Revoca ordinanza ammissiva testi della difesa: nullità di ordine generale che deve essere immediatamente dedotta (Redazione)

La cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 37470/2025 ha ribadito che la revoca dell’ordinanza ammissiva di testi della difesa, resa in difetto di motivazione sulla superfluità della prova, produce una nullità di ordine generale che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata

Nella sentenza di primo grado si dà atto che, dopo l’esame dei testi dell’accusa erano stati sentiti due testi a difesa e che all’udienza del 24 ottobre 2018 era stata revocata l’ordinanza ammissiva dell’esame dei rimanenti testi, “divenuto superfluo alla luce delle prove documentali e degli esiti delle indagini tecniche captative chieste dalla difesa”.

La Corte di appello ha osservato che rientra nei poteri del giudice del dibattimento limitare la lista testi o revocare l’ordinanza ammissiva delle prove, ove sia ritenuto superfluo l’esame di ulteriori testi, e ha osservato che nel caso di specie tale potere era stato legittimamente e correttamente esercitato dal giudice di primo grado a fronte di un quadro probatorio esaustivo, coerente e solido.

Così ricostruiti i dati di fatto, deve rilevarsi come la Suprema Corte abbia già avuto modo di chiarire che la revoca dell’ordinanza ammissiva di testi della difesa, resa in difetto di motivazione sulla superfluità della prova, produce una nullità di ordine generale che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata (Sez. 6, n. 53823 del 05/10/2017, Rv. 271732 – 01; Sez. 5, n. 18351 del 17/02/2012, Rv. 252680).

Nel caso in esame, dunque, a prescindere dalla valutazione in ordine alla adeguatezza della motivazione adottata dal giudice di primo grado, è dirimente osservare che il ricorrente se ne è lamentato solo con i motivi di appello e, pertanto, quando già si era prodotto l’effetto di sanatoria.

Pertanto ricordiamoci di dedurre immediatamente a verbale in caso di esclusione immotivata della prova richiesta ed ammessa, in quanto determina una nullità di carattere relativo, soggetta al regime di cui all’art.181 cod. proc. pen.; in conseguenza, ai sensi dell’art.182, comma 2, la parte pregiudicata, presente all’atto è tenuta, a pena di decadenza, ad eccepire la nullità prima del suo compimento o tuttalpiù immediatamente dopo, e così pure ad opporsi alla dichiarazione di chiusura dell’istruttoria dibattimentale

Sulla questione, citiamo la Cassazione penale sezione 2 che con la sentenza numero 26033 depositata il 15 luglio 2025, in tema di revoca dell’ordinanza ammissiva di testi della difesa resa in difetto di motivazione sulla superfluità della prova, ha ricordato che produce una nullità di ordine generale che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen.: Testi della difesa revocati in difetto di motivazione sulla superfluità della prova: conseguenze (Riccardo Radi) – TERZULTIMA FERMATA