La cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 38838/2025 ha ricordato che, ai fini della configurabilità del reato di lesioni personali volontarie ex articolo 582 del Codice penale, il termine “malattia” ricomprende qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell’organismo, anche minima e localizzata, che comporti un processo di reintegrazione, sia pure di breve durata.
Sono pertanto idonee a integrare il reato escoriazioni, contusioni ed ematomi, non essendo necessaria una compromissione generale delle condizioni di salute.
In tema, il delitto di lesioni personali è configurabile anche in mancanza di un’alterazione di natura anatomica, a condizione che ricorra una limitazione funzionale o una compromissione delle funzioni dell’organismo significativa, anche se non definitiva.
Fattispecie relativa a somministrazione, attuata con violenza, di benzodiazepine con perdita di coscienza e riduzione delle capacità di resistenza psichica e fisica.
Sez. 2 – , Sentenza n. 27040 del 17/06/2025 Ud. (dep. 23/07/2025 ) Rv. 288496 – 01
Mentre, sempre in tema di lesioni personali, non rientra nella nozione di malattia la mera agitazione psicomotoria.
Sez. 5 – , Sentenza n. 37870 del 08/09/2022 Ud. (dep. 06/10/2022 ) Rv. 283599 – 01.
Se non c’è la certificazione medica?
Sul punto, la cassazione sezione 5 con la sentenza numero 47765 depositata il 16 dicembre ha stabilito che il reato di lesioni è configurabile anche in assenza di un referto medico che attesti la malattia derivata dalla condotta lesiva:
