Giudizio di appello, ordinaria trattazione cartolare introdotta dall’art. 598-bis cod. proc. pen. e rinnovazione del decreto di citazione in appello per violazione del termine di comparizione: notificazione del decreto di rinvio al difensore di fiducia anziché all’imputato configura una nullità a regime intermedio (Riccardo Radi)

Segnaliamo una sentenza che può essere assai utile agli avvocati nella prassi stante le modalità di notificazione che vengono seguite nelle corti di appello (almeno a Roma posso dire che capita spesso).

La cassazione penale sezione 3 con la sentenza numero 34161/2025, in tema di giudizio di appello, nel vigore del regime di ordinaria trattazione cartolare introdotto dall’art. 598-bis cod. proc. pen., ha stabilito che l’omessa notifica all’imputato dell’avviso di rinvio, comunicato al solo difensore di fiducia, nel caso di posticipazione dell’udienza ex art. 601, comma 3, cod. proc. pen. per mancato rispetto del termine a comparire, integra una nullità a regime intermedio, deducibile anche con ricorso per cassazione.

In motivazione, la Suprema Corte ha affermato che l’assenza delle parti in tutte le fasi del giudizio cartolare non consente di ritenere operanti i limiti di deducibilità imposti dall’art. 180 cod. proc. pen. e le sanatorie previste dall’art. 182 cod. proc. pen..

La cassazione premette che non integra una nullità assoluta ed insanabile l’omessa notificazione all’imputato dell’avviso della nuova udienza del giudizio di appello, il rinvio è disposto solo per rimediare all’inosservanza del termine per comparire, resta però da definire quale sia la conseguenza della descritta omissione, qualora si proceda nelle forme c.d. “cartolare”.

In argomento, risultano tre indirizzi divergenti, tutti elaborati con riferimento alla disciplina emergenziale pandemica da COVID-19.

Secondo un primo indirizzo, nel giudizio cartolare di appello, nel caso in cui all’imputato sia stato notificato il decreto di citazione senza osservare il termine dilatorio per comparire di cui all’art. 601 cod. proc. pen., nessuna nullità si verifica ove il giudice rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza, concedendo per intero un nuovo termine di venti giorni, senza disporre la notifica dell’ordinanza di rinvio all’imputato assente, in quanto l’avviso della successiva udienza, inviato a mezzo posta elettronica certificata al difensore vale anche come comunicazione all’imputato, spettando al difensore medesimo la rappresentanza del proprio assistito (così Sez. 4, n. 6155 del 25/01/2023, Giraudo, Rv. 284100 – 01).

A fondamento di questa opzione ermeneutica, si evidenzia, in linea con altre decisioni relative però a giudizi celebrati “in presenza”, che:

1) a norma dell’art. 99 cod. proc. pen., al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all’imputato, a meno che essi siano riservati personalmente a quest’ultimo;

2) in forza di tale disposizione il difensore, nell’eccepire la nullità causata dalla mancata osservanza del termine di comparizione stabilito nell’interesse dell’imputato, esercita legittimamente un diritto di quest’ultimo, agendo in sua vece, in ragione di un rapporto di immedesimazione stabilito ex lege; 3) è di conseguenza illogico negare la preesistenza del rapporto di rappresentanza tra difensore e assistito rispetto alla verifica processuale della regolare costituzione delle parti, in quanto il difensore è legittimato a eccepire, in nome e per conto dell’assistito, le violazioni dei diritti del predetto in forza della nomina difensiva;

4) in forza della relazione che si instaura per effetto di tale nomina, la parte tecnica, come è legittimata ad eccepire le violazioni dei diritti dell’assistito, è allo stesso modo tenuta a comunicare al medesimo assistito il differimento accordato in via di rinnovazione dell’atto nullo.

Ad avviso di un secondo indirizzo, nel giudizio cartolare di appello, in caso rinvio dell’udienza per mancato rispetto del termine dilatorio a comparire, l’omessa notifica all’imputato dell’avviso di rinvio integra una nullità a regime intermedio, che deve essere dedotta o rilevata entro i termini di cui all’art. 180 cod. proc. pen. e, quindi, prima della deliberazione della sentenza di appello (Sez. 3, n. 5736 del 24/01/2023, W., Rv. 284456 – 01).

Questa decisione, dopo aver escluso la configurabilità di una nullità assoluta ed insanabile, in quanto la notificazione del decreto di citazione, seppur tardiva, «ha raggiunto l’effetto di mettere a conoscenza l’imputato della fissazione del processo», osserva: «L’omessa notificazione dell’avviso del rinvio dell’udienza all’imputato concretizza una nullità a regime intermedio perché concerne l’intervento dell’imputato nel processo; tale nullità deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall’art. 180 cod. proc. pen., e cioè prima della deliberazione della sentenza d’appello».

