La cassazione penale sezione 3 con la sentenza numero 37942/2025 ha stabilito che ai fini della configurabilità del delitto di violenza sessuale, è necessario che l’atto sessuale coinvolga la sfera corporea della vittima, che, pertanto, dev’essere costretta o indotta a subirlo, sicché la costrizione ad assistere ad atti di autoerotismo, ancorché lesiva del bene giuridico tutelato, non determina il perfezionamento del reato, potendo integrare, al più, gli estremi del delitto tentato, nel caso in cui, alla stregua di elementi preesistenti, concomitanti o successivi, emerga l’idoneità e l’univoca direzione degli atti.
Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ravvisato la tentata violenza sessuale aggravata nella condotta di un imputato che, attirata la vittima minorenne in un garage con modalità subdole e repentine, si era denudato e le aveva richiesto una prestazione sessuale, compiendo, poi, atti di autoerotismo interrotti dalla fuga della predetta.
