Stop ai pagamenti del patrocinio a spese dello Stato “senza la regolarità fiscale e contributiva” dell’avvocato: anche l’Ucpi segnala il rischio (Redazione)

Avevamo segnalato la questione sin dal 14 ottobre scorso, quando scrivemmo che nelle pieghe della Finanziaria si introduceva una norma che avrebbe reso ancor più farraginosi i pagamenti per gli avvocati di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato:Avvocati con debiti con il fisco: niente patrocinio a spese dello Stato o incarichi pagati con contributi pubblici (Redazione) – TERZULTIMA FERMATA

L’articolo 129, comma 10, del disegno di legge di Bilancio 2026, dispone “Il regolare adempimento degli obblighi fiscali e contributivi da parte dei liberi professionisti che rendono prestazioni nei confronti delle amministrazioni pubbliche è condizione per il pagamento di compensi per attività professionale da parte delle medesime amministrazioni. A tal fine il libero professionista produce la predetta documentazione comprovante la regolarità fiscale e contributiva unitamente alla presentazione della fattura per le prestazioni rese”, e subordina il pagamento dell’attività professionale svolta dai professionisti a favore delle Pubbliche Amministrazioni all’adempimento degli obblighi fiscali e contributivi.

Oggi anche l’Ucpi ha diramato una nota indirizzata ai Capigruppo del Senato della Repubblica ove si sottolinea che l’approvazione della norma rischia di compromettere l’effettività del diritto di difesa: Una misura che rischia di compromettere gravemente l’effettività del diritto di difesa – Camere Penali sito ufficiale

Nel comunicato si legge:

La disposizione, laddove approvata, presenterebbe gravi lacune operative, non individuando strumenti certi per attestare la regolarità fiscale, non stabilendo soglie minime per l’applicazione del blocco dei pagamenti, non chiarendo il destino delle somme dovute in caso di irregolarità né se la regolarità fiscale e contributiva debba sussistere non solo al momento della presentazione della fattura ma anche a quello – successivo – del pagamento: sul punto non soccorrono né la relazione illustrativa né quella tecnica che si limitano invece a riportare il testo.

L’obbligo di allegare alla fattura la documentazione comprovante la regolarità rappresenta un ulteriore aggravio burocratico a carico dei professionisti, quando le amministrazioni disporrebbero già degli strumenti telematici necessari per effettuare autonomamente tali verifiche.

Particolarmente critica appare poi l’eventuale estensione della misura ai compensi dei difensori d’ufficio di una persona irreperibile o insolvente e, in generale, agli avvocati di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, istituto già caratterizzato da dei meccanismi burocratici farraginosi e tempi di pagamento estremamente dilatati che spesso si protraggono per anni dopo la conclusione dell’attività professionale.

Seppur vero che le prestazioni professionali dei suddetti difensori non vengono rese direttamente nei confronti della Pubblica Amministrazione, bensì a favore di determinate categorie di soggetti a cui lo Stato garantisce il diritto di difesa, non è possibile escludere un’interpretazione in malam partem della disposizione.

Tale rischio si concretizzerebbe laddove dovesse essere approvato l’emendamento n. 128.85[1], che suggerisce di aggiungere al comma 10 dell’art. 129, dopo le parole: «che rendono prestazioni nei confronti delle amministrazioni pubbliche», le seguenti: «o con compensi a carico dello Stato».

La misura rischia di compromettere gravemente l’effettività del diritto di difesa costituzionalmente garantito dall’art. 24 della Costituzione, creando un circolo vizioso che potrebbe scoraggiare sempre più avvocati a permanere nell’elenco dei difensori d’ufficio o ad accettare incarichi con il patrocinio spese dello Stato: il rischio di non percepire i compensi professionali per irregolarità anche minime potrebbe, infatti, determinare un progressivo disimpegno dell’avvocatura dal sistema di difesa dei non abbienti. Tale scelta inciderebbe sull’effettività del diritto di difesa costituzionalmente garantito anche ai soggetti più deboli e contribuirebbe a trasformare l’istituto del patrocinio a spese dello stato, da strumento previsto per eliminare le diseguaglianze tra i cittadini in un farraginoso congegno che le esalta.

La Giunta dell’UCPI e l’Osservatorio, pertanto, condividendo i diversi emendamenti che propongono la soppressione del comma 10, chiedono l’eliminazione del predetto capoverso dell’art. 129 dal testo della Legge di Bilancio”.

Un commento

  1. Grazie per la segnalazione, monitoriamo con attenzione perché l’eventuale approvazione dell’emendamento da voi individuato sarebbe di una gravità assoluta anche in ragione della circostanza che nel gratuito patrocinio l’avvocato non ha come cliente/assistito la Pubblica Amministrazione, ma un soggetto privato, imputato o parte offesa, nel processo penale.

    La P.A. poi si rivale nei confronti del cittadino assistito con il gratuito patrocinio.

    Per queste ragioni, e per tutte quelle evidenziate dall’UCPI, i due istituti sono logicamente e giuridicamente non sovrapponibili.

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