Aggiunge che, nella vicenda da essa esaminata, il difensore, nel presentare le conclusioni scritte non aveva eccepito la nullità conseguente all’omessa notifica all’imputato del differimento dell’udienza, e che, perciò, «la parte è decaduta, ex art. 182, comma 3, cod. proc. pen., dal potere di proporre l’eccezione, che non può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione».

Secondo un terzo indirizzo, nel giudizio cartolare di appello, in caso di rinvio dell’udienza per inosservanza del termine dilatorio a comparire di cui all’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., tempestivamente eccepita dal difensore, non è sufficiente il rinvio del processo ad altra udienza con la concessione per intero di un nuovo termine di venti giorni, ma è necessario, a pena di nullità, che l’ordinanza di rinvio venga notificata all’imputato non comparso, non potendosi lo stesso considerare rappresentato dal suo difensore (Sez. 6, n. 5637 del 10/01/2024, Martone, Rv. 286062 – 01).

Questa soluzione ritiene necessaria la notifica dell’ordinanza di rinvio all’imputato non comparso, in quanto esclude che quest’ultimo possa considerarsi rappresentato dal suo difensore.

Si precisa: «La rappresentanza dell’imputato da parte del difensore si configura, infatti, soltanto nel caso di assenza (art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen.), come in precedenza esisteva per il solo caso della contumacia (art. 420-quater, comma 2, cod. proc. pen., nella versione vigente prima della legge 28 aprile 2014, n. 67), ma la nullità della notifica della citazione per mancato rispetto del termine a comparire non consente di ritenere effettuato quel necessario controllo sulla regolare costituzione delle parti che è oggi propedeutico alla possibilità di procedere in assenza dell’imputato».

Nella sentenza in commento la cassazione ha ritenuto che l’omessa notificazione all’imputato dell’avviso della nuova udienza del giudizio di appello fissata per il mancato rispetto del termine di comparizione integra una nullità di ordine generale non assoluta, la quale, nel caso di trattazione del gravame nelle forme del c.d. “rito cartolare”, è deducibile anche con ricorso per cassazione.

In primo luogo, l’omessa notifica all’imputato dell’avviso della nuova udienza del giudizio di appello fissata per il mancato rispetto del termine di comparizione determina una nullità di ordine generale, che non può essere esclusa o ritenuta ininfluente solo perché l’avviso per tale nuova udienza sia stato inviato a mezzo posta elettronica certificata al difensore.

La notificazione dell’avviso per la nuova udienza del giudizio di appello, in linea generale e quindi anche per quello trattato nelle forme del c.d. “rito cartolare”, spetta nominativamente all’imputato, in quanto soggetto distinto dal suo difensore, e titolare del diritto di decidere personalmente se chiedere la trattazione in presenza, nonché del diritto di partecipare “fisicamente” al processo (per la possibilità di chiedere la trattazione orale in relazione alla nuova udienza anche in caso di rinvio d’ufficio a data fissa per ragioni organizzative, cfr. Sez. 4, n. 10459 del 21/01/2025, Bicchierai, Rv. 287574 – 01).

Di conseguenza, l’omessa notifica del predetto avviso all’imputato costituisce inosservanza di disposizione concernente l’intervento dell’imputato nel giudizio, rilevante quale nullità di ordine generale, a norma dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., anche quando l’avviso sia stato comunicato al difensore (ovviamente, esclusa l’ipotesi in cui la disciplina relativa alla procedura di notificazione preveda che l’atto indirizzato all’imputato sia consegnato al difensore, e ciò sia indicato esplicitamente a quest’ultimo).

Né la conclusione appena indicata può ritenersi ostacolata dalla disciplina di cui all’art. 157-bis cod. proc. pen. (inserito dall’art. 10, comma 1, lett. l), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e in vigore dal 30 dicembre 2022, a norma dell’art. 6, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162), il quale, in particolare, al comma 1, prevede: «In ogni stato e grado del procedimento, le notificazioni all’imputato non detenuto successive alla prima, diverse dalla notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o di ufficio».

Invero, la disposizione appena citata – quand’anche la si ritenesse applicabile alla notificazione dell’avviso per la nuova udienza fissata per il mancato rispetto del termine di comparizione, nonché nei casi di dichiarazione o elezione di domicilio – non esclude la necessità della notifica all’imputato, ma, diversamente, richiede che la notifica allo stesso sia eseguita mediante consegna al difensore; quindi, con esplicita indicazione al difensore che la notifica è stata al medesimo effettuata anche per conto dell’imputato.

In secondo luogo, la deducibilità mediante ricorso per cassazione della nullità di ordine generale determinata dall’omessa notificazione all’imputato dell’avviso della nuova udienza, con specifico riguardo al giudizio di appello trattato nelle forme del c.d. “rito cartolare”, non può ritenersi preclusa solo perché detta nullità non è stata eccepita dal difensore prima della pronuncia della sentenza che definisce tale grado di giudizio.

Anzitutto, non sembra plausibile affermare che il difensore abbia dato, o concorso a dare, causa alla nullità determinata dall’omesso avviso della nuova udienza, o che non abbia interesse all’osservanza della disposizione violata.

