Parte civile: esclusione di ufficio prima che sia aperto il dibattimento (Redazione)

Il Tribunale di Roma sezione 7 giudice monocratico all’udienza del 9 dicembre 2025 nell’udienza dibattimentale a seguito della citazione diretta (articolo 555 cpp), ha emesso ordinanza di esclusione della parte civile costituita all’udienza predibattimentale per carenza delle ragioni che giustificano la domanda nell’atto di costituzione (articolo 78 lettera d cpp).

L’iniziativa del giudice non è stata sollecitata dagli avvocati difensori degli imputati e rientra tra le prerogative del giudicante ai sensi dell’articolo 81 cpp.

Ricordiamo che l’ordinanza di esclusione al dibattimento della parte civile, resa ex art. 81 cod. proc. pen., non è suscettibile di impugnazione in cassazione.

Sul punto cassazione sezione 7 ordinanza numero 10251/2025 che ha sottolineato che

il provvedimento di esclusione della parte civile non è abnorme in quanto viene riscontrata dal Tribunale l’omessa, tempestiva indicazione delle specifiche ragioni del danneggiamento della persona offesa.

Rilevato, infatti, che il Tribunale, nella fase degli atti preliminari, ha escluso, con ragionamento ineccepibile in diritto, la parte civile già costituita all’udienza preliminare e che il ricorrente, pur lamentandosi della tempestività della richiesta del termine per integrare la domanda prima ammessa in udienza preliminare, in definitiva, impugna, perché reputata lesiva degli interessi della parte civile odierna ricorrente, l’ordinanza di esclusione al dibattimento della parte civile medesima, resa ex art. 81 cod. proc. pen., provvedimento non suscettibile di impugnazione nella presente sede (tra le altre, Sez. 5, n. 1391 del 25/10/2021, dep. 2022, Rv. 282733 – 01; Sez. 2, n. 45622 del 14/09/2017, Rv. 271155 – 01, quest’ultima nel senso che l’ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile dal processo non è impugnabile mediante ricorso per cassazione, salva l’ipotesi in cui la stessa sia affetta da abnormità, presentando un contenuto talmente incongruo e singolare da risultare avulsa dall’intero ordinamento processuale)

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