Cassazione a Sezioni Unite chiamata a decidere se in tema di furto senza che sia presentata querela al Pm sia consentito modificare l’imputazione in udienza, mediante la contestazione della circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma 1 n.7, cod. pen.

Alle Sezioni Unite una questione in tema di furto, assenza di querela e potere del PM di modificare l’imputazione in udienza, mediante la contestazione dell’aggravante ex art. 625 c. 1 n. 7 c.p., con la conseguenza di rendere il reato procedibile d’ufficio.

La Cassazione penale sezione 4 con l’ordinanza numero 38973 depositata il 3 dicembre 2025 (allegata al post), ha esaminato la questione in tema di furto senza che sia stata presentata querela sia consentito la contestazione da parte del pubblico ministero della circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma 1 n.7, cod. pen., con la conseguenza di rendere il reato procedibile d’ufficio ed ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione: “Se, in tema di furto, ove sia decorso il termine previsto dall’art. 85 d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 senza che sia stata proposta la querela, al pubblico ministero sia consentito modificare l’imputazione in udienza, mediante la contestazione della circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma 1 n.7, cod. pen., con la conseguenza di rendere il reato procedibile d’ufficio (ai sensi della vigente formulazione dell’art. 624, comma 3, come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), oppure il giudice debba rilevare immediatamente la causa di non procedibilità per mancanza di querela ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.

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