In effetti, la indicata nullità è causata o dalle prescrizioni stabilite nel decreto che dispone il giudizio o dall’inadempimento dell’ufficiale giudiziario non seguito da sollecitazione dell’Ufficio giudiziario; ossia da atti ed attività ai quali è del tutto estraneo il difensore, salva l’ipotesi in cui il medesimo abbia fornito dati erronei e comunque tali da fuorviare le autorità procedenti.

Né può dirsi che non vi sia interesse all’osservanza della disposizione violata, perché il difensore ha ricevuto l’avviso per l’udienza, in quanto anche l’imputato è titolare, e in proprio, del diritto a chiedere la trattazione del giudizio di appello in presenza.

Non può poi ritenersi configurabile la fattispecie dell’atto nullo compiuto in presenza della parte, quale delineata dall’art. 182, comma 2, cod. proc. pen. («Quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo»).

Invero, nel caso di giudizio di appello trattato nelle forme del c.d. “rito cartolare”, tanto secondo la disciplina di cui all’art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, quanto secondo il regime di cui all’art. 598-bis, comma 1, cod. proc. pen., non vi sono fasi che si svolgono in presenza delle parti: di conseguenza, nel contesto di tale modello procedimentale, nessuna parte «assiste», o può “assistere”, all’adozione del provvedimento di rinvio con prescrizioni sui destinatari dell’avviso, o alla sua omessa esecuzione.

Per chiarezza, diversa è la vicenda determinata dall’omesso avviso nel caso di giudizio di appello “in presenza”, se il rinvio è disposto in una udienza alla quale partecipa il difensore: in questa ipotesi, il difensore «assiste» all’adozione del provvedimento che rinvia la trattazione senza disporre l’avviso all’imputato e tale presenza è sufficiente perché operi la fattispecie preclusiva della deducibilità prevista dall’art. 182, comma 2, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, n. 26222 del 04/05/2023, Farano, Rv. 284916 – 01, anche per precisi richiami a Sez. U, n. 5396 del 29/01/2015, Bianchi, Rv. 263024 – 01 e a Sez. U, n. 39060 del 16/07/2009, Aprea, Rv. 244187 – 01).

Ancora, non appaiono applicabili i limiti di deducibilità previsti dall’art. 180 cod. proc. pen. in relazione alla pronuncia del grado nel quale assume rilievo la nullità di ordine generale, ma non assoluta. In effetti, la citata previsione normativa stabilisce la rilevabilità e la deducibilità delle nullità di ordine generale, ma non assolute, fino alla «deliberazione della sentenza del grado successivo» solo «se si sono verificate nel giudizio».

E, sulla base di questa disposizione, si ritiene che le nullità a regime intermedio verificatesi nel corso della fase degli atti preliminari al giudizio di appello, devono essere tempestivamente eccepite nel corso di tale giudizio e non, per la prima volta, in sede di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 46638 del 13/09/2019, D’Ario, Rv. 278002 – 01).

Tuttavia, nel caso di trattazione del gravame nelle forme del c.d. “rito cartolare”, non sembra plausibile distinguere tra fase degli atti preliminari al giudizio e fase degli atti concernenti il giudizio.

Nel giudizio di appello trattato nelle forme del c.d. “rito cartolare”, non vi sono fasi che si svolgono in presenza delle parti, perché la corte di appello procede in camera di consiglio senza l’intervento del pubblico ministero e dei difensori, giudicando «sui motivi, sulle richieste e sulle memorie» (così, esplicitamente, l’art. 598-bis, comma 1, cod. proc. pen.).

Del resto, proprio muovendo dalla specificità di tale rito, siccome caratterizzato dalla mancanza di udienze “in presenza” delle parti, si è affermato che, nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la mancata comunicazione, in via telematica, al difensore dell’imputato delle conclusioni del Procuratore generale determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile con il ricorso per cassazione anche da parte del difensore che abbia presentato, in tal giudizio, conclusioni scritte senza nulla eccepire (così Sez. 5, n. 11582 del 29/01/2025, Belaid Rochdi, Rv. 287745 – 01).

In applicazione dei principi sopra indicati, la sentenza impugnata deve ritenersi viziata perché affetta da nullità di ordine generale, ma non assoluta, tempestivamente dedotta con il ricorso per cassazione.

Invero, nella specie, dagli elementi a disposizione, risulta che la sentenza impugnata è stata emessa all’esito di giudizio di appello trattato nelle forme del c.d. “rito cartolare”, e che, nell’ambito di tale giudizio, è stata omessa la notificazione all’imputato dell’avviso dell’udienza di rinvio, fissata in ragione del mancato rispetto del termine per comparire (l’avviso è stato notificato esclusivamente al difensore, senza alcuna indicazione dello stesso come destinatario dell’atto anche per conto dell’imputato).

Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Napoli, perché proceda alla trattazione del giudizio di appello nei confronti dell’attuale ricorrente.

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