Fare il giudice a lungo e bene, candidarsi per un posto di presidente di sezione, essere scavalcati da un concorrente PM esperto in coordinamento investigativo: succede anche questo (Vincenzo Giglio)  

I magistrati ordinari che hanno presentato con esito negativo la propria candidatura per l’assegnazione di un incarico direttivo o semidirettivo possono ricorrere al giudice amministrativo avverso la delibera decisoria del CSM ove ritengano che la preferenza attribuita a un candidato concorrente sia stata illegittima.

La competenza a decidere ricorsi di tal genere spetta al TAR Lazio e a seguire, in caso di impugnazione del provvedimento di primo grado, al Consiglio di Stato.

Una magistrata ha presentato qualche anno addietro un ricorso di tal genere.

Aveva presentato domanda per il conferimento di un incarico semidirettivo giudicante ma la nomina è stata attribuita ad una sua collega.

Col ricorso aveva lamentato di essere stato pretermessa illegittimamente pur possedendo una esperienza di funzioni giudicanti ben più lunga e significativa di quella concorrente.

La massima che segue, tratta da Consiglio di Stato, Sez. VII, 8 settembre 2022 n. 7834, ci aiuta a capire come è andata a finire.

Non è illegittimo, in sede di conferimento di un incarico semidirettivo giudicante, valorizzare l’esperienza requirente, svolta nel corso della carriera dalla vincitrice, rispetto alla più lunga e ricca esperienza di giudicante posseduta dalla altra parte candidata, in quanto da un lato questa valorizzazione è consentita dall’art. 8 lett. c) del testo unico della dirigenza giudiziaria, che, regolando gli indicatori generali di attitudini di cui all’art. 6, espressamente ricomprende anche le “esperienze di coordinamento investigativo”, e dunque, implicitamente, le funzioni requirenti ed inquirenti; dall’altra la diversa interpretazione mortifica l’autonomia costituzionale dell’autogoverno competente alla gestione dell’intera carriera del magistrato e finisce per imporre un’inammissibile dispersione di una parte dell’esperienza professionale giudiziaria, in occasione del passaggio di funzioni, introducendo surrettiziamente, e in assenza di legge, la separazione delle carriere”.

In sintesi

C’è un bando per l’attribuzione di un incarico semidirettivo giudicante (presidente di sezione, verosimilmente); la candidata soccombente aveva titoli più coerenti con il profilo dell’incarico messo a bando; la candidata vincitrice, nel cui curriculum spiccava invece l’esperienza di PM, l’ha superata per la valorizzazione della sua capacità di coordinamento investigativo; bene ha fatto il CSM, secondo il Consiglio di Stato, a decidere in questo modo perché, diversamente, sarebbe stata introdotta surrettiziamente una ancora inesistente separazione delle carriere.

Il risultato

Un incarico che richiede confidenza significativa con le funzioni giudicanti e la capacità di coordinare non solo il lavoro proprio ma anche quello altrui viene assegnato non al magistrato più in linea col profilo ma ad un altro che lo è meno, ricorrendo a criteri bizzarri come quello che pretende la parificazione del coordinamento di magistrati con il coordinamento delle indagini.