Lesioni personali: ematomi, contusioni ed escoriazioni rientrano nella nozione di malattia (Redazione)

La cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 38838/2025 ha ricordato che, ai fini della configurabilità del reato di lesioni personali volontarie ex articolo 582 del Codice penale, il termine “malattia” ricomprende qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell’organismo, anche minima e localizzata, che comporti un processo di reintegrazione, sia pure di breve durata.

Sono pertanto idonee a integrare il reato escoriazioni, contusioni ed ematomi, non essendo necessaria una compromissione generale delle condizioni di salute.

In tema, il delitto di lesioni personali è configurabile anche in mancanza di un’alterazione di natura anatomica, a condizione che ricorra una limitazione funzionale o una compromissione delle funzioni dell’organismo significativa, anche se non definitiva.

Fattispecie relativa a somministrazione, attuata con violenza, di benzodiazepine con perdita di coscienza e riduzione delle capacità di resistenza psichica e fisica.

Sez. 2 – , Sentenza n. 27040 del 17/06/2025 Ud.  (dep. 23/07/2025 ) Rv. 288496 – 01

Mentre, sempre in tema di lesioni personali, non rientra nella nozione di malattia la mera agitazione psicomotoria.

Sez. 5 – , Sentenza n. 37870 del 08/09/2022 Ud.  (dep. 06/10/2022 ) Rv. 283599 – 01.

Se non c’è la certificazione medica?

Sul punto, la cassazione sezione 5 con la sentenza numero 47765 depositata il 16 dicembre ha stabilito che il reato di lesioni è configurabile anche in assenza di un referto medico che attesti la malattia derivata dalla condotta lesiva:

https://terzultimafermata.blog/2022/12/19/reato-di-lesioni-configurabile-anche-in-assenza-di-certificazione-medica-di-riccardo-radi/

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