Apologia della criminalità organizzata di tipo mafioso: la proposta per introdurre l’articolo 416-bis.2 del codice penale (Redazione)

Segnaliamo la proposta di legge per l’introduzione dell’articolo 416-bis.2 del codice penale (proposta allegata al post) in materia di apologia e istigazione relative a fatti, metodi, princìpi o comportamenti propri delle associazioni criminali di tipo mafioso o di componenti delle medesime.

La norma prevede di punire: “…chiunque pubblicamente esalta fatti, metodi o princìpi propri della criminalità organizzata di tipo mafioso o dei suoi componenti condannati per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso di cui all’articolo 416-bis, ovvero ne emula atti o comportamenti, con inequivocabile intento apologetico, al fine di istigare concretamente taluno a commettere tali reati

Nella relazione di accompagno si legge: “Da anni si susseguono, sotto varie forme, episodi di vera e propria apologia della criminalità organizzata, in particolare di stampo mafioso.

Si pensi agli « inchini » dinanzi alle residenze di personaggi legati alla malavita nel corso di processioni religiose, ai funerali in pompa magna di « boss » locali, alla costruzione di altarini e monumenti in memoria di persone legate alla malavita organizzata o mafiosa, alla pubblicazione di messaggi sulle piattaforme digitali e, ancora, alla produzione e alla diffusione di serie televisive che mitizzano personaggi reali o immaginari delle varie associazioni criminali di stampo mafioso conosciute nel territorio nazionale.

Non meno significativi sono i testi delle canzoni, che contengono messaggi espliciti di esaltazione della malavita e della criminalità organizzata, attraverso la glorificazione di figure o di episodi ad esse collegate.

Si pensi, ancora, alla sempre più frequente diffusione, soprattutto tramite piattaforme sociali di comunicazione, di messaggi di esaltazione e di apologia del l’atteggiamento mafioso, trasfuso in stili di vita da emulare.

Non di rado è accaduto che quanto rappresentato in un video diffuso sulla piattaforma digitale di condivisione Tik-Tok, sia stati poi attuato nella vita reale, soprattutto tra i giovani e tra le realtà dei quartieri popolari.

Tali condotte però, a oggi, non configurano nel nostro ordinamento alcun fatto penalmente rilevante e l’indignazione, la condanna mediatica, la stigmatizzazione e l’allarme sociale rimangono le uniche concrete risposte che si registrano.

Alla luce di tali brevi considerazioni, la presente proposta di legge, tenuto conto della necessità di prevedere un’autonoma fattispecie atta a punire i comportamenti penalmente rilevanti di apologia della criminalità organizzata di tipo mafioso, indipendentemente dalla denominazione territoriale assunta, intende introdurre l’articolo 416-bis.2 del codice penale in materia di apologia e di istigazione della criminalità organizzata di tipo mafioso, punendo con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 1.000 euro a 10.000 euro chiunque pubblicamente esalta fatti, metodi o princìpi propri della criminalità organizzata di tipo mafioso o dei suoi componenti condannati per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso di cui all’ar ticolo 416-bis, ovvero ne emula atti o comportamenti, con inequivocabile intento apologetico, al fine di istigare concretamente taluno a commettere tali reati”.