato ancora che il tenore letterale dell’art. 416-bis, cod. pen., e la finalità assegnatagli dal legislatore italiano indicano con chiarezza la volontà di criminalizzare e punire i gruppi che, pur non essendo affiliati ad una delle mafie storiche, agiscano con le stesse modalità operative.

In conclusione, il ricorrente era nelle condizioni di prevedere che la sua condotta avrebbe potuto essere considerata rilevante entro la cornice dell’associazione a delinquere di stampo mafioso.