Ordine di esecuzione erroneo o illegittimo emesso dal pubblico ministero senza tener conto dell’eventuale incidenza dell’indulto sulla pena da eseguire: configurabilità della riparazione per l’ingiusta detenzione (Riccardo Radi)

Della serie pubblici ministeri che sbagliano non ricordando che è onere del pubblico ministero che emette l’ordine di esecuzione di tener conto dell’eventuale incidenza dell’indulto sull’entità della pena, con conseguente sospensione provvisoria dell’esecuzione qualora, all’esito del calcolo così effettuato, la pena residua non superi i limiti previsti dall’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., ovvero, risulti del tutto estinta.

La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 26598/2025 ha stabilito che è configurabile il diritto all’equa riparazione per la detenzione patita a causa di un ordine di esecuzione illegittimo od erroneo, emesso dal pubblico ministero senza tener conto dell’eventuale incidenza dell’indulto sulla pena da eseguire, anche nel caso in cui l’indulto non sia stato ancora applicato dal giudice sull’intera pena da eseguire.

In motivazione, la Suprema Corte ha altresì affermato che resta fermo l’obbligo del giudice della riparazione di verificare se il pubblico ministero, nell’emettere l’ordine di esecuzione, sia incorso in una violazione di legge o abbia invece esercitato una valutazione discrezionale.

In diritto si osserva che con la sentenza n. 310 del 1996, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 314 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede il diritto all’equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. e per violazione dell’art. 5 della Convenzione E.D.U., che prevede il diritto alla riparazione a favore della vittima di arresto o di detenzioni ingiuste senza distinzione di sorta.

Dopo tale pronuncia la Corte di cassazione ha inizialmente affermato che il diritto alla riparazione non è configurabile ove la mancata corrispondenza tra pena inflitta e pena eseguita sia determinata da vicende, successive alla condanna, che riguardano la determinazione della pena eseguibile (Sez. 4, n. 3382 del 22/12/2016, dep. 2017, Riva, Rv. 268958 – 01; n. 4240 del 16/12/2016, dep. 2017, Laratta, Rv. 269168 – 01; Sez. 4, n. 40949 del 23/04/2015, D’Agui, Rv. 264708 – 01).

La giurisprudenza successiva ha poi esteso il diritto alla riparazione anche ai casi in cui l’ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all’esecuzione della pena, purché non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell’interessato che sia stato concausa di errori o ritardi nell’emissione del nuovo ordine di esecuzione recante la corretta data del termine di espiazione della pena (Sez. 4, n. 17118 del 14/01/2021, Marinkovic, Rv. 281151 — 01; Sez. 4 n. 57203 del 21/9/2017, Paraschiva, Rv. 271689 – 01, che richiama C.E.D.U., 24 marzo 2015, Messina c. Italia, n. 39824/07, secondo cui è ingiusta una detenzione che, per effetto della riconosciuta liberazione anticipata, sia rimasta sine titulo), con la precisazione che la detenzione sine titulo legittimante il diritto alla riparazione sussiste solo qualora si verifichi violazione di legge da parte dell’autorità procedente; non, invece, qualora la discrasia tra pena definitiva e pena irrogata consegua all’esercizio di un potere discrezionale (Sez. 4, n. 26951 del 20/06/2024, Boccuti, non mass.; Sez. 4, n. 38481 del 17/09/2024, Cimmino, non mass.; Sez. 4, n. 25092 del 25/05/2021, Iorio, Rv. 281735 — 01, che richiama Corte EDU 10/07/2003, Grava c. Italia, Corte EDU 2/03/2006, Pilla c. Italia, Corte EDU 17/06/2008, Sahin Karatas c. Turchia e Corte EDU [GC] 21/10/2013, Del Rio Prada c. Spagna).

Questo perché esiste una differenza tra la pena definita da pronuncia irrevocabile e la pena come risultante dagli interventi successivi dell’autorità giudiziaria sul trattamento sanzionatorio (Sez. 4, Paraschiva, cit., in motivazione; successivamente, Sez. 4, n. 37234 del 28/09/2022, Pansera, non massimata).

Proprio per tale ragione, ad esempio, è stato escluso il diritto alla riparazione nel caso in cui la diversa entità della pena da eseguire non è conseguente a un ordine di esecuzione illegittimo o errato, bensì all’esercizio del potere discrezionale da parte del giudice dell’esecuzione, che riconosce il vincolo della continuazione tra i reati separatamente giudicati (Sez. 4, Cimmino, cit.).

Alla luce di tali coordinate interpretative, la cassazione ha già ritenuto riparabile la detenzione patita per effetto di un ordine di esecuzione relativo a pena estinta per indulto, anche se non ancora applicato dal giudice di esecuzione (Sez. 4, n. 25941 del 03/03/2021, Pizzata, non mass.; Sez. 4, n. 12222 del 24/11/2016, dep. 2017, Parentela, non mass.; Sez. 4, n. 30492 del 12/06/2014, Dispensa, Rv. 262240 – 01; Sez. 4, n. 30493 del 12/06/2014, Burgio, non mass.).

Più in particolare, nelle sentenze Dispensa e Burgio – richiamate anche dal ricorrente – è stato sottolineato che è onere del pubblico ministero che emette l’ordine di esecuzione di tener conto dell’eventuale incidenza dell’indulto sull’entità della pena, con conseguente sospensione provvisoria dell’esecuzione qualora, all’esito del calcolo così effettuato, la pena residua non superi i limiti previsti dall’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., ovvero, risulti del tutto estinta.

In entrambe le pronunce appena richiamate il pubblico ministero, infatti, aveva determinato erroneamente la data di cessazione della cessazione della permanenza del reato associativo, ritenuta coincidente con la sentenza di primo grado; il giudice dell’esecuzione successivamente adito, invece, aveva individuato la cessazione della permanenza in una data diversa, anteriore all’entrata in vigore della legge che riconosceva l’indulto, la cui applicazione, quindi, aveva determinato l’illegittimità dell’ordine di esecuzione.

Nel caso in esame, i giudici della riparazione non si sono attenuti ai principi appena richiamati.

Se è vero che spetta al giudice dell’esecuzione la valutazione dell’applicabilità o meno dell’indulto, non può per ciò solo escludersi un’anticipata incidenza del provvedimento che riconosce il beneficio anche – e soprattutto – ai fini di cui all’art. 656, comma 5, cod. proc. pen.

D’altra parte, l’art. 672, comma 3, cod. proc. pen., consente al pubblico ministero che cura l’esecuzione della sentenza di condanna di disporre provvisoriamente la liberazione del condannato detenuto prima che essa sia definitivamente ordinata con il provvedimento che applica l’amnistia o l’indulto.

Dall’analisi di tali previsioni normative, e delle ragioni che le ispirano, è stata tratta la conclusione per cui il pubblico ministero, nell’emettere l’ordine di esecuzione per pena detentiva e ai fini della determinazione della pena ancora da espiare, deve tenere conto del beneficio dell’indulto, anche se non ancora concesso dal giudice dell’esecuzione, ed eventualmente sospenderne provvisoriamente l’esecuzione qualora all’esito del calcolo così effettuato la stessa non superi i limiti previsti dall’art. 656, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 39285 del 13/10/2010, Acerra, Rv. 248840 – 01; Sez. 1, n. 40548 del 07/10/2009, Attanasio, Rv. 245357 – 01; Sez. 1, n. 26203 del 17/06/2009, Cortina, Rv. 243825 – 01; Sez. 1, n. 8430 del 10/12/2008, dep. 2009, Baglioni, Rv. 243195 – 01; Sez. 1, n. 44323 del 12/11/2008, Pocher, Rv. 242463 – 01).

Tale conclusione è coerente, con la generale attribuzione al pubblico ministero dell’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali (e tra questi, le sentenze di condanna a pena detentiva), per come si desume chiaramente dagli artt. 655 e ss. cod. proc. pen.

Quale organo della esecuzione, cui occorre provvedere d’ufficio, il pubblico ministero deve quindi curare l’attuazione del titolo compiendo tutti gli accertamenti necessari per poter giungere, con riguardo alle pene detentive, ad una corretta determinazione degli ordini di cui all’art. 656 cod. proc. pen.

Tra questi accertamenti rientra, secondo un consolidato orientamento di legittimità, anche l’attività interpretativa del titolo (così, Sez. 1, n. 41325 del 07/10/2009, Cento, Rv. 245060 – 01; conf., Sez. 1, n. 43500 del 24/11/2010, Pennica, Rv. 248988 – 01), necessaria affinché l’esecuzione rifletta l’esatto contenuto della volontà giurisdizionale in esso espressa.

Ciò posto, la Corte della riparazione non poteva disattendere la domanda sottolineando semplicemente che la detenzione di cui si chiede la riparazione è dipesa da vicende successive alla condanna, con riferimento all’incidente di esecuzione ed alla conseguente opposizione.

Piuttosto, ed in applicazione dei principi finora richiamati, avrebbe dovuto verificare se il pubblico ministero, nel compiere le valutazioni sottese alla messa in esecuzione del titolo, e quindi anche ai fini di cui all’art. 656 cod. proc. pen., sia incorso o meno in una violazione di legge, e che quindi la detenzione in eccesso sia dipesa o meno dall’esercizio di un’attività di carattere discrezionale. L’individuazione del tempo del commesso reato può infatti dipendere da una complessa attività di accertamento, in fatto ed in diritto, e dunque di interpretazione, che ove riscontrata non da luogo ad un errore riparabile.

Pertanto, il giudice del rinvio dovrà verificare se il pubblico ministero, nel determinare il tempo del commesso reato, e quindi nel non sospendere l’esecuzione, lo ha fatto in ragione di una violazione di legge o, piuttosto, nell’esercizio di quella attività di carattere discrezionale che gli è riconosciuta dall’ordinamento e che è tenuto a compiere quale organo dell’esecuzione.

Osserva infine la cassazione che il giudice del rinvio dovrà pure verificare se, nel caso in esame, è riscontrabile un ritardo nella richiesta di applicazione dell’indulto (il ricorrente fa riferimento ad una istanza del 1 marzo 2021: p. 1); dovrà verificare, in altre parole, se il comportamento del condannato abbia concorso – dolosamente o colposamente – a determinare il ritardo nella emissione di un nuovo ordine di esecuzione recante la (corretta) data della fine dell’espiazione della pena (Sez. 4, Boccuti, cit.; Sez. 4, Marinkovic, cit.; Sez. 4, Paraschiva, cit., in motivazione).

L’ordinanza deve quindi essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria, che si atterrà ai principi indicati.