Contrasto tra la versione della parte offesa e quella dell’imputato: sussiste solo se quest’ultimo l’abbia resa personalmente, non nel caso di una mera prospettazione del suo difensore (redazione)

Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 32034/2025, 17 giugno/26 settembre 2025, ha affermato che, ai fini della formazione del libero convincimento del giudice, sussiste effettivo contrasto tra le versioni rese dall’imputato e dalla persona offesa, oggetto di valutazione giudiziale anche in funzione della verifica dell’attendibilità di quest’ultima, nel solo caso in cui sia stato l’imputato personalmente ad aver fornito, nelle sedi procedimentali o processuali proprie, la contrastante ricostruzione dei fatti.

Non è infatti sufficiente, a tal fine, una mera prospettazione da parte del suo difensore.