La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 39514 depositata il 9 dicembre 2025 ha ricordato che nella procedura prevista dall’art. 558, comma 1, cod. proc. pen., la relazione orale può essere sostituita dal verbale di arresto ove acquisito da parte del giudice, poiché essa non condiziona la validità della decisione che il giudice è chiamato ad adottare, né la sua mancanza costituisce ostacolo alla prosecuzione del giudizio e alla convalida del provvedimento.
Segnaliamo la decisione perché restringe ulteriormente la possibilità della difesa di verificare l’operato della P.G. in caso di convalida dell’arresto in flagranza davanti al Tribunale monocratico.
La decisione non è isolata e richiama precedenti della Cassazione sezione 4 sentenza numero 1846/2024 che nel sottolineare che l’art. 558 cod. proc. pen., che disciplina la convalida dell’arresto ed il contestuale giudizio direttissimo nel procedimento di competenza del Tribunale monocratico, prevede iter procedimentali differenti a seconda che l’arrestato sia presentato direttamente all’udienza da parte della polizia giudiziaria che ha eseguito l’arresto, ovvero sia messo a disposizione del Pubblico Ministero.
Nel primo caso, ai sensi dell’art.558, comma 1, cod. proc. pen., “gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna l’arrestato lo conducono direttamente davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell’arresto e il contestuale giudizio, sulla base della imputazione formulata dal pubblico ministero“.
L’art. 558, comma 3, cod. proc. pen., prevede in tale ipotesi che “il giudice al quale viene presentato l’arrestato autorizza l’ufficiale o l’agente di polizia giudiziaria a una relazione orale e quindi sente l’arrestato per la convalida dell’arresto“.
La relazione orale deve essere effettuata dagli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto (tenuti a redigere il relativo verbale e a trasmetterlo al Pubblico Ministero al più presto o comunque entro ventiquattro ore dall’arresto a norma dell’art. 386, comma 3, cod. proc. pen.) o , nel caso di arresto da parte dei privati ex art. 383 cod. proc. pen, dagli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno ricevuto in consegna l’arrestato e che hanno redatto il relativo verbale. Nel secondo caso, che ricorre quando il Pubblico Ministero ha ordinato che l’arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione, l’art. 558, comma 4, cod. proc. pen., prevede che sia lo stesso Pubblico Ministero a presentarlo personalmente davanti al giudice, senza la partecipazione degli agenti di polizia giudiziaria.
Il Pubblico Ministero ordina che l’arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione nelle modalità previste dall’art. 386, comma 4, cod. proc. pen., ovvero mediante la conduzione dell’arrestato nella casa circondariale o negli altri luoghi indicati secondo le nuove modalità introdotte dai commi 4-bis e 4-ter dell’art. 558 cod. proc. pen. In tal caso, la convalida sarà disposta unicamente sulla base del verbale di arresto senza alcuna relazione orale come, del resto, previsto ordinariamente per l’udienza di convalida dall’art. 391 cod. proc. pen., le cui disposizioni sono espressamente richiamate in quanto compatibili anche nel procedimento di convalida che si svolge davanti al giudice del dibattimento.
Peraltro, la Suprema Corte ha già avuto modo di chiarire che la relazione orale può essere ritenuta superflua dal giudice del dibattimento anche nel caso di presentazione da parte degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria dell’arrestato per la convalida dell’arresto ed il contestuale giudizio direttissimo a norma del comma 1 dell’art. 558 cod. proc. pen. allorchè la relazione dell’arresto sia stata già predisposta in forma scritta dagli agenti abilitati alla verbalizzazione.
Il contenuto precettivo della norma è non già quello di prescrivere la forma orale della relazione sull’arresto come condizione necessaria per la convalida, quanto piuttosto quello di consentire agli agenti di polizia giudiziaria di condurre l’arrestato immediatamente davanti al giudice che tiene udienza anche prima della scadenza del termine di ventiquattro ore previsto dall’art. 386, comma 3, cod. proc. pen. per la messa a disposizione del pubblico ministero dell’arrestato e per la trasmissione al predetto organo dell’accusa del relativo verbale di arresto [Sez. 6, n. 31173 del 13/06/2023, Albanese, Rv. 284850, nella cui motivazione si legge che per i reati di competenza del tribunale in composizione monocratica la disciplina della convalida dell’arresto e del contestuale giudizio direttissimo si differenzia da quella prevista dall’art. 449 cod. proc. pen. per i reati di competenza del tribunale collegiale (per la quale è unicamente il Pubblico Ministero a presentare l’arrestato) non già per una più restrittiva previsione di formalità procedurali sanzionate a pena di nullità, ma all’opposto per assicurare la più celere definizione della convalida da parte del giudice del dibattimento consentendo la presentazione dell’arrestato anche prima della scadenza del termine di ventiquattro ore previsto per la comunicazione del verbale di arresto al pubblico ministero, e quindi per consentire al giudice di vagliare la legittimità dell’arresto anche sulla base della sola relazione orale da parte dell’agente di polizia giudiziaria che ha eseguito l’arresto].
Non vi sono, pertanto, ragioni per ritenere che essa costituisca un passaggio obbligato ed ineludibile della procedura di convalida davanti al giudice del dibattimento nel caso in cui siano stati comunque trasmessi al predetto giudice il verbale di arresto e la relativa documentazione da parte degli agenti di polizia giudiziaria che abbiano comunque preso parte all’arresto ed abbiano curato la redazione dei relativi atti.
Ciò si sostiene anche in considerazione del fatto che la presentazione da parte della polizia giudiziaria dell’arrestato davanti al giudice del dibattimento non rappresenta un’attività ad iniziativa autonoma della polizia giudiziaria, ma costituisce pur sempre un’attività implicitamente autorizzata dal pubblico ministero che si esplica sotto il suo controllo, dovendo questi formulare in ogni caso l’imputazione necessaria per procedere al giudizio direttissimo.
Nel caso di specie, dal verbale in atti emerge che l’udienza di convalida si era svolta con le forme di cui all’art. 558, comma 4, cod. proc. pen. e che era stato il Pubblico Ministero a presentare gli arrestati per la convalida e il contestuale giudizio direttissimo, dopo che, evidentemente, gli stessi erano stati posti a sua disposizione dalla polizia giudiziaria mediante conduzione nella casa circondariale o negli altri luoghi indicati secondo le nuove modalità introdotte dai commi 4-bis e 4-ter dell’art. 558 cod. proc. pen.
Il fatto che non sia stata effettuata la relazione orale da parte degli ufficiali e agenti che avevano effettuato l’arresto in flagranza è, dunque, coerente con la previsione normativa di cui all’art. 558, comma 4, cod. proc. pen. e con l’iter di svolgimento dell’udienza di convalida ivi contemplato.
In ogni caso la mancanza della relazione orale non può riflettersi -come preteso dal ricorrente- sulla legittimità dell’ordinanza del giudice, posto che questi aveva pur sempre avuto a disposizione il verbale di arresto e la relativa documentazione.
Possiamo chiosare sottolineando che la cassazione sezione 6 con la sentenza numero 31173/2023 ha stabilito che nella procedura prevista dall’art. 558, comma 1, cod. proc. pen. la relazione orale può essere sostituita dal verbale di arresto ove acquisito da parte del giudice, poiché essa non condiziona la validità della decisione che il giudice è chiamato ad adottare, né la sua mancanza costituisce ostacolo alla prosecuzione del giudizio e alla convalida del provvedimento.
Segnaliamo la decisione perché restringe ulteriormente la possibilità della difesa di verificare l’operato della P.G. in caso di convalida dell’arresto in flagranza davanti al Tribunale monocratico.
La Suprema Corte accogliendo il ricorso della procura ha annullato l’ordinanza del tribunale di Palermo che non aveva convalidato l’arresto di G.B. eseguito in flagranza dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, “stante l’assenza all’udienza di convalida dell’agente di polizia giudiziaria che ha operato l’arresto e che non ha potuto riferire sui fatti che hanno portato all’arresto“
