La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 38515/2025 ha accolto il ricorso del Procuratore Generale ribadendo che la revoca della sospensione condizionale della pena deve essere obbligatoriamente disposta dal giudice dell’esecuzione quando, entro i termini previsti dall’art. 163 cod. pen., sopraggiunge condanna a pena non sospesa per un delitto commesso successivamente a quello per il quale sia stata già accordato il beneficio, anche se il cumulo delle pene inflitte con le due decisioni rientri nei limiti che consentono la reiterazione della misura, poiché la valutazione di meritevolezza per la concessione di questa compete al solo giudice della cognizione.
Fatto:
La Corte territoriale ha respinto l’istanza di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena di mesi 2 giorni 20 di reclusione ed euro 533,00 di multa concesso a N.C. con sentenza della Corte di appello di Roma, emessa in data 13 luglio 2023 e divenuta irrevocabile 17 ottobre 2023, perché la stessa cumulata con quella di anni mesi 2 e giorni 20 di reclusione ,inflitta al condannato con la successiva sentenza di condanna – per il reato di cui all’art. 337 cod. pen., consumato in data 9 giugno 2024 – emessa dal Tribunale di Viterbo, in data 26 giugno 2024 ed irrevocabile il 13 luglio 2024, non supera comunque il limite di due anni, previsto dall’art. 163 cod. pen.
Decisione:
Come correttamente rileva il Procuratore Generale territoriale impugnante, il reato giudicato con la seconda sentenza è stato commesso quando ancora non era spirato il termine di cinque anni a decorrere dal passaggio in giudicato della precedente sentenza che aveva concesso il beneficio.
In siffatta situazione trova applicazione il principio, consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, in forza del quale «la revoca della sospensione condizionale della pena deve essere obbligatoriamente disposta dal giudice dell’esecuzione quando, entro i termini previsti dall’art. 163 cod. pen., sopraggiunge condanna a pena non sospesa per un delitto commesso successivamente a quello per il quale sia stata già accordato il beneficio, anche se il cumulo delle pene inflitte con le due decisioni rientri nei limiti che consentono la reiterazione della misura, poiché la valutazione di meritevolezza per la concessione di questa compete al solo giudice della cognizione».
Non ha, quindi, rilievo la circostanza che il cumulo delle pene detentive inflitte con le due condanne sia inferiore ai due anni, dovendosi interpretare la clausola di riserva contenuta nel primo comma dell’art. 168 cod. pen., che fa salva la disposizione dell’ultimo comma dell’art. 164 cod. pen., nel senso che, in caso di nuova condanna, la revoca della sospensione condizionale è sempre disposta, tranne che nel caso in cui il giudice di cognizione, unico legittimato a compiere la valutazione di meritevolezza del beneficio ritenga di reiterare il beneficio in relazione a una pena che, sommata a quella precedentemente inflitta, si mantenga entro il limite dei due anni, come prescritto dall’art. 163 cod. pen. (Sez. 1, n. 11612 del 25/02/2021, Ahmetovic, Rv. 280682 – 01; Sez. 1, n. 36205 del 2023; Sez. 1, n. 24639 del 27/05/2015, Badanac, Rv. 263973 – 01; Sez. 1, n. 8465 del 27/01/2009, Safranovych, Rv. 244398 – 01).
