Inadempimento delle obbligazioni relative o estranee all’esercizio della professione differenze.
Il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza numero 185/2025 ha ricordato che l’inadempimento delle obbligazioni inerenti l’esercizio della professione forense derivante da non scusabile e rilevante trascuratezza configura automaticamente illecito disciplinare (art. 26 cdf), mentre l’inadempimento delle obbligazioni estranee all’esercizio della professione (art. 64 cdf) assume carattere di illecito disciplinare quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la fiducia dei terzi nella capacità dell’avvocato di assolvere ai propri doveri professionali.
Fatto:
sul ricorso presentato dall’avv. [RICORRENTE] del Foro di Treviso, con studio ivi al Largo Porta Altinia n. 23, avverso la decisione del CDD del Veneto 21 febbraio 2020 e notificata il 7.7.2020 che ha inflitto la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per mesi due
L’avv. [RICORRENTE] del Foro di Treviso è stato sottoposto a procedimento disciplinare dal Consiglio Distrettuale di Disciplina del Veneto, per rispondere dei fatti di cui al seguente capo di incolpazione: “1) violazione dell’art. 63, co 1, Codice Deontologico Forense (rapporti con i terzi) per essersi comportato in modo tale da compromettere la dignità della professione e l’affidamento dei terzi omettendo di adempiere alle proprie obbligazioni, non rispondendo ai solleciti del proprietario dell’immobile, restando contumace nella causa promossa dal locatore-esponente e non avendo fornito alcun riscontro alle missive di sollecito del legale di quest’ultimo.
2) violazione dell’art. 64 Codice Deontologico Forense (obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti di terzi) per non aver adempiuto alle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del contratto di locazione con l’esponente [AAA], obbligazioni consistenti nel pagamento dei canoni, nel pagamento di spese condominiali e di fornitura di acqua ed in relazione altresì alla sistemazione di alcune parti danneggiate.
Fatti avvenuti in Treviso dal 2007 alla data odierna”
Decisione:
L’appello proposto va parzialmente accolto sotto il profilo della dosimetria della sanzione. In riferimento alla fattispecie oggetto di gravame, necessita sottolineare che commette e consuma illecito deontologico l’avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere, di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tute lare l’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri professionali di conseguenza la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull’immagine della Classe Forense.
E ancora più grave risulta essere l’illecito deontologico nel caso in cui il professionista, non adem piendo ad obbligazioni titolate, giunga a subire sentenze, atti di precetto e richieste di pi gnoramento, considerato che l’immagine dell’avvocato risulta in tal modo compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto quali giudici ed ufficiali giudiziari.
L’esponente Sig. [AAA] ha allegato, infatti, la sentenza n. 1233/2009 con cui il Tribunale di Treviso ha accolto la sua domanda condannando l’attuale ricorrente al pagamento in suo favore della somma di € 4.826,60 per canoni di locazione non versati ed oneri condominiali oltre alle spese di lite.
Il ricorrente, inoltre, ha versato in atti un atto di quietanza a firma del Sig. [AAA], senza data certa, in ordine alla estinzione del credito da quest’ultimo vantato.
Mette conto rilevare, inoltre, che l’inadempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio della professione forense derivante da non scusabile e rilevante trascuratezza configura automaticamente illecito disciplinare (art. 26 cdf), mentre l’inadempimento delle obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la fiducia dei terzi nella capacità dell’avvocato di assolvere ai propri doveri professionali (art. 64 cdf).
Il comportamento dell’incolpato, che ha costretto l’esponente a ricorrere giudizialmente per il soddisfacimento delle proprie ragioni e l’assoluta assenza di documenti a sostegno del pagamento integrale – sia pur tardivo – dei propri debiti (manca in atti né viene richiamata documentazione del pagamento effettuato versamento; anche una “mail”, a tutto voler concedere, ha una data di trasmissione), integrano con evidenza le violazioni addebitate come risulta dalla stessa motivazione del CDD che ha fatto buon governo del potere discrezionale attribuitogli nella valutazione della conferenza e della rilevanza del materiale probatorio (Consiglio Nazionale Fo rense, sentenza 5 luglio 2023, n. 134).
Il CDD del Veneto ha comminato, con la decisione gravata, all’avv. [RICORRENTE] la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per mesi due in relazione alla violazione degli artt. 63 e 64 del CDF valorizzando tuttavia il comportamento collaborativo dimostrato dall’incolpato nel corso del procedimento disciplinare fa considerare a questo giudizio più congrua la sanzione della censura.
Il C.N.F., pertanto, sulle tratteggiate coordinate esegetiche, accoglie parzialmente il ricorso proposto dall’avv. [RICORRENTE] rideterminando la sanzione in quella della censura.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cosimato), sentenza n. 185 del 26 giugno 2025
