Procurato allarme il reato contravvenzionale previsto dall’articolo 658 codice penale, balzato agli oneri delle cronache per la vicenda di Tatiana Tramacere.
Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza numero 8764/2023, ha ricordato che il reato di procurato allarme presso l’Autorità di cui all’art. 658 cod. pen. è configurabile anche nel caso in cui l’annuncio di un disastro, di un infortunio o di un pericolo inesistente sia “mediato”, cioè non effettuato direttamente alle forze dell’ordine, ma ad un privato, purché, per l’apparente serietà del suo contenuto, risulti idoneo a provocare allarme nelle Autorità, determinandone l’intervento anche d’ufficio, come avvenuto nel caso di specie.
Infatti, la ratio della norma incriminatrice va ravvisata nell’interesse dello Stato all’ordine pubblico, che si vuole garantire contro tutti i falsi allarmi, che distolgono l’autorità costituita dalle ordinarie incombenze.
A tal fine, va evidenziato che se il “disastro” è costituito da qualsivoglia evento dannoso di non comune gravità incidente su una pluralità di soggetti e tale da esporre a pericolo un numero indeterminato di persone, l’infortunio” è integrato dall’evento dannoso concernente una o più persone che, senza avere i caratteri di gravità e diffusibilità propri del disastro, determini tuttavia un intervento delle autorità di polizia giudiziaria.
Tenuto conto dell’interesse protetto dall’art. 658 cod. pen., costituito dalla tutela dell’ordine pubblico contro i falsi allarmi, il reato in esame è configurabile anche allorché l’infortunio annunziato sia stato artificiosamente costruito, stante l’equivalenza tra infortunio “falso” e infortunio “inesistente” (Sez. 2, n. 23440 del 23/04/2007, Zappia, non massimata).
Con riguardo agli elementi costitutivi della condotta incriminata del reato in questione, va ribadito che ricorre ugualmente il reato in esame, qualora l’annuncio” di un disastro, di un infortunio o di un pericolo inesistente sia “mediato”, cioè non effettuato direttamente alle forze dell’ordine, bensì a un privato e, tuttavia, per l’apparente serietà del suo contenuto, risulti idoneo a provocare allarme, nelle autorità e determinare l’intervento d’ufficio delle medesime. (Sez. 1, Sentenza n. 26897 del 09/02/2018, Rv. 273363 – 01).
Certo, si potrebbe dire che Tatiana Tramacere non ha allertato le autorità e si è “limitata” a sparire silenziosamente nel nulla e pertanto è assente qualsivoglia condotta attiva relativa alla comunicazione (anche tramite terza persona) alle autorità della sua scomparsa.
