La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 39373 del 4 dicembre 2025 torna ad occuparsi della configurabilità del tentativo nel caso di una condotta furtiva avvenuta sotto il monitoraggio costante da parte della polizia giudiziaria che di fatto impedisca la sottrazione del bene e, quindi, la consumazione del reato secondo la prospettazione difensiva.
Fatto:
L’imputato era stato notato dalla Polizia ferroviaria avvicinarsi ad un esercizio commerciale all’esterno del quale era stato appena parcheggiato un monopattino e, dopo un periodo di “studio”, era stato visto allontanarsi con il bene, per poi essere boccato dalle forze dell’ordine dopo che aveva percorso circa 20 o 30 metri.
Decisione:
Così delineata la condotta, la cassazione ritiene che la doglianza fondi su un’errata applicazione del principio di diritto sancito da Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186 – 01, secondo cui, «In caso di furto in supermercato, il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell’ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo in continenti, impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l’agente conseguito, neppure momentaneamente, l’autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo».
In particolare, nel caso in esame la cassazione ritiene fallace la conclusione, ventilata dal ricorrente evocando il precedente suddetto, secondo cui la sentenza Prevete legittimi la tesi che l’osservazione da parte della polizia giudiziaria della fase dell’impossessamento impedisca la sottrazione del bene e, quindi, la consumazione del reato.
Questa possibilità ermeneutica è stata decisamente esclusa da alcuni approdi recenti della Suprema Corte, che hanno fatto chiarezza su un tema che aveva generato delle oscillazioni interpretative e che hanno ricondotto al campo di applicazione proprio il principio sancito dalle Sezioni Unite (Sez. 5, n. 32582 del 04/07/2025, Pengue, Rv. 288677 – 01; Sez. 5, n. 17715 del 16/04/2025, Ibo, Rv. 288010 – 01, che si ricollegano a Sez. 5, n. 4333 del 27/11/2024, dep. 2025, Toncic, non massimata; Sez. 5, n. 25084 del 17/05/2023, Bernardoni, non massimata; Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Esposito, Rv. 280493 – 01, n.m. sul punto; Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016 – 01; Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Ouerghi, Rv. 267266 – 01).
Il ragionamento parte dalla distinzione, che si apprezza dallo stesso tenore testuale della disposizione di cui all’art. 624 cod. pen., tra sottrazione e impossessamento: la prima coincide con l’apprensione della res; il secondo si ha quando l’agente consegue la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della res sottratta e, correlativamente, è recisa la signoria che sul bene esercitava il precedente detentore.
È solo da questo momento che si concretizza l’offesa all’interesse tutelato, che è quello della signoria sul bene da parte di chi lo detiene; mentre, prima che l’autore del fatto si impossessi del bene, detto interesse è solo messo in pericolo. In questo senso – si legge nella sentenza Ibo − non hanno rilievo né il dato spaziale, poiché la norma incriminatrice non richiede lo spostamento della res sottratta dal luogo della sottrazione ad altro luogo; né il dato temporale, perché il furto si consuma se l’agente consegue, anche solo per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva.
Ciò che è dirimente, per distinguere tra tentativo e consumazione, dunque, è che la cosa sia uscita dalla sfera di vigilanza e controllo della persona offesa, non rilevando, ad escludere la consumazione del reato che, successivamente a tale momento, il bene sia recuperato per l’intervento di fattori casuali.
Così impostata la questione, le sentenze in parola hanno circoscritto la portata della sentenza Prevete rispetto alle letture ampliative che pure vi erano state nella giurisprudenza successiva.
La tesi sostenuta e argomentata dalle sentenze Ibo e Pengue parte dal fatto che le Sezioni Unite si erano occupate del furto in supermercato, nel quale il cliente è legittimato a prelevare la merce dai banchi espositivi, sicché, qualora la persona offesa o un suo delegato controlli l’azione dal momento dall’apprensione al momento in cui il soggetto oltrepassa la cassa senza pagare, l’azione deve intendersi tentata perché non si è mai spezzata la signoria tra il bene e il suo detentore, in quanto l’autore del fatto ha solo sottratto il bene, ma non se n’è impossessato.
La sentenza Ibo, poi, ha anche chiarito che il riferimento, che si legge solo nel principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, al monitoraggio – anche − delle forze dell’ordine, quale circostanza impeditiva dell’impossessamento, da una parte non trova una corrispondenza nella motivazione, dall’altra, in coerenza con la costruzione del reato di furto e con l’interesse che esso tutela, deve essere ricondotto alle sole ipotesi in cui l’osservazione avvenga ad opera di forze dell’ordine allertate dalla stessa persona offesa, che intervengano quale longa manus della medesima prima del perfezionamento del reato.
Il ragionamento delle sentenze in parola rende plasticamente la distinzione tra sottrazione e impossessamento, lasciando cogliere all’interprete l’effetto ostativo all’impossessamento generato dal monitoraggio della persona offesa, che si insinua nello iato cronologico che separa i due momenti.
Ed è proprio la conformazione della condotta nel caso di furto in supermercato o di altra situazione in cui sia assicurata la possibilità di vigilanza della persona offesa dopo la fase della sottrazione e prima dell’impossessamento che impedisce di esportare il principio della sentenza Prevete ai casi in cui impossessamento e sottrazione non siano temporalmente distinti ed in cui il rapporto tra bene e suo legittimo detentore sia reciso istantaneamente, nel momento stesso in cui il soggetto agente lo sottrae.
Le osservazioni sopra svolte rendono agevole la risposta alla doglianza del ricorrente: la perdita della signoria sul bene che costituisce il momento consumativo del reato non è evitata dall’osservazione dell’azione furtiva da parte della polizia giudiziaria non allertata e delegata dalla persona offesa, sia essa casuale o preordinata, perché tale osservazione non impedisce che l’azione che determina la lesione del bene protetto dello spossessamento ai danni della persona offesa, si concretizzi, a prescindere dalle circostanze che hanno condotto all’attività i polizia e ai doveri istituzionali che gravano sulle forze dell’ordine, aspetti che esorbitano dalla costruzione della fattispecie nei termini di cui si è detto.
Corretto è, pertanto, il ripudio, da parte della Corte di appello, della tesi difensiva sulla derubricazione, donde il ricorso è, in parte qua, infondato, senza che abbia rilievo centrale l’ulteriore argomentazione di cui alla decisione avversata, quella secondo cui rileverebbe, ad escludere il tentativo, anche la circostanza che l’imputato si fosse allontanato per 20-30 metri prima di essere bloccato